n.218 del 18.10.2012 (Parte Seconda)

Costituzione di un Gruppo di Esperti di supporto alla struttura commissariale per l’applicazione dell’art. 3 l. 1.8.2012, n. 122, con specifico riferimento agli edifici e alle strutture destinati ad attività produttive

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Il Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna, assunte le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge, a norma dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito nella legge 1 agosto 2012, n. 122 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”,;

- Visto l’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225;

- Visto l’art. 1, comma 4, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, come convertito nella legge 1 agosto 2012 n. 122, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

- Considerati i livelli di gravità e diversificazione dei danni prodotti dal sisma, in conseguenza dei quali si ritiene opportuno operare una graduazione degli interventi di riparazione e recupero, dando priorità a quelli necessari ad assicurare livelli di sicurezza che consentano la ripresa dell’attività produttiva, garantendo la sicurezza per gli imprenditori ed i lavoratori, sino a quelli volti a raggiungere un significativo miglioramento sismico delle strutture;

- Considerato che i commi 7 e 8 dell’art. 3 della Legge n. 122 del 2012 sopra richiamata impongono, in capo ai titolari delle attività produttive previste dalla suddetta legge, l’onere di acquisire, anche in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica;

- Considerato, inoltre, che il comma 9 dell’art. 3 della Legge n. 122 del 2012 prevede che “La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

- Considerato, inoltre, che il comma 10 dell’art. 3 della Legge n. 122 del 2012 prevede: “per quanto concerne le imprese di cui al comma 8 nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in cui l’accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta dalle mappe di scuotimento dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell’accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova e questa, intesa come insieme di struttura, elementi non strutturali e impianti, non sia uscita dall'ambito del comportamento lineare elastico, l'adempimento di cui al comma 9 si intende soddisfatto …”

- Considerata l’esigenza di disporre, in tempi celeri, di una dettagliata mappatura delle aree colpite dagli eventi sismici che abbiano superato il 70 per cento della accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova, e l’ulteriore esigenza, in caso positivo, di verificare se la costruzione sia uscita o meno dall’ambito del comportamento lineare elastico

- Considerato inoltre che qualora si siano verificate entrambe le condizioni di cui all’alinea precedente l’adempimento di cui al comma 9 dell’art. 3 della Legge n. 122/2012 si intende soddisfatto;

- Considerato, infine, che, viceversa, le fattispecie che non hanno superato tale accelerazione spettrale dovranno essere sottoposte a valutazione di sicurezza così da determinare se il livello di sicurezza dell’edificio produttivo risulti inferiore o meno al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo e se per questi siano necessari interventi di miglioramento sismico secondo le tempistiche previste dalla legge;

- Valutata la necessità di disporre di tale mappatura e di dati certi e scientificamente verificati idonei alle finalità di cui sopra;

- Valutata infine la complessità e la rilevanza delle problematiche qui richiamate e, più in generale, l’opportunità di disporre di un adeguato supporto tecnico - scientifico per l’applicazione certa e tempestiva delle norme sopra citate;

- Visto l’art. 27, comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espresso dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci:

- Ritenuto che l’estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza al fine di garantire la ripresa e la continuità dell’attività produttiva sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24 novembre 2000 n.340;

Tutto ciò premesso

DISPONE

1) È costituito un Gruppo di Esperti, di consolidata esperienza e accertata competenza scientifica, che metta a punto, per la struttura del Commissario, i criteri operativi per l’applicazione dell’art.3 comma 10 della legge 1 agosto 2012, n. 122. Detti criteri potranno definire le modalità di valutazione delle caratteristiche dell’opera e del terreno per la determinazione dei parametri atti a individuare le ordinate spettrali di normativa e la mappa di scuotimento dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nonché una mappa che, per ciascun punto del territorio dei trentatre comuni della regione Emilia-Romagna elencati nell'allegato 1, consenta di stabilire il superamento, o meno, del 70% dell’accelerazione spettrale elastica, così come previsto dal predetto c. 10.

2) Il Gruppo di Esperti avrà altresì funzione di supporto tecnico-scientifico alla Struttura Commissariale per fornire ad essa tempestivi elementi conoscitivi, chiarificativi ed interpretativi, circa gli aspetti tecnici e scientifici di carattere generale connessi all’applicazione della qui richiamata normativa.

3) Sono nominati componenti del Gruppo di esperti:

* Prof. Ing. Mauro Dolce, coordinatore del Gruppo, Direttore dell’Ufficio Rischio Sismico e Vulcanico, Dipartimento della Protezione Civile

* Ing. Claudio Moroni, Dipartimento della Protezione Civile

* Prof. Vincenzo Petrini, Presidente del Comitato Tecnico Scientifico della Regione Emilia-Romagna

* Dott. Raffaele Pignone, Dirigente Servizio Geologico della Regione Emilia-Romagna

* Prof. Ing. Walter Salvatore, Professore Associato di Tecnica delle Costruzioni, Università di Pisa

* Prof. Ing. Ivo Vanzi, Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni, Università di Chieti-Pescara

* Dott. Luca Martelli, con funzioni di Segreteria tecnica, Servizio Geologico della Regione Emilia-Romagna

4) Il Gruppo di lavoro potrà, ove necessario, acquisire dati, informazioni, e ogni più utile elemento conoscitivo per il miglior espletamento del proprio mandato. In particolare potrà richiedere e acquisire dati provenienti da enti ed amministrazioni pubblici, tra cui l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV e il Servizio Geologico della Regione Emilia-Romagna.

5) Il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio necessarie per l’attività del gruppo di esperti, qualora non riconoscibile dalle Amministrazioni di appartenenza, è quantificato nei limiti previsti per i Direttori Generali regionali. Per tale fine l’onere stimato è pari ad Euro 2.000,00.

6) di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000, n. 340 e di disporre l’invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994;

La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 17 ottobre 2012

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

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