n.20 del 30.01.2013 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento provvisorio del Poliambulatorio privato Galleana di Piacenza

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1) la struttura denominata Poliambulatorio privato Galleana, sita in Via Silva n. 10, Piacenza, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, è accreditata in via provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, comma 7, del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni quale Poliambulatorio per la seguente attività:

  • Attività di diagnostica per immagini, limitatamente a RM;

Relativamente all’attività di cui sopra, l’accreditamento è riferito alle sole prestazioni indicate nella domanda ove incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);

2) di dare mandato all’ Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare entro i prossimi quindici mesi la verifica dei requisiti generali e specifici di accreditamento ai sensi dall’art. 9 della L.R. n. 34/1998, e successive modifiche, per l’attività di cui sopra, ai fini della verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;

3) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e che, ai sensi del comma 7 dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, l’eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 2) comporta la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso;

4) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs. 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente all’attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5) l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale, salvo quanto previsto al precedente punto 3);

6) è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

7) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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