n.63 del 09.03.2016 periodico (Parte Seconda)

Approvazione dell'indice di fragilità, strumento di valutazione della condizione di fragilità e vulnerabilità - art. 2, comma 2 della legge regionale 14 del 30 luglio 2015 e attuazione art. 3, comma 2 della legge regionale 12 del 17 luglio 2014

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste le leggi regionali:

  • 30 luglio 2015 n. 14: "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”;
  • 17 luglio 2014, n. 12: "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381”;

Considerato che con la citata L.R. n.14/2015 si promuove l'integrazione tra i servizi sociali, sanitari e per il lavoro finalizzata all’inserimento lavorativo di persone prive di lavoro e con problematiche afferenti la dimensione sociale e/o sanitaria e, all'art.2, comma 2, si stabilisce che la Giunta regionale individui e disciplini gli strumenti di valutazione della fragilità e vulnerabilità delle persone al fine di individuare i sostegni necessari a eliminare o ridurre le fragilità e vulnerabilità rilevate;

Rilevato che la citata L.R. 12/2014 prevede, all'art. 3, comma 2, che la Regione individui, con successivo atto, le categorie di soggetti caratterizzate da condizione di fragilità ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella legge stessa;

Dato atto che con determinazione n. 1020 del 31 gennaio 2014 il Direttore Generale della Direzione Cultura, Formazione, lavoro ha istituito un Tavolo tecnico inter-istituzionale, successivamente integrato nei suoi componenti con determinazione n. 1428 del 5 giugno 2014, con lo scopo di elaborare proposte volte a sostenere l’integrazione fra politiche del lavoro, sociali e sociosanitarie nei diversi ambiti amministrativi, professionali, organizzativi e funzionali, nonché individuare strumenti di valutazione della fragilità e vulnerabilità delle persone;

Considerato che il suddetto Tavolo tecnico interistituzionale ha sviluppato attività di analisi-progettazione che hanno portato, tra l'altro, alla produzione di un documento, denominato: "Profilo di fragilità per la presa in carico integrata da parte dei servizi del lavoro, sociali, sanitari" che è stato sottoposto a “Test-verifica” realizzati nel territorio regionale, ai fini di una sua validazione operativa;

Preso atto del suddetto documento “Il Profilo di fragilità per la presa in carico integrata da parte dei servizi del lavoro, sociali, sanitari (legge regionale 14/2015)”, allegato parte integrante della presente deliberazione, d'ora in poi Profilo di fragilità, contenente la definizione dello strumento di valutazione atto a verificare la sussistenza delle condizioni per la presa in carico integrata delle persone fragili e vulnerabili da parte dell’équipe multi professionale, prevista nella citata L. R. n.14/2015;

Ritenuto che il sopra citato documento sia lo strumento idoneo a individuare le persone in condizione di vulnerabilità di cui all'art 3, comma 2 della citata L. R.12/2014, per le quali le cooperative sociali possono attuare interventi di gestione dei servizi alla persona e inserimento lavorativo;

Ritenuto opportuno, quindi:

  • approvare lo strumento "Profilo di fragilità" così come illustrato nel citato allegato al fine di avviare una prima fase sperimentale di applicazione dello stesso da parte dei Servizi integrati territoriali così come promossi dalla citata L. 14/2015, per poterne verificare l'effettiva efficacia, quale chiave di accesso ai Servizi stessi e alla progettazione personalizzata;
  • prevedere, dopo un primo periodo di applicazione dello stesso di almeno sei mesi da parte dei succitati Servizi, una verifica sugli esiti dell'uso di detto strumento al fine di apportare le necessarie modifiche o integrazioni per renderlo più rispondente al lavoro delle equipe multiprofessionali, verifica che sarà fatta in collaborazione con il tavolo interistituzionale con il quale si è elaborato detto strumento;

Sentita la Commissione Consultiva sulla cooperazione sociale, nominata con delibera di Giunta Regionale n. 224/2015, nella seduta del 16 dicembre 2015;

Acquisito il parere, con procedura scritta conclusasi il 10 febbraio 2016, della Commissione Regionale Tripartita di cui all’articolo 51 della legge regionale n. 12 del 2003 s.m., così come previsto all'art. 5 della L. R. n. 14/2015;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 1057/2006, n. 1663/2006, n. 1377/2010 così come rettificata con delibera n. 1950/2010, n. 2148 del 2015, n. 1642/2011, n. 221/2012, n. 79/2016, nonché la determinazione del Direttore generale della Direzione Cultura, Formazione e Lavoro n. 1430/2016;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta degli Assessori regionali competenti per materia

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni in premessa illustrate e qui integralmente richiamate:

  1. 1. di approvare lo strumento “Il Profilo di fragilità per la presa in carico integrata da parte dei servizi del lavoro, sociali, sanitari (legge regionale 14/2015)”, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 14 "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”, di cui all'allegato parte integrante della presente deliberazione;
  2. di prevedere che detto strumento, dopo una applicazione di almeno sei mesi a partire dall'avvio delle attività dei Servizi integrati territoriali di cui alla citata L.R.14/2015, possa essere oggetto di verifica per una eventuale revisione e/o integrazione che lo renda più funzionale agli obiettivi definiti nella legge stessa;
  3. 3. di stabilire che il “Il Profilo di fragilità" è lo strumento di individuazione delle categorie di soggetti caratterizzate da condizione di vulnerabilità ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute all'art. 3, comma 2 della Legge regionale 17 luglio 2014, n. 12: "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381”;
  4. 4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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