n. 383 del 20.12.2013 (Parte Prima)

NOTE

Note all’art. 2

Comma 1

1) il testo dell’articolo 22 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15, che concerne Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34, è il seguente:

«Art. 22 - Sistema informativo agricolo regionale

1. Il Sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) costituisce il supporto su base informatizzata dell'attività tecnico-amministrativa necessaria per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura.

2. Il Sistema informativo agricolo regionale, correlato con gli altri sistemi informativi regionali e nazionale, costituisce uno strumento unitario, omogeneo e coordinato della Regione, delle Province e delle Comunità montane.

3. Il S.I.A.R. realizza la banca dati degli interventi a favore delle imprese. La banca dati contiene l'inventario:

a) dei beneficiari o richiedenti provvidenze o autorizzazioni da parte della pubblica amministrazione in materia di agricoltura;

b) di coloro che usufruiscono di agevolazioni fiscali connesse all'esercizio di attività agricole;

c) delle provvidenze, autorizzazioni, agevolazioni fiscali concesse in materia di agricoltura dalla pubblica amministrazione.

4. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, si applica la legislazione concernente il Sistema informativo regionale (S.I.R.). ».

2) il testo dell’articolo 23 della legge regionale n. 15 del 1997, che concerne Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34, è il seguente:

«Art. 23 - Avviamento e gestione della banca dati.

1. La banca dati è costituita presso la Regione e può essere consultata da parte degli Enti locali.

2. La formazione della base dati è fondata sullo scambio di informazioni tra Regione, Province e Comunità montane mediante procedure determinate dalla Regione, sentiti gli enti medesimi.

3. Gli enti di cui al comma 2 sono tenuti a fornire tutti i dati richiesti dalla Regione nel formato e con la periodicità che verrà stabilita di volta in volta per le varie tipologie di dato, derivandoli dal proprio sistema informativo o utilizzando procedure informatizzate predisposte dalla Regione.

4. Per la costituzione della banca dati la Regione promuove e finanzia i necessari collegamenti telematici con gli enti di cui al comma 2.

5. Al fine di favorire la creazione di un sistema informativo polifunzionale integrato, la Regione promuove l'attivazione di collegamenti telematici con altri enti ed organismi interessati.».

3) il testo dell’articolo 32 della legge regionale n. 15 del 1997, che concerne Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34, è il seguente:

«Art. 32 - Spese per il Sistema informativo agricolo regionale.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 22 e 23 sono istituiti, nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna, appositi capitoli, uno per le spese di natura corrente ed uno per le spese in conto capitale, denominati rispettivamente "Spese per la realizzazione del Sistema informativo agricolo regionale" e "Impianto di un Sistema informativo agricolo regionale", che saranno dotati della necessaria disponibilità rispettivamente in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 ed in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13-bis della L.R. n. 31 del 1977.».

Nota all’art. 5

Comma 1

1) il testo dell’articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che concerne Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale, è il seguente:

«Art. 2 - Ministero per le politiche agricole.

1. È istituito il Ministero per le politiche agricole, di seguito denominato Ministero, che costituisce centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali ed agroalimentari. A tal fine, esso, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, svolge compiti di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale, in coerenza con quella comunitaria. Esso svolge altresì funzioni di rappresentanza degli interessi nazionali nelle sedi apposite comunitarie, di cura delle inerenti relazioni internazionali, ferme restando le generali competenze di altri organi, di esecuzione degli obblighi comunitari e internazionali riferibili a livello statale, di proposta in materia di funzioni governative di coordinamento ed indirizzo nelle materie di cui al presente decreto.

2. Ferme restando, fino all'adozione di eventuali ulteriori decreti legislativi ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e fino alla ristrutturazione prevista dal capo II della medesima legge, le attribuzioni di altre amministrazioni centrali, il Ministero svolge, altresì, per quanto già di competenza del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale nelle seguenti materie: scorte e approvvigionamenti alimentari; tutela della qualità dei prodotti agroalimentari; educazione alimentare di carattere non sanitario; ricerca e sperimentazione, svolte da istituti e laboratori nazionali; importazione ed esportazione dei prodotti agricoli e alimentari, nell'ambito della normativa vigente; interventi di regolazione dei mercati; regolazione delle sementi e materiale di propagazione, del settore fitosanitario e dei fertilizzanti; registri di varietà vegetali, libri genealogici del bestiame e libri nazionali dei boschi da seme; salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali, dei rispettivi patrimoni genetici; gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale; impiego di biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale, di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Spettano al Ministero i compiti di riconoscimento e di sostegno delle unioni, delle associazioni nazionali e degli organismi nazionali di certificazione; spettano, altresì, i compiti relativi: agli accordi interprofessionali di dimensione nazionale; alla dichiarazione di eccezionali avversità atmosferiche; alla prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati e informazioni a livello nazionale, ai fini anche del sistema statistico nazionale e del rispetto degli obblighi comunitari.

4. Il Ministero si articola in non più di tre dipartimenti, cui sono preposti dirigenti generali, tenendo conto del principio della rotazione degli incarichi. Con regolamenti adottati ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede alla riorganizzazione degli uffici, anche al fine di assicurare la tutela degli interessi italiani in sede comunitaria e internazionale, nonché alla razionalizzazione degli organi collegiali esistenti, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione degli stessi e del numero dei componenti.».

Nota all’art. 6

Comma 1

1) il testo dei commi 1 e 2 dell’articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 21, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014, è il seguente:

«Art. 5 - Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico.

1. Al fine di favorire la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne e delle razze di equidi autoctone, la Regione è autorizzata a concedere ad imprese agricole contributi per l'acquisto di riproduttori maschi, iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici.

2. L'ammontare degli aiuti, le razze da sostenere, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.».

Note all’art. 9

Comma 1

1) il testo dell’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che concerne Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è il seguente:

«Art. 107 - Autorizzazione

1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;

b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;

c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operatività;

d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

e) i titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;

f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;

g) l'oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 106.

2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.

3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca, nonché di decadenza, quando l'intermediario autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività, e detta disposizioni attuative del presente articolo.».

2) il testo dell’articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, che concerne Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è il seguente:

«Art. 106 - Albo degli intermediari finanziari

1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:

a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;

b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia. (263)

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.».

Nota all’art. 13

Comma 1

1) il testo della lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 24 aprile 1995, n. 47, che concerne Interventi per favorire l’istituzione, la ristrutturazione, l’ampliamento ed il trasferimento dei mercati e dei centri agro-alimentari all’ingrosso. Abrogazione delle leggi regionali 7 novembre 1979, n. 42 e 24 dicembre 1981, n. 49, è il seguente:

«Art. 1 - Oggetto.

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di favorire la riqualificazione dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso e la realizzazione di zone commerciali e artigianali di servizio nelle zone limitrofe ai medesimi, interviene mediante la concessione di:

a) contributi in conto capitale a sostegno degli oneri relativi alla progettazione, costruzione, ampliamento, trasferimento e ristrutturazione dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso.».

Nota all’art. 15

Comma 1

1) il testo dell’articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2, che concerne Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco, è il seguente:

«Art. 6

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, anche su proposta dei comuni, delle Comunità montane, delle Amministrazioni provinciali, del Comitato circondariale di Rimini, delle Assemblee di comuni di Imola e Cesena, degli Istituti universitari interessati, delle associazioni naturalistiche, ricreative e del tempo libero, dell'Istituto per i beni artistici culturali e naturali e dell'Azienda regionale delle foreste, sono assoggettati a particolare tutela esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari, di notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale e della competente Commissione consiliare.

Il decreto è emanato sulla base di un elenco degli esemplari arborei individuati annualmente a seguito di istruttoria compiuta dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali che dovrà contenere gli elementi conoscitivi e le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma successivo.

Il decreto dovrà indicare:

a) la esatta ubicazione degli esemplari arborei tutelati con riferimento anche all'individuazione catastale dell'area ove insistono;

b) le caratteristiche di tali esemplari e le modalità di segnalazione degli stessi in loco;

c) i criteri e la durata di applicazione del regime di tutela nonché i soggetti pubblici o privati cui la tutela viene affidata;

d) il tipo e le modalità degli interventi necessari ad assicurare la buona conservazione dello stato vegetativo degli esemplari tutelati.

Il decreto regionale è atto definitivo e deve essere notificato ai soggetti proprietari degli esemplari arborei assoggettati a tutela entro sessanta giorni dalla data di esecutività.

Sulla base di appositi finanziamenti annuali assegnati dalla Regione, l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali provvederà ad erogare ai soggetti di cui alla lettera c) del terzo comma i fondi eventualmente necessari per gli interventi conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei tutelati.».

Nota all’art. 16

Comma 1

1) il testo dell’articolo 29 dell’intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche per l’istituzione del Parco naturale interregionale del Sasso Simone e Simoncello, ratificata con legge regionale 26 luglio 2013, n. 13, che concerne Ratifica dell'intesa per l'istituzione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello, è il seguente:

«Art. 29 - Disposizioni finanziarie.

1. Al finanziamento dell'Ente di gestione concorrono:

a) i contributi delle Regioni Emilia-Romagna e Marche;

b) i contributi degli enti locali interessati territorialmente, nonché di altri soggetti pubblici e privati;

c) i proventi derivanti dalle attività svolte;

d) i diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili e immobili appartenenti all'ente o dei quali abbia la gestione;

e) i proventi derivanti dalle sanzioni.

2. La gestione dei finanziamenti è effettuata secondo criteri unitari, senza vincolo territoriale.».

Nota all’art. 19

Comma 1

1) il testo dell’articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione, è il seguente:

«Art. 29 - Interventi ed opere di difesa della costa.

1. La Regione promuove con propri indirizzi la gestione integrata della zona costiera e provvede al finanziamento, progettazione e realizzazione degli interventi e delle opere di difesa della costa aventi le seguenti finalità:

a) difesa dei centri abitati costieri e delle infrastrutture dai fenomeni di ingressione ed erosione marina;

b) contenimento dei processi erosivi del litorale;

c) tutela e valorizzazione dei tratti costieri con elementi di naturalità e ricostruzione delle dune litorali;

d) riqualificazione dei tratti costieri protetti da scogliera.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati con mezzi statali e regionali, nel rispetto degli equilibri di bilancio e delle disposizioni recate dalla legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della legge regionale 27 marzo 1972, n. 4). I medesimi interventi possono essere realizzati anche attraverso i Comuni quali soggetti attuatori.

3. I Comuni costieri possono partecipare alla manutenzione delle opere di difesa della costa e dell'arenile previo nulla osta tecnico sul progetto rilasciato dal Servizio regionale competente per materia sul territorio. La Regione può concorrere al finanziamento di tali interventi mediante la concessione di contributi, sulla base dei criteri e con le modalità che saranno stabiliti dalla Giunta regionale e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

4. Per l'esercizio 2004 è autorizzata la spesa di Euro 3.000.000,00 per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sul Cap. 39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di difesa della costa.».

Nota all’art. 21

Comma 1

1) il testo dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che concerne Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, è il seguente:

«Art. 2 - Competenze regionali.

1. Spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.

2. Spettano in particolare alle regioni la determinazione dei princìpi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie.

2-bis. La legge regionale istituisce e disciplina la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, assicurandone il raccordo o l'inserimento nell'organismo rappresentativo delle autonomie locali, ove istituito. Fanno, comunque, parte della Conferenza: il sindaco del comune nel caso in cui l'ambito territoriale dell'Azienda unità sanitaria locale coincida con quella del comune; il presidente della Conferenza dei sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei casi in cui l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale sia rispettivamente superiore o inferiore al territorio del Comune; rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali.

2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale è sottoposto alla Conferenza di cui al comma 2-bis, ed è approvato previo esame delle osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza. La Conferenza partecipa, altresì, nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge regionale, alla verifica della realizzazione del Piano attuativo locale, da parte delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 4, e dei piani attuativi metropolitani.

2-quater. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia, definiscono i criteri e le modalità anche operative per il coordinamento delle strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché l'eventuale costituzione di appositi organismi.

2-quinquies. La legge regionale disciplina il rapporto tra programmazione regionale e programmazione attuativa locale, definendo in particolare le procedure di proposta, adozione e approvazione del Piano attuativo locale e le modalità della partecipazione ad esse degli enti locali interessati. Nelle aree metropolitane il piano attuativo metropolitano è elaborato dall'organismo di cui al comma 2-quater, ove costituito.

2-sexies. La regione disciplina altresì:

a) l'articolazione del territorio regionale in unità sanitarie locali, le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal presente decreto per quanto attiene alle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle altre strutture pubbliche e private accreditate;

b) i princìpi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis;

c) la definizione dei criteri per l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti, da parte dell'atto di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle peculiarità delle zone montane e a bassa densità di popolazione;

d) il finanziamento delle unità sanitarie locali, sulla base di una quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della popolazione residente con criteri coerenti con quelli indicati all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

e) le modalità di vigilanza e di controllo, da parte della regione medesima, sulle unità sanitarie locali, nonché di valutazione dei risultati delle stesse, prevedendo in quest'ultimo caso forme e modalità di partecipazione della Conferenza dei sindaci;

f) l'organizzazione e il funzionamento delle attività di cui all'articolo 19-bis, comma 3, in raccordo e cooperazione con la Commissione nazionale di cui al medesimo articolo;

g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la possibilità per le unità sanitarie locali di:

1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale;

2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti, a esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione;

h) le modalità con cui le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge 30 novembre 1998, n. 419.

2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni istituiscono l'elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo di cui all'articolo 1, comma 18.

2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la regione non adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis e 2-quinquies, il Ministro della sanità, sentite la regione interessata e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanità, sentito il parere della medesima Agenzia e previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta. L'intervento adottato dal Governo non preclude l'esercizio delle funzioni regionali per le quali si è provveduto in via sostitutiva ed è efficace sino a quando i competenti organi regionali abbiano provveduto.».

Note all’art. 24

Comma 1

1) il testo dell’articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007, è il seguente:

«Art. 51- Fondo regionale per la non autosufficienza.

1. La Regione istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza. Il fondo finanzia le prestazioni ed i servizi socio-sanitari definiti dal Piano sociale e sanitario di cui all'articolo 27 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) forniti dai soggetti pubblici e privati accreditati ai residenti della Regione in condizioni di non autosufficienza. La valutazione della condizione di non autosufficienza è svolta secondo i criteri e le modalità stabilite dal Piano sociale e sanitario.

2. La Regione garantisce uniformità dei benefici a parità di bisogno, accessibilità e qualità delle prestazioni e dei servizi finanziati dal fondo, nonché equità nella eventuale compartecipazione ai loro costi attraverso criteri ed indirizzi omogenei definiti dalla Regione.

3. Costituiscono fonti di finanziamento ordinarie del fondo: risorse del fondo sociale e del fondo sanitario regionale, risorse statali finalizzate ed ulteriori risorse regionali provenienti dalla fiscalità generale. Al fondo possono afferire eventuali risorse di altri soggetti. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2 concorrono altresì risorse proprie appositamente destinate dai Comuni nei propri strumenti di bilancio annuale e pluriennale.

4. Le risorse del fondo regionale per la non autosufficienza vengono annualmente assegnate alle Aziende Usl con provvedimento della Giunta regionale. Le Conferenze territoriali sociali e sanitarie ripartiscono tali risorse fra i distretti sanitari sulla base dei criteri stabiliti nel piano regionale sociale e sanitario. Tali criteri tengono conto delle caratteristiche socioeconomiche, geografiche, demografiche ed epidemiologiche dei diversi ambiti territoriali, anche al fine di raggiungere un’equilibrata offerta di servizi in rapporto al fabbisogno.

5. Il fondo distrettuale per la non autosufficienza di cui al comma 4 ha contabilità separata e destinazione vincolata nell'ambito del bilancio delle Aziende USL. Unitamente alle risorse impegnate dai Comuni, nel settore, in attuazione dei Piani di zona, il fondo distrettuale per la non autosufficienza finanzia le attività previste dal Piano di zona per l'assistenza ai soggetti in condizioni di non autosufficienza di cui al comma 1, secondo gli indirizzi del Piano regionale sociale e sanitario. L'Ufficio di piano, costituito congiuntamente dai Comuni del distretto e dell'Azienda USL, elabora annualmente, nell'ambito degli indirizzi del Piano di zona, il piano delle attività per la non autosufficienza, approvato d'intesa fra il comitato di distretto ed il direttore del distretto. L'Ufficio di piano riferisce periodicamente al direttore del distretto e al comitato di distretto dei risultati raggiunti e dell'equilibrio del fondo. Il comitato di distretto e l'Azienda USL riferiscono periodicamente alle organizzazioni sindacali territoriali.».

Comma 2

2) per il testo dell’articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007, vedi nota 1).

Nota all’art. 25

Comma 1

1) il testo dell’articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27, che concerne Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, è il seguente:

«Art. 26 - Contributi.

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione indennizzerà gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi od inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dalla Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio.

2. La misura del contributo e le modalità per l'erogazione sono definite, su proposta della Giunta, con provvedimento del Consiglio regionale.».

Note all’art. 29

Comma 5

1) il testo della lettera d) del comma 2 dell’articolo 31 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), è il seguente:

«Art. 31- Variazioni di bilancio.

(omissis)

2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:

(omissis)

d) variazioni volte esclusivamente al finanziamento di leggi settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito accantonamento di mezzi propri della Regione, nell'àmbito dei fondi speciali di cui all'articolo 28;».

Comma 6

2) il testo della lettera b) del comma 2 dell’articolo 31 della legge regionale n. 40 del 2001, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), è il seguente:

«Art. 31- Variazioni di bilancio.

(omissis)

2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:

(omissis)

b) variazioni compensative fra le unità previsionali di base della parte spesa, appartenenti alla medesima classificazione economica, qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione degli interventi previsti da specifiche intese istituzionali o da altri strumenti di programmazione negoziata, anche per quote di finanziamento specificatamente individuate;».

Note all’art. 30

Comma 3

1) per il testo della lettera d) del comma 2 dell’articolo 31 della legge regionale n. 40 del 2001, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), vedi nota 1) all’art. 29.

Comma 4

2) per il testo della lettera b) del comma 2 dell’articolo 31 della legge regionale n. 40 del 2001, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), vedi nota 2) all’art. 29.

Nota all’art. 32

Comma 5

1) il testo dell’articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1992, n. 20, che concerne Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all’associazione teatrale Emilia-Romagna (ATER), ora sostituito, era il seguente:

«Art. 5 -

1. La Regione concorre al finanziamento delle associazioni indicate all'art. 1 mediante la concessione di un contributo ordinario annuale comprensivo della quota associativa per la partecipazione alle suddette associazioni.

2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione ad assegnare i contributi ordinari annuali comprensivi della quota associativa, i cui importi saranno determinati nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale, sulla base della dimostrazione del pareggio di bilancio conseguito in sede di approvazione del consuntivo dell'esercizio precedente.

3. La Regione conferisce altresì quote "una tantum" a titolo di partecipazione della Regione alla formazione del patrimonio delle associazioni indicate nell'art. 1.».

Note all’art. 33

Comma 1

1) il testo dell’articolo 6 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42, che concerne Ordinamento della professione di maestro di sci, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 6 - Maestri di sci di altre Regioni o di altri Stati.

1. I maestri di sci iscritti negli Albi professionali di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, devono comunicare al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci il trasferimento all’Albo professionale della Regione Emilia-Romagna. Il Consiglio direttivo del Collegio regionale procede alla iscrizione all’Albo di cui all’articolo 3, previa verifica del possesso dei requisiti di legge, dandone immediata comunicazione al Collegio regionale o provinciale dal quale il maestro proviene.

2. Il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci provvede a cancellare dall’Albo i nominativi di coloro che hanno trasferito l’iscrizione nell’Albo di altra Regione o Provincia autonoma.

3. I maestri di sci iscritti negli Albi professionali di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare temporaneamente la professione in Emilia-Romagna, devono darne preventiva comunicazione al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, indicando le località sciistiche nelle quali intendono esercitare e il periodo di attività.

4. All’esercizio professionale temporaneo di maestro di sci in Emilia-Romagna da parte dei cittadini provenienti da Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia, non iscritti in Albi professionali italiani, si applica la disciplina contenuta nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania).

5. I maestri di sci, cittadini di Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia, non iscritti in albi professionali italiani, che intendono esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, devono procedere ai sensi dell’articolo 3 della presente legge. Fermo quanto disposto dal decreto legislativo n. 206 del 2007, in particolare al titolo III, il Collegio regionale dei maestri di sci dispone l’iscrizione all’Albo subordinatamente alla verifica della sussistenza del possesso del titolo idoneo, riconosciuto dalla competente autorità statale di cui all’articolo 5 dello stesso decreto legislativo n. 206 del 2007, e dei requisiti, diversi dall’abilitazione, di cui all’articolo 3, comma 1 della presente legge.

6. L’esercizio professionale in Emilia-Romagna, in forma stabile o temporanea, da parte dei maestri di sci che non siano cittadini dell’Unione europea e che possiedano un titolo rilasciato dallo Stato di provenienza senza essere iscritti in Albi professionali italiani, è sottoposto alle norme di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e sue disposizioni attuative. Ai fini dell’esercizio in forma stabile, trova inoltre applicazione l’articolo 3.

7. I maestri di sci provenienti da altri Stati e da altre Regioni o Province autonome sono tenuti al rispetto di quanto disposto all’articolo 9.

8. L’esercizio saltuario dell’attività da parte di maestri di sci provenienti con loro allievi da altre Regioni o Province autonome o da altri Stati non è soggetto agli obblighi di cui al presente articolo.

9. La Giunta regionale può prevedere, per motivi di opportunità, deroghe alle precedenti disposizioni, in presenza di accordi bilaterali con Regioni limitrofe a condizione di reciprocità.».

Comma 2

2) il testo dell’articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42, che concerne Ordinamento della professione di maestro di sci, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 9-Tariffe professionali.

1. In materia di tariffe professionali praticate dai maestri di sci in Emilia-Romagna, si applica l’articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il Collegio regionale dei maestri di sci determina i limiti massimi indicativi delle tariffe professionali e ne dà comunicazione agli enti locali.

2. Le scuole di sci devono esporre nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella delle tariffe praticate.».

Note all’art. 34

Comma 1

1) il testo della lettera c) del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria, è il seguente:

«Art. 6 - Piano finanziario regionale annuale per la realizzazione degli interventi faunistico-venatori.

(omissis)

3. Il piano finanziario stabilisce inoltre:

(omissis)

c) le risorse necessarie al finanziamento delle attività di censimento, ricerca, informazione e formazione di interesse regionale esercitate direttamente o affidate ad enti ed associazioni.».

Comma 2

2) il testo del comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria, è il seguente:

«Art. 17 - Danni alle attività agricole.

(omissis)

3. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse previste dall'art. 18, comma 1.».

Nota all’art. 35

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29, che concerne Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 12 - Controlli sui bilanci e sugli atti. Vigilanza.

(omissis)

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale esercita il controllo sugli atti del Consiglio direttivo dell'Istituto e, comunque, sugli atti di indirizzo, di nomina dei dirigenti, di acquisto e alienazione immobiliare, delle relative permute, di appalto e di concessione che impegnino il bilancio dell'Istituto per una pluralità di anni. Il controllo comporta la verifica della legittimità di tali atti ivi compresa la loro conformità agli atti di indirizzo emanati a norma dell'art. 2.».

Nota all’art. 36

Comma 1

1) il testo della lettera d) del comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44, che concerne Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna, è il seguente:

«Art. 21 - Dotazione finanziaria dell'A.R.P.A.

1. Le entrate dell'A.R.P.A. sono costituite da:

(omissis)

d) finanziamenti finalizzati ad investimenti destinati prevalentemente alla ristrutturazione, all'adeguamento tecnologico, ed alla eventuale sostituzione di beni ed attrezzature trasferiti all'A.R.P.A., o, comunque, a disposizione della stessa;».

Nota all’art. 37

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 19, che concerne Norme in materia di riqualificazione urbana, è il seguente:

«Art. 7 - Azioni regionali a sostegno della riqualificazione urbana.

(omissis)

2. La Giunta regionale assicura l'integrazione e la concertazione delle politiche settoriali comunque dirette ad incidere sulle condizioni di abbandono o di degrado delle aree urbanizzate, dando priorità al finanziamento dei programmi di riqualificazione caratterizzati dalla pluralità di azioni ed interventi riferibili a politiche settoriali diverse.».

Note all’art. 38

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7, che concerne Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico, è il seguente:

«Art. 9 - Attività di indirizzo, valutazione e monitoraggio.

(omissis)

3. La Regione riunisce periodicamente i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative nei settori industriale, artigianale, del terziario e dei servizi, nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative al fine di evidenziare elementi utili per il monitoraggio e per la definizione degli indirizzi in ordine agli interventi.».

Comma 2

2) il testo del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002, che concerne Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico, è il seguente:

«Art. 11 - Azioni comuni delle Università degli Enti pubblici di ricerca.

1. Per le finalità specificate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente legge, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'art. 47 del proprio Statuto, alla società consortile a responsabilità limitata ASTER cui partecipano le Università ed Enti pubblici di ricerca operanti nel territorio regionale.».

Comma 3

3) il testo della lettera c) del comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002, che concerne Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico, ora sostituita, era il seguente:

«Art. 11 - Azioni comuni delle Università degli Enti pubblici di ricerca.

(omissis)

3. La partecipazione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:

(omissis)

c) che vi sia e permanga la partecipazione societaria maggioritaria delle Università pubbliche operanti nel territorio regionale e della Regione Emilia-Romagna.».

Comma 4

4) per il testo della lettera c) del comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002, che concerne Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico, vedi nota 3).

Comma 5

5) il testo del comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002, che concerne Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico, ora in parte modificato, era il seguente:

«Art. 11 - Azioni comuni delle Università degli Enti pubblici di ricerca.

(omissis)

3. La partecipazione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che lo statuto o l'atto costitutivo della società conferiscano alla Regione la facoltà di nominare il Presidente del Consiglio di amministrazione nonché il Presidente del Collegio sindacale, a norma dell'art. 2458 C.C.;

b) che la società abbia uno scopo sociale compatibile con le attività di cui al comma 1;

c) che vi sia e permanga la partecipazione societaria maggioritaria delle Università pubbliche operanti nel territorio regionale e della Regione Emilia-Romagna.».

Note all’art. 39

Comma 1

1) il testo della lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17, che concerne Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna, è il seguente:

«Art. 8 - Interventi finanziabili.

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Regione Emilia-Romagna concede, sulla base delle priorità di cui all'art. 6, contributi per:

(omissis)

c) interventi di revisione periodica degli impianti di trasporto a fune;».

Comma 2

2) il testo della lettera e) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 17 del 2002, che concerne Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna, ora sostituita, era il seguente:

«Art. 10 - Misura dei contributi.

1. Gli interventi sono finanziati secondo le seguenti misure:

(omissis)

e) la misura del contributo concedibile per interventi riguardanti la realizzazione, la revisione di impianti a fune di proprietà pubblica da parte di soggetti pubblici destinati a doppia stagionalità, estiva ed invernale, può essere elevata al 100 per cento della spesa ammissibile.».

Note all’art. 40

Comma 1

1) il testo dell’articolo 8 della legge regionale n. 17 del 2002, che concerne Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna, è il seguente:

«Art. 8 - Interventi finanziabili.

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Regione Emilia-Romagna concede, sulla base delle priorità di cui all'art. 6, contributi per:

a) sistemazioni ambientali, anche con interventi di ingegneria naturalistica, sentieristica annessa e connessa agli impianti, realizzazione, adeguamento e inerbimento di piste per la pratica di discipline invernali;

b) demolizione di impianti di risalita dismessi e relativo ripristino ambientale;

c) interventi di revisione periodica degli impianti di trasporto a fune;

d) manutenzione straordinaria e razionalizzazione, dei parcheggi e delle vie d'accesso agli impianti, favorendo la realizzazione di parcheggi scambiatori e sistemi di mobilità collettiva integrati con l'uso degli impianti;

e) realizzazione degli impianti nelle aree sciistiche:

- impianti di arroccamento,

- impianti a fune, similari e le strutture complementari ad essi, quali impianti di abduzione, invasi, reti ed impianti per la produzione neve, a condizione che rappresentino razionalizzazione di impianti esistenti ovvero collegamenti di comprensorio o comunque siano organicamente inseriti nello sviluppo di stazioni esistenti.

La realizzazione degli interventi è ricompresa in un progetto unitario tale da produrre, nell'àmbito complessivo del territorio montano nel quale sono inseriti, i seguenti effetti:

- l'aumento dell'efficienza, della qualità e della sicurezza del servizio offerto,

- la razionalizzazione della conduzione degli impianti,

- la riduzione dell'impatto ambientale,

- l'aumento delle condizioni di sicurezza degli sciatori,

- la razionalizzazione del sistema degli impianti esistenti anche attraverso la sostituzione o la soppressione di singoli impianti,

- la realizzazione di interventi per valorizzare anche i nuovi sport della neve (come snowboard od altre innovazioni);

f) manutenzione ordinaria e straordinaria degli altri impianti sportivi invernali di cui art. 3;

g) realizzazione di iniziative di collegamento tra stazioni quali: skipass comune, gestione associata di servizi;

h) acquisto di attrezzature complementari alla fruizione turistica invernale del territorio montano quali mezzi per il soccorso, per la manutenzione delle piste, acquisto tecnologie informatiche;

i) realizzazione di aree per i mezzi di soccorso e per l'atterraggio degli elicotteri;

i-bis) spese di gestione e manutenzione connesse alla sicurezza degli impianti, ivi comprese le spese per consumi di energia elettrica nel limite del 20 per cento dell'ammontare complessivo del progetto.

2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono disciplinati conformemente a quanto stabilito dalla Commissione Europea nella procedura Aiuto di Stato n. 376. 2001 Italia.».

Comma 2

2) il testo dell’articolo 10 della legge regionale n. 17 del 2002, che concerne Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna, è il seguente:

«Art. 10 - Misura dei contributi.

1. Gli interventi sono finanziati secondo le seguenti misure:

a) per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 8, contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile;

b) per nuovi progetti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 8:

1) per gli impianti di arroccamento, contributi nella percentuale massima dell'80 per cento della spesa ammissibile;

2) per gli impianti nelle aree sciistiche, che hanno valenza locale, e gli altri interventi di razionalizzazione previsti, contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile;

c) per gli interventi di cui alle lettere c), d), f), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 8, contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile;

d) per gli interventi previsti alla lettera i-bis) del comma 1 dell'articolo 8, contributi fino al 60 per cento della spesa ammissibile;

e) la misura del contributo concedibile per interventi riguardanti la realizzazione, la revisione di impianti a fune di proprietà pubblica da parte di soggetti pubblici destinati a doppia stagionalità, estiva ed invernale, può essere elevata al 100 per cento della spesa ammissibile.

2. La Giunta con specifiche direttive stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione delle domande, i principali requisiti di fattibilità, i criteri di valutazione, i criteri e le modalità operative per l'assegnazione dei contributi e l'eventuale riassegnazione delle risorse non impegnate.».

Nota all’art. 41

Comma 1

1) il testo dell’articolo 47 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2, che concerne Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 47 - Fondo sociale regionale. Spese correnti operative.

1. Il Fondo sociale regionale per le spese correnti operative a sostegno dei servizi e degli interventi è destinato, per quota parte:

a) alle spese per interventi diretti della Regione relativi alla predisposizione ed aggiornamento del Piano regionale, alla implementazione del sistema informativo regionale dei servizi sociali, alla realizzazione dell'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza, all'attuazione della riforma di cui alla presente legge, alla predisposizione di studi e ricerche, al concorso alle sperimentazioni volte a rispondere a nuovi bisogni sociali e ad individuare nuove modalità organizzative e gestionali, alla realizzazione delle iniziative formative di cui all'articolo 34, comma 3 ed all'articolo 38, comma 4, nonché al sostegno dei programmi e delle iniziative di cui all'articolo 8, comma 3 di interesse regionale;

b) ai comuni singoli ed alle forme associative di cui all'articolo 16, quale concorso regionale all'attuazione dei Piani di zona, e per la realizzazione degli interventi relativi agli assegni di cura, al sostegno economico ed alla mobilità delle persone anziane, disabili o inabili, purché vengano associate le funzioni finanziate;

c) alle province, per l'attuazione dei programmi provinciali di cui all'articolo 27, comma 3, e quale concorso regionale alle attività di coordinamento e supporto per la implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi sociali, nonché per l'elaborazione dei Piani di zona.

2. Il Fondo sociale regionale per le spese correnti operative è destinato inoltre ai comuni singoli ed alle forme associative di cui all'articolo 16, alle Aziende unità sanitarie locali, alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, alle Aziende pubbliche di servizi alla persona ed ai soggetti privati senza scopo di lucro per:

a) il sostegno dei programmi e delle iniziative volte alla promozione sociale, alle iniziative formative ed alla vigilanza sui servizi e le strutture;

b) il sostegno delle attività a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle famiglie, previste dalla legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza), dalla Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476, dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e dalla legge regionale 14 agosto 1989, n. 27 (Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli), e dalla legge regionale 28 dicembre 1999, n. 40 (Promozione della città dei bambini e delle bambine);

c) il sostegno delle attività sociali in materia di dipendenze patologiche previste dal Testo unico emanato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e dalla legge 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze);

d) il sostegno delle attività in materia di immigrazione previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998 e dalla legislazione regionale vigente;

e) il sostegno delle attività a favore dei cittadini disabili previste dalla legge n. 104 del 1997 e dalla L.R. 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili);

f) il sostegno delle attività a favore delle minoranze nomadi di cui alla legislazione regionale vigente;

g) il sostegno delle iniziative rivolte ai soggetti di cui all'articolo 20, comma 1, secondo le norme regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale ed associazionismo.

3. Il Consiglio regionale, sulla base di quanto previsto dal Piano regionale, approva un programma annuale che indica i criteri generali di ripartizione delle risorse relative alle attività di cui al comma 1, lettere b) e c), ed al comma 2.».

Nota all’art. 42

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12, che concerne Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, èil seguente:

«Art. 33 - Accreditamento.

1. Gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di formazione professionale, aventi o meno scopo di lucro, devono essere accreditati dalla Regione al fine di beneficiare di finanziamenti pubblici. Detti organismi devono avere quale attività prevalente la formazione professionale.».

Nota all’art. 43

Comma 2

1) il testo del comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7, che concerne Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali, èil seguente:

«Art. 21 Vigilanza e sanzioni amministrative.

1. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 200,00 euro a 2.000,00 euro.».

Nota all’art. 44

Comma 2

1) il testo del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29, che concerne Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 7 - Sperimentazioni gestionali.

1. La sperimentazione di nuove modalità gestionali ed organizzative nell'erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari, attinenti alla gestione del personale o ad innovazioni di prodotto e di processo, è autorizzata dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente. L'autorizzazione può essere concessa, in misura comunque non superiore a cinque anni, su proposta dell'Azienda sanitaria interessata che motivi analiticamente le ragioni dell'atteso miglioramento della qualità dei servizi, della convenienza economica e della funzionalità rispetto alla programmazione regionale. Alle sperimentazioni gestionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, nel testo aggiunto dall'articolo 11 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (Modificazioni al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 229 del 1999 e modificato dall'articolo 3 del decreto-legge n. 347 del 2001 convertito dalla legge n. 405 del 2001.».

Note all’art. 45

Comma 2

1) il testo dell’articolo 1284 del codice civile, èil seguente:

«Art. 1284 - Saggio degli interessi

Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 2,5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.».

Comma 6

2) il testo dell’articolo 24 della legge regionale 27 luglio 2005, n. 14, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007. Primo provvedimento generale di variazione, ora abrogato, erail seguente:

«Art. 24 - Rateizzazione delle annualità pregresse relative al demanio idrico.

1. Nel caso in cui l'importo dovuto alla Regione per annualità pregresse di canoni o indennità di occupazione relativi al demanio idrico, sia superiore a Euro 500,00, il pagamento può essere effettuato, previo assenso dell'Amministrazione regionale, ratealmente, con fissazione del numero di rate, della cadenza e dell'importo delle stesse proporzionato all'ammontare di quanto dovuto, nel termine massimo di cinque anni e comunque entro la scadenza del titolo concessorio.».

Nota all’art. 46

Comma 1

1) il testo della lettera h) del comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17, che concerne Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro , èil seguente:

«Art. 26 - Soggetti promotori

1. Possono promuovere tirocini:

(omissis)

h) i comuni, le associazioni e gli enti autorizzati dalla Regione, ai sensi degli articoli 39 e 40, ovvero ai sensi della legislazione nazionale, all'esercizio di funzioni orientative, con riferimento a modalità, criteri e particolari categorie di utenti, che sono definiti dalla Giunta regionale.».

Note all’art. 47

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28, che concerne Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 3 - Sistema regionale di acquisto.

(omissis)

2. Nei casi in cui è consentito loro di procedere in modo autonomo alle acquisizioni di beni e servizi, le amministrazioni aggiudicatrici valutano preliminarmente se ricorrere alle procedure centralizzate ed agli strumenti di acquisto gestiti dall'Agenzia Intercent-ER.».

Comma 2

2) il testo del comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale n. 28 del 2007, che concerne Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi, è il seguente:

«Art. 15 - Durata del contratto.

(omissis)

3. La durata dei contratti può altresì essere motivatamente prorogata, nella misura strettamente necessaria, al fine di assicurare la continuità nella fornitura di beni o servizi. In tal caso la facoltà di proroga deve essere prevista nel contratto originario ed è consentita esclusivamente nelle more dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente. Per le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale la proroga è inoltre consentita nelle more dell'attivazione dei nuovi rapporti di accreditamento di cui alla legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997) ed all'articolo 38 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).».

Comma 3

3) il testo dell’articolo 16 della legge regionale n. 28 del 2007, che concerne Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 16 - Varianti.

1. Le variazioni ai contratti in corso di esecuzione possono essere ammesse, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 11 del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) e dall'articolo 120 del regio-decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), purché non mutino la natura della prestazione.».

Note all’art. 48

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 13, che concerne Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti del Servizio sanitario regionale, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 2 - Ambito di applicazione e interventi regionali.

(omissis)

2. Sulla base del principio di diversificazione delle modalità di intervento, in riferimento alla consistenza economica delle richieste di risarcimento, sono fissati i seguenti criteri:

a) gli enti provvedono direttamente con risorse del proprio bilancio a corrispondere i risarcimenti di cui al comma 1, in caso di loro responsabilità, per richieste con importi inferiori o uguali a 100 mila euro;

b) la Regione e gli enti, con le modalità di cui agli articoli seguenti, collaborano nella gestione dei sinistri per i risarcimenti di importi superiori a 100 mila euro e inferiori o uguali a 1 milione e 500 mila euro; gli enti provvedono alla liquidazione dei risarcimenti mediante il fondo regionale di cui all'articolo 6;

c) per far fronte ai risarcimenti per importi superiori a 1 milione e 500 mila euro, la Regione stipula apposita assicurazione a favore degli enti per tutto il territorio regionale.».

Comma 2

2) il testo della lettera d) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 13 del 2012, che concerne Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti del Servizio sanitario regionale, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 3 - Funzioni della Regione.

(omissis)

2. In particolare la Regione, secondo le modalità stabilite nei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 7:

(omissis)

d) garantisce la copertura assicurativa regionale per il risarcimento dei danni di rilevante entità, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettera c);».

Comma 3

3) il testo del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2012, che concerne Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti del Servizio sanitario regionale, ora modificato, era il seguente:

«Art. 6 - Fondo regionale.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il fondo regionale denominato Fondo risarcimento danni da responsabilità sanitaria, da utilizzare per il risarcimento dei danni previsti all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c).». 

Comma 4

4) il testo del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2012, che concerne Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti del Servizio sanitario regionale, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 6 - Fondo regionale.

(omissis)

3. Per il finanziamento della gestione diretta in relazione ai sinistri previsti all'articolo 2, comma 2, lettera c), il costo della polizza trova copertura a valere sulle risorse destinate al finanziamento annuale del Servizio sanitario regionale, nell'ambito dei competenti capitoli afferenti la spesa direttamente gestita dalla Regione.».

Nota all’art. 49

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15, che concerne Norme in materia di tributi regionali, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 20 - Disposizioni transitorie.

(omissis)

2. Le disposizioni contenute nel Titolo II si applicano dal 1° gennaio 2014.».

Note all’art. 50

Comma 1

1) il testo del comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16, che concerne Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, è il seguente:

«Art. 3- Principi generali della ricostruzione.

(omissis)

4. Qualora la pianificazione urbanistica vigente o il piano della ricostruzione ammettano per l'edificio originario interventi di ristrutturazione o ampliamento o l'aumento delle unità immobiliari, tali modifiche possono essere realizzate nell'ambito dell'intervento di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione, attraverso la presentazione del titolo abilitativo edilizio previsto dalla legge per l'intervento da realizzare, senza che ciò comporti alcun incremento del contributo massimo riconosciuto in ragione dei danni causati dal sisma. Il mutamento di destinazione d'uso attuato entro due anni dalla data di fine dei lavori comporta la decadenza dal contributo e il rimborso delle somme percepite.».

Comma 2

2) il testo del comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2012, che concerne Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, è il seguente:

«Art. 4 - Interventi diretti per la ricostruzione dell'edilizia privata.

(omissis)

4. Per gli interventi di riparazione e di ripristino con miglioramento sismico di immobili classificati con esito B (temporaneamente inagibili) e C (parzialmente inagibili), di cui al comma 1, non trova applicazione quanto disposto dalla Delib.Ass.Legisl. 24 marzo 2008, n. 156. I soggetti interessati possono provvedere al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici attraverso le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)).».

Comma 3

3) il testo del comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2012, che concerne Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 4 - Interventi diretti per la ricostruzione dell'edilizia privata.

(omissis)

6. Gli interventi di ricostruzione sono ammessi, oltre che per gli edifici crollati a causa del sisma e per quelli demoliti in attuazione di ordinanza comunale emanata per la tutela della incolumità pubblica, unicamente per gli edifici con danni gravissimi per i quali, prima dell'inizio lavori, il progettista presenti ai sensi del comma 10, lettera b), una apposita perizia con la quale asseveri, con motivazione circostanziata, che i medesimi edifici non possono essere adeguatamente riparati a causa della gravità del pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma. Il comune, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della perizia asseverata, rivaluta la classificazione del danno subito dagli edifici con le modalità di cui al comma 11, primo periodo, ed autorizza la presentazione del titolo edilizio relativo all'intervento di demolizione e ricostruzione.».

Comma 4

4) per il testo del comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2012, che concerne Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, vedi nota 3).

Comma 5

5) il testo del comma 13 dell’articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2012, che concerne Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, è il seguente:

«Art. 4 - Interventi diretti per la ricostruzione dell'edilizia privata.

(omissis)

13. La disciplina della presente legge non trova applicazione per le costruzioni interessate da interventi abusivi. Qualora sia in corso un procedimento per l'accertamento di opere abusive ai sensi della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 , convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ) gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione e i relativi contributi sono sospesi fino alla conclusione del medesimo procedimento.».

Comma 6

6) il testo del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2012, che concerne Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 6 - Edifici tutelati.

(omissis)

3. La disciplina di tutela stabilita dalla pianificazione urbanistica per gli edifici di interesse storico architettonico, culturale e testimoniale, non trova applicazione nel caso di edifici vincolati dalla pianificazione interamente crollati a causa del sisma o interamente demoliti in attuazione di ordinanza comunale emanata per la tutela dell'incolumità pubblica. Nei restanti casi, gli interessati possono richiedere la revisione del vincolo stabilito dalla pianificazione, ai sensi dell'articolo 12, commi 4 e 5, presentando al Comune un'apposita perizia asseverata, con la quale il progettista abilitato documenta il pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma che non consente il recupero dell'edificio se non attraverso la completa demolizione e ricostruzione dello stesso.».

Comma 7

7) il testo del comma 9 dell’articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2012, che concerne Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, è il seguente:

«Art. 7 - Individuazione e attuazione delle Unità minime di intervento - UMI.

(omissis)

9. I condomini e i proprietari di cui ai commi 6, 7 e 8 devono deliberare l'esecuzione unitaria degli interventi e presentare il relativo progetto entro novanta giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale del comune della deliberazione di perimetrazione delle UMI, anche se non intendano richiedere i finanziamenti previsti per la ricostruzione. Decorso inutilmente tale termine, il comune, previa notifica ai singoli proprietari coinvolti di una diffida ad adempiere entro i successivi trenta giorni, può provvedere all'occupazione temporanea degli immobili di cui all'articolo 14, comma 3, al fine dell'esecuzione degli interventi. Il provvedimento di occupazione temporanea può anche riguardare le sole unità immobiliari dei condòmini e dei proprietari dissenzienti, provvedendo in tal caso il comune a sostituirsi agli stessi nelle deliberazioni e negli adempimenti richiesti per l'attuazione unitaria degli interventi, secondo le modalità dei medesimi commi 6, 7 e 8.».

Comma 8

8) il testo della lettera a) del comma 5 dell’articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2012, che concerne Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ora sostituita, era il seguente:

«Art. 9 - Territorio rurale.

(omissis)

5. La facoltà di modificare la sagoma e quella di ridurre la volumetria dell'edificio originario ed eventualmente recuperarla secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, trova altresì applicazione per gli interventi di ricostruzione di fabbricati rurali, non costituenti beni culturali e non vincolati dalla pianificazione, che siano crollati e di quelli che siano ad essi equiparati ai sensi dell'articolo 4, comma 6. Per i medesimi fabbricati, su richiesta dei soggetti interessati, il comune può altresì consentire in sede di rilascio del titolo edilizio richiesto per l'intervento di ricostruzione:

a) l'accorpamento degli edifici rurali non abitativi sparsi, facenti parte di un'unica azienda agricola, purché ciò comporti, a seguito del ripristino dei suoli agricoli, la collocazione dell'edificio da ricostruire all'interno del centro aziendale esistente, anche recuperando con il contributo assegnato edifici non più in uso, ovvero, in subordine, in adiacenza agli edifici esistenti;».

Comma 9

9) il testo del comma 9 dell’articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16, che concerne Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, è il seguente:

«Art. 9 - Territorio rurale.

(omissis)

9. È comunque obbligatoria la ricostruzione in un diverso sito dei fabbricati rurali crollati che siano collocati in ambiti destinati alla localizzazione di opere pubbliche ovvero nei corridoi di fattibilità di infrastrutture lineari. Tale obbligo opera anche in carenza della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, purché si sia provveduto all'approvazione del progetto preliminare o definitivo dell'opera. La delocalizzazione può avvenire in aree idonee già nella disponibilità del privato ovvero in aree appositamente individuate e messe a disposizione dall'amministrazione comunale anche attraverso il piano della ricostruzione.».

Comma 10

10) il testo del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2012, che concerne Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, è il seguente:

«Art. 13 - Procedimento di approvazione ed efficacia del piano della ricostruzione.

1. Il piano della ricostruzione, elaborato attraverso un ampio processo di consultazione e di partecipazione attiva delle popolazioni interessate, che si svolge secondo le modalità definite dall'amministrazione comunale, è adottato entro e non oltre il 31 dicembre 2013.».

Note all’art. 51

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 34 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19, che concerne Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 34 - Disposizioni straordinarie per la mitigazione dei danni economici e finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a causa degli eventi sismici del maggio 2012.

(omissis)

2. Il fondo di cui al comma 1 ha durata biennale a partire dal 2013 ed è finalizzato a dare copertura ai danni quantificabili negli anni 2012 e 2013 non sostenibili dai soli utenti del servizio dell'area interessata dal sisma. Le eventuali economie presenti al termine della durata del fondo sono destinate a favore delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'intero ambito territoriale ottimale.».

Comma 2

2) il testo del comma 3 dell’articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012, che concerne Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 34 - Disposizioni straordinarie per la mitigazione dei danni economici e finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a causa degli eventi sismici del maggio 2012.

(omissis)

3. La dotazione economica del fondo è quantificata nell'importo massimo di 5 milioni di euro. Il fondo straordinario è attivato e gestito da ATERSIR con propri atti amministrativi.».

Note all’art. 52

Comma 1

1) il testo del comma 6 dell’articolo 7 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15, che concerne Semplificazione della disciplina edilizia, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 7 - Attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione.

(omissis)

6. L'esecuzione delle opere di cui al comma 4 comporta l'obbligo della nomina del direttore dei lavori, della comunicazione della fine dei lavori e della trasmissione allo Sportello unico della copia degli atti di aggiornamento catastale, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, e delle certificazioni degli impianti tecnologici, qualora l'intervento abbia interessato gli stessi. Per i medesimi interventi non sono richiesti la presentazione della scheda tecnica descrittiva e il rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità di cui agli articoli 23 e 24. Nella comunicazione di fine dei lavori sono rappresentate, con le modalità di cui al comma 5, secondo e terzo periodo, le eventuali varianti al progetto originario apportate in corso d'opera, le quali sono ammissibili a condizione che rispettino i limiti e le condizioni indicate dai commi 4 e 7. ».

Comma 2

2) il testo del comma 7 dell’articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013, che concerne Semplificazione della disciplina edilizia, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 7 - Attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione.

(omissis)

7. Per gli interventi di cui al presente articolo, l'interessato acquisisce prima dell'inizio dei lavori le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari secondo la normativa vigente per la realizzazione dell'intervento edilizio, nonché ogni altra documentazione prevista dalle normative di settore per la loro realizzazione, a garanzia della legittimità dell'intervento, ivi compreso il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio. Gli interessati, prima dell'inizio dell'attività edilizia, possono richiedere allo Sportello unico di provvedere all'acquisizione di tali atti di assenso ai sensi dell'articolo 4, comma 5, presentando la documentazione richiesta dalla disciplina di settore per il loro rilascio.».

Comma 3

3) il testo del comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale n. 15 del 2013, che concerne Semplificazione della disciplina edilizia, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 12 - Atti regionali di coordinamento tecnico.

(omissis)

2. Entro centottanta giorni dall'approvazione, i contenuti degli atti di cui al comma 1 sono recepiti da ciascun Comune con deliberazione del Consiglio e contestuale modifica o abrogazione delle previsioni regolamentari e amministrative con essi incompatibili. Decorso inutilmente tale termine trova applicazione il comma 3-bis dell'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000.».

Comma 4

4) il testo dell’articolo 23 della legge regionale n. 15 del 2013, che concerne Semplificazione della disciplina edilizia, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 23 - Certificato di conformità edilizia e di agibilità.

1. Il Certificato di conformità edilizia e di agibilità è richiesto per tutti gli interventi edilizi soggetti a SCIA e a permesso di costruire e per gli interventi privati la cui realizzazione sia prevista da accordi di programma, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a).

2. L'interessato trasmette allo Sportello unico alla effettiva conclusione delle opere, e comunque entro il termine di validità del titolo originario, la comunicazione di fine dei lavori corredata:

a) dalla domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità;

b) dalla copia della scheda tecnica descrittiva e dei relativi allegati, di cui all'articolo 24;

c) dall'indicazione del protocollo di ricevimento della richiesta di accatastamento dell'immobile, quando prevista, presentata dal richiedente;

d) dal certificato di collaudo statico di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 19 del 2008 ove richiesto per l'opera realizzata;

e) dalla SCIA per le eventuali varianti in corso d'opera realizzate ai sensi dell'art. 22;

f) dalla documentazione progettuale che si è riservato di presentare all'atto della fine dei lavori, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera c).

3. La completa presentazione della documentazione di cui al comma 1 consente l'utilizzo immediato dell'immobile, fatto salvo l'obbligo di conformare l'opera realizzata alle eventuali prescrizioni stabilite dallo Sportello unico in sede di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, ai sensi del comma 9, secondo periodo.

4. Ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità sono sottoposti a controllo sistematico:

a) gli interventi di nuova edificazione;

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia;

d) gli interventi edilizi per i quali siano state presentate varianti in corso d'opera che presentino i requisiti di cui all'articolo14-bis della legge regionale n. 23 del 2004.

5. L'amministrazione comunale può definire modalità di svolgimento a campione del controllo degli interventi di cui al comma 4, comunque in una quota non inferiore al 25 per cento degli stessi, qualora le risorse organizzative disponibili non consentano di eseguirne il controllo sistematico.

6. Fuori dai casi di cui al comma 4, almeno il 25 per cento dei restanti interventi edilizi è soggetto a controllo a campione, selezionato secondo i criteri uniformi definiti con atto di coordinamento tecnico regionale di cui all'articolo 12, comma 4, lettera e). Lo Sportello unico, entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di certificato di conformità edilizia e agibilità, comunica agli interessati che le opere da loro realizzate sono sottoposte a controllo a campione ai fini del rilascio del certificato stesso. In assenza della tempestiva comunicazione della sottoposizione del controllo a campione il certificato di conformità edilizia e agibilità si intende rilasciato secondo quanto dichiarato dal professionista nella scheda tecnica descrittiva.

7. Il responsabile del procedimento, rilevata l'incompletezza formale della documentazione presentata, può richiedere, entro i trenta giorni dalla presentazione della domanda, documenti integrativi non a disposizione dell'amministrazione o che non possono essere acquisiti dalla stessa autonomamente. La richiesta interrompe il termine per il rilascio del certificato di cui al comma 6, il quale ricomincia a decorrere per intero dal ricevimento degli atti.

8. Il certificato di conformità edilizia e agibilità è rilasciato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta. Entro tale termine il responsabile del procedimento controlla:

a) che le varianti in corso d'opera eventualmente realizzate siano conformi alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3;

b) che l'opera realizzata corrisponda al titolo abilitativo originario, come integrato dall'eventuale SCIA di fine lavori presentata ai sensi dell'articolo 22;

c) la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica, accessibilità, usabilità e fruibilità degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente;

d) la correttezza della classificazione catastale richiesta, dando atto nel certificato di conformità edilizia e agibilità della coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle opere realizzate ovvero dell'avvenuta segnalazione all'Agenzia delle entrate delle incoerenze riscontrate.

9. In caso di esito negativo dei controlli di cui al comma 8 trovano applicazioni le sanzioni di cui alla legge regionale n. 23 del 2004, per le opere realizzate in totale o parziale difformità dal titolo abilitativo o in variazione essenziale allo stesso. Ove lo Sportello unico rilevi la carenza delle condizioni di cui al comma 8, lettera c), ordina motivatamente all'interessato di conformare l'opera realizzata alla normativa vigente.

10. Decorso inutilmente il termine per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, sulla domanda si intende formato il silenzio-assenso, secondo quanto dichiarato dal professionista nella scheda tecnica descrittiva.

11. La conformità edilizia e agibilità, comunque certificata ai sensi del presente articolo, non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), ovvero per motivi strutturali.».

Comma 5

5) il testo dell’articolo 24 della legge regionale n. 15 del 2013, che concerne Semplificazione della disciplina edilizia, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 24 - Scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato.

1. Ogni immobile per il quale è richiesto il certificato di conformità edilizia e di agibilità ai sensi dell'articolo 23, comma 1 è dotato di una scheda tecnica descrittiva generale e delle schede relative alle singole unità immobiliari che lo compongono, nelle quali sono riportati i dati catastali ed urbanistici utili all'esatta individuazione dell'immobile o dell'unità immobiliare, i dati metrici e dimensionali, le prestazioni fornite in ordine ai requisiti obbligatori, nonché gli estremi dei titoli edilizi relativi allo stesso.

2. La scheda tecnica, predisposta ed aggiornata da un professionista abilitato, attesta, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale, la conformità edilizia e l'agibilità dell'immobile. Essa contiene l'attestazione che l'opera realizzata è conforme al progetto originario ed alle eventuali varianti, dal punto di vista dimensionale e delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. La scheda tecnica contiene altresì l'attestazione della sussistenza dei requisiti edilizi per il superamento e non creazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive e delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e dei relativi impianti, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente e con riferimento al certificato di regolare esecuzione dei lavori, ai certificati di collaudo e ad ogni altra dichiarazione di conformità e certificazione previste dalla legge.

3. Con atto di coordinamento tecnico assunto ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000 sono individuate forme semplificate di predisposizione della scheda tecnica descrittiva, relativamente agli interventi non rientranti nella nuova costruzione e nella ristrutturazione urbanistica ed edilizia.

4. Ai fini di una corretta compilazione della scheda tecnica, il responsabile del procedimento è tenuto a fornire al progettista i dati in possesso dell'ente che verranno richiesti.

5. La scheda tecnica è parte integrante del fascicolo del fabbricato, nel quale sono raccolte e aggiornate le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico e in particolare riguardanti la sicurezza, l'igiene, il risparmio energetico dell'intero edificio e dei relativi impianti, nonché l'accessibilità, usabilità e fruibilità dell'edificio ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive. A tal fine, con l'atto di coordinamento tecnico di cui al comma 3:

a) sono specificati i contenuti del fascicolo del fabbricato;

b) sono stabilite le modalità di compilazione, custodia e aggiornamento del fascicolo, sia per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sia per le nuove costruzioni.».

Comma 6

6) il testo del comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale n. 15 del 2013, che concerne Semplificazione della disciplina edilizia, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 26 - Sanzioni per il ritardo e per la mancata presentazione dell'istanza di agibilità.

1. La tardiva richiesta del certificato di conformità edilizia e di agibilità, corredata dalla scheda tecnica descrittiva, dopo la scadenza della validità del titolo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per unità immobiliare di 100,00 euro per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo di dodici mesi.».

Comma 7

7) il testo del comma 5 dell’articolo 55 della legge regionale n. 15 del 2013, che concerne Semplificazione della disciplina edilizia, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 55 - Misure per favorire la ripresa economica.

(omissis)

5. I fabbricati adibiti ad esercizio di impresa, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere frazionati in più unità autonome produttive, nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, attraverso la presentazione di apposita SCIA. Il frazionamento può essere attuato in deroga ai limiti dimensionali e quantitativi stabiliti dalla pianificazione urbanistica vigente, nel rispetto degli usi dichiarati compatibili dai medesimi piani e della disciplina dell'attività edilizia di cui all' articolo 9, comma 3, della presente legge.».

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina