n.255 del 10.08.2016 periodico (Parte Seconda)

Domanda Prot. n. CR-18250-2016 dell’01 aprile 2016 presentata dalla società Autocarrozzeria Imperiale S.R.L., con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.. Rigetto istanza

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

(omissis)

decreta:

1.di dichiarare rigettata l’istanza CR-18250-2016 presentata dalla società Autocarrozzeria Imperiale S.R.L., con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), in Via 2 Giugno, n. 63/65, Partita Iva e Codice Fiscale 02263470367, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

2.di prendere atto dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, contenuti nel preavviso di rigetto (Prot. n. CR/2016/34964 del 28 giugno 2016), che qui si intendono integralmente richiamati;

3.di prendere altresì atto che il beneficiario potrà avvalersi di quanto stabilito dall’art. 13bis dell’Ord.57/2012 e ss.mm.ii., come specificato in premessa;

4.di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema Sfinge alla suddetta società, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato al termine di 120 giorni;

5.di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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