n.192 del 29.06.2016 periodico (Parte Seconda)

Società Agricola S. Bernardino Srl - Domanda 08/05/2014 di variante sostanziale a concessione di derivazione d’acqua pubblica, per uso zootecnico e irrigazione agricola, in comune di Parma (PR), loc. Ravadese. Regolamento Regionale N. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6. Proc. PRPPA1417/14VR01

Con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po in data 25/09/2015 n. 12212 è stato determinato:

a) di accordare alla Società Agricola S. Bernardino Srl, con sede legale in Comune di Brescia (BS), Via Romanino n. 16, Codice Fiscale/P. IVA 03354190179, e legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Parma (PR) fatti salvi i diritti dei terzi, la variante sostanziale per perforazione di un nuovo pozzo ad uso zootecnico con aumento della portata di concessione e dei volumi annui di prelievo per una portata massima complessiva pari a l/s 18,5 (8,5 per uso zootecnico e 10 per uso irrigazione) pari a moduli 0,185 e per un quantitativo non superiore a m 3/anno 33580, alla concessione di derivazione d’ acqua pubblica rilasciata con atto n. 18391 del 09.12.2005 e successivamente rinnovata con atto n. 16219 del 14.12.2011, secondo le modalità di prelievo e utilizzo previste dal nuovo disciplinare d’ uso allegato al presente provvedimento di concessione di cui sopra, che annulla e sostituisce in tutte le sue parti il precedente;

(omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 25/09/2015 n. 12212

(omissis)

Art. 4 - Durata della concessione

4.1 La concessione rimane assentita per la durata prevista dall’ atto di concessione originario ovvero 31.12.2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

  • dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del RR 41/2001;
  • di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

(omissis)

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