n.358 del 04.12.2013 periodico (Parte Seconda)

Autorizzazione al Comune di Corniglio all'utilizzo delle risorse derivanti dalla attuazione del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6 convertito in Legge 30 marzo 1998, n. 61

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il D.L. 30 gennaio 1998, n. 6 recante “Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Umbria e Marche e di altre zone colpite da eventi calamitosi”, convertito con modifiche in legge 30 marzo 1998, n. 61, sulla base della quale la Regione Emilia-Romagna è stata autorizzata alla contrazione di mutui con oneri a carico dello Stato per fronteggiare le situazioni di emergenza verificatesi nel proprio territorio ed oggetto di dichiarazione di stato di emergenza nazionale ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 255 del 1992;

Considerato che tra gli eventi calamitosi rientranti nella decretazione dello stato di emergenza sopra citato, era compresa anche la grande frana verificatesi nel Comune di Corniglio, che aveva provocato ingenti danni e la conseguente necessità di intervenire sulle attività produttive danneggiate, distrutte e che si erano dovute delocalizzare;

Richiamato, in particolare, l’art. 18, comma 5, della sopracitata legge statale con cui, tra l’altro, viene disposto che “alle imprese di lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli ubicate nel territorio del comune di Corniglio, che hanno trasferito o debbono trasferire la propria attività a seguito dell'evento franoso, è assegnato un contributo per il parziale indennizzo dei danni subiti, finalizzato alla acquisizione di aree idonee, al ripristino e ricostruzione delle attrezzature, delle strutture e degli impianti produttivi, comprese le abitazioni funzionali all'impresa, se preesistenti, nel limite della pari capacità produttiva, nonché alla demolizione della struttura dismessa. I contributi sono assegnati a condizione che l'attività sia mantenuta nel comune di Corniglio. Rimangono a carico delle imprese gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'ampliamento della capacità produttiva e da interventi di innovazione tecnologica”;

Vista, inoltre, la legge regionale n. 24 del 3 luglio 1998 recante “Eventi calamitosi dell’anno 1996 in Emilia-Romagna. Disposizioni amministrative e finanziarie per assicurare la realizzazione di ulteriori interventi di protezione civile nel territorio del regione Emilia-Romagna - D.L. 6/98, convertito con modifiche in Legge 61/98”, che ha definito le modalità ed i limiti di concessione dei contributi del citato D.L. 6/98 e che, in particolare, all’art. 4 comma 1 lettera c) stabiliva di assegnare contributi “alle imprese di lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli ubicati nel territorio del Comune di Corniglio (PR) che hanno trasferito o devono trasferire la propria attività a seguito dell’evento franoso”;

Richiamata la deliberazione n. 1398 del 30 luglio 1999 che, tra l’altro, ha assegnato e concesso al Comune di Corniglio una somma pari a lire 10.500.000.000 (pari ad Euro 5.422.797,44) destinata all’erogazione di contributi a favore delle imprese di cui all’art. 4 comma 1 lettera c) della citata legge regionale;

Preso atto:

- che il Comune di Corniglio ha erogato all’unica impresa avente titolo, previa acquisizione di polizza fideiussoria, il 40% delle complessive risorse assegnate pari ad Euro 2.169.118,98, mantenendo le residue disponibilità per l’eventuale saldo;

- che non sussistendo più in capo all’impresa beneficiaria i requisiti previsti dal decreto legge sopra citato, il Comune ha disposto la revoca della concessione del contributo e, quindi, avviato la procedura di escussione della fidejussione;

- che attualmente risulta quindi disponibile nel bilancio del Comune di Corniglio l’importo di Euro 3.253.678,46, mentre la somma di Euro 2.169.118,98 sarà disponibile al termine dell’esito favorevole della procedura di escussione della fidejussione;

Rilevato:

- che, con riferimento ai danni causati dagli eventi calamitosi dei mesi di marzo e aprile 2013 che hanno colpito gran parte del territorio della regione Emilia-Romagna, è stato dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 - ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, commi 1 e 1-bis, della Legge 225/92 e successive modifiche ed integrazioni - lo stato di emergenza fino al novantesimo giorno dalla data di detto provvedimento ovvero fino al 7 agosto 2013 nei comuni del territorio della regione Emilia-Romagna, successivamente prorogato fino al 3 febbraio 2014 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2013;

- che tra i comuni danneggiati, risulta anche il comune di Corniglio il quale ha riportato nel suo territorio, oltre a rilevanti danni alle opere, alle infrastrutture pubbliche e al patrimonio privato, anche movimenti franosi tali da provocare il crollo di aziende agricole di particolare rilievo per l’economia locale e con conseguenze tali da richiedere la necessaria attivazione di un percorso di delocalizzzione e ricostruzione con adeguate risorse finanziarie;

- che, in conseguenza di quanto segnalato dal Comune di Corniglio (PR), ed in osservanza di quanto disposto dall’art. 23 sexies della predetta Legge n. 61/98, il Presidente della Regione Emilia-Romagna ha chiesto al Capo Dipartimento della Protezione Civile, con nota protocollo PG.2013.0227156 del 19/9/2013, l’intesa per l’utilizzo dei fondi a suo tempo assegnati al Comune di Corniglio in attuazione della L.R. n. 24/98, al fine di concedere alle imprese agricole ubicate nel territorio del comune medesimo che hanno trasferito o debbono trasferire la propria attività, a seguito dell’evento franoso, contributi per il parziale indennizzo dei danni subiti, finalizzati all’acquisizione di aree idonee, al ripristino e ricostruzione delle attrezzature, delle strutture e degli impianti produttivi, comprese le abitazioni funzionali all’impresa, se preesistenti, nel limite della pari capacità produttiva, nonché alla demolizione della struttura dismessa, precisando, al contempo, che tali contributi potranno essere assegnati a condizione che le attività siano mantenute nel comune di Corniglio e restando a carico delle imprese gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’ampliamento della capacità produttiva e da interventi di innovazione tecnologica;

Vista la risposta del Capo Dipartimento della Protezione Civile, con nota protocollo CG/0059093 dell’11/10/2013, acquisita agli atti con PG.2013.0251552 del 15/10/2013, con la quale viene condivisa la sopracitata proposta avanzata della Regione Emilia-Romagna e autorizzato l’utilizzo delle risorse e la concessione dei contributi per le finalità sopra indicate;

Vista altresì la nota del Sindaco del Comune di Corniglio (PR) prot. n. 2980 del 7 novembre 2013, a rettifica di quanto precedentemente comunicato, con la quale si conferma la disponibilità complessiva di Euro 5.422.797,44 di cui per la quota di € 3.253.678,46 disponibili sul proprio bilancio, mentre per la restante quota di Euro 2.169.118,98 disponibili al termine dell’esito favorevole della procedura di escussione della fideiussione assicurativa e, nel caso di esito infruttuoso, mediante l’avvio di un procedimento monitorio per il conseguimento del credito garantito; 

Ritenuto necessario, sulla base di quanto fin qui premesso e considerato, autorizzare il Comune di Corniglio ad utilizzare le disponibilità finanziarie sopra descritte - derivanti dalle economie e dalla revoca dei contributi erogati a suo tempo, a valere sulle risorse di cui alla L.R. 24/98 - al fine di provvedere alla concessione dei contributi alle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi del periodo marzo-aprile 2013 di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 83 del 27 maggio 2013;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”, e successive modifiche ed in particolare l’art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modifiche; 

- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 “Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;

- la propria deliberazione n. 1080 del 30 luglio 2012 di conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta degli Assessori, Tiberio Rabboni, Assessore all'Agricoltura, Paola Gazzolo, Assessore Sicurezza territoriale, difesa del suolo e della costa, protezione civile;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2. di autorizzare il Comune di Corniglio (PR) all’utilizzo delle risorse ammontanti complessivamente ad Euro 5.422.797,44 per l’assegnazione di contributi alle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi del periodo marzo-aprile 2013, di cui all’ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 83 del 27 maggio 2013;

3. di stabilire che tali contributi potranno essere assegnati anche in più soluzioni, a condizione che le attività siano mantenute nel comune di Corniglio, restando a carico delle imprese gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’ampliamento della capacità produttiva e da interventi di innovazione tecnologica e nel rispetto delle prescrizioni indicate nella nota d’intesa del Capo Dipartimento della Protezione Civile protocollo CG/0059093 dell’11/10/2013;

4. di stabilire che il Comune di Corniglio entro 180 giorni dalla conclusione del procedimento di erogazione dei contributi alle imprese aventi diritto, dovrà trasmettere alla Regione l'elenco a consuntivo dei contributi effettivamente erogati, debitamente vistato dal Responsabile della struttura competente e copia dei relativi mandati di pagamento;

5. di stabilire che le eventuali economie di spesa dovranno essere restituite alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 4, comma 7 della L.R. 24/98;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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