n.92 del 06.06.2012 periodico (Parte Seconda)

Prescrizioni fitosanitarie per la lotta contro la Flavescenza dorata della vite nella regione Emilia-Romagna. Anno 2012

IL RESPONSABILE

Visti:

- il D.M. 31 maggio 2000, recante "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite";

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31";

- il DLgs 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modifiche e integrazioni;

- la propria determinazione n. 5861 del 18 maggio 2011, recante “Prescrizioni fitosanitarie per la lotta contro la Flavescenza dorata della vite nella Regione Emilia-Romagna. Anno 2011”;

Considerato il pericolo derivante dalla diffusione della Flavescenza dorata per le produzioni vitivinicole e per il vivaismo viticolo regionale;

Visti i risultati dell'attività di monitoraggio effettuata nel corso degli ultimi 6 7anni relativamente alla presenza della Flavescenza dorata e del suo vettore Scaphoideus titanus nei vigneti della Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto di adottare specifiche misure fitosanitarie volte all'eradicazione e al contenimento della malattia e alla lotta contro il suo vettore Scaphoideus titanus, così come definito dal suddetto D.M. 31 maggio 2000, per prevenire la diffusione di infezioni di Flavescenza dorata sul materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;

Viste:

-la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", e successive modifiche;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010, con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle Direzioni Generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell’Agricoltura;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1050 del 18/7/2011, concernente, tra l’altro, il conferimento della responsabilità del Servizio Fitosanitario;

- la determinazione dirigenziale n. 4137 del 29 marzo 2012 recante “Prolungamento della durata dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Fitosanitario della Direzione Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie”;

Attestata la regolarità amministrativa;

determina:

- di richiamare integralmente le considerazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

- di dichiarare zone di insediamento di Flavescenza dorata, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 31 maggio 2000, le aree vitate presenti nei comuni delle seguenti province:

  • Piacenza: Agazzano, Alseno, Bettola, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Caminata, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Castel San Giovanni, Coli, Gropparello, Lugagnano Val D'Arda, Nibbiano, Pecorara, Pianello Val Tidone, Piozzano, Ponte dell'Olio, Rivergaro, San Giorgio Piacentino, Travo, Vernasca, Vigolzone e Ziano Piacentino;
  • Parma: Calestano, Collecchio, Felino, Fidenza, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de Bagni, Medesano, Noceto, Sala Baganza, Salsomaggiore, Solignano, Terenzo, Traversetolo e Varano de' Melegari;
  • Reggio Emilia: Boretto, Brescello, Castelnovo di Sotto, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Poviglio, Reggiolo e Rolo;
  • Modena: Cavezzo, Concordia, Novi e San Possidonio;
  • Bologna: i comuni di Anzola dell'Emilia, Argelato (ad esclusione della parte a Est della strada provinciale n. 4 “Galliera”), Bazzano (a Nord della strada provinciale n. 569 “Di Vignola”), Bologna, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Crespellano (a Nord della strada provinciale n. 569 “Di Vignola”), Crevalcore, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano (a Ovest della strada provinciale n. 4 “Galliera”), San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese, Zola Predosa (a Nord della strada provinciale n. 569 “Di Vignola”);

- di dichiarare zona focolaio di Flavescenza dorata, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 31/05/2000, le aree vitate presenti nei comuni delle seguenti province:

  • Bologna:
  • i comuni di Bazzano (a Sud della strada provinciale n. 569 “Di Vignola”), Casalecchio di Reno (a Sud e a Ovest dell’autostrada A1, e a Ovest della S.S. n. 64 “Porrettana”), Crespellano (a Sud della strada provinciale n. 569 “Di Vignola”), Monte San Pietro (a Nord della strada provinciale n. 75 “Montemaggiore”), Monteveglio, Zola Predosa (a Sud della strada provinciale n. 569 “Di Vignola”), così come evidenziato nella mappa, allegato 1 alla presente determinazione;
  • il comune di Ozzano dell’Emilia;
  • Ravenna:
  • i comuni di Brisighella e Faenza (a Est del torrente Samoggia, a Sud delle strade comunali n. 6 Via del Passo, n. 7 Via S. Mamante e n. 8 Via Pozzo e a Ovest del Rio Cosina), così come evidenziato nella mappa, allegato 2 alla presente determinazione;
  • i comuni di Alfonsine, Conselice e Lugo (a Nord della Via Provinciale Maiano, a Est della Via Fiumazzo, a Nord della Via Stradone San Bernardino e a Nord della Via della Fortuna, fino al confine con il comune di Conselice), così come evidenziato nella mappa, allegato 3 alla presente determinazione;
  • Ferrara: il comune di Argenta (a Nord e a Est del confine di provincia, a Sud del fiume Reno, della Strada Provinciale n. 38 Via Cardinala, della Strada Provinciale n. 48 Via Argine Marino, del Canale Fossa Marina, della Via Marchetto, della Via Argine Pioppa e della Via Giuliana, a Ovest della Via Fossa Menate), così come evidenziato nella mappa, allegato 3 alla presente determinazione;
  • Forlì-Cesena: il comune di Forlì (a Sud del Rio Cosina, a Ovest della Via Ossi e a Nord della Via Castel Leone, fino a intersecare, in linea retta, il Rio Cosina), così come evidenziato nella mappa, allegato 2 alla presente determinazione;

- di estirpare obbligatoriamente nelle zone focolaio ogni pianta con sintomi sospetti di Flavescenza dorata anche in assenza di analisi di conferma, così come prescritto dal D.M. 31 maggio 2000;

- di estirpare obbligatoriamente nelle zone di insediamento ogni pianta con sintomi sospetti di Flavescenza dorata o di asportare obbligatoriamente da ogni pianta le parti che presentano sintomi sospetti di Flavescenza dorata;

- di estirpare obbligatoriamente le piante infette nei campi di piante madri ove si riscontri la presenza di Flavescenza dorata e di vietare il prelievo di materiale di moltiplicazione della vite senza la preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario;

- di vietare, nelle “zone focolaio” e nelle “zone di insediamento”, il prelievo di materiale di moltiplicazione della vite senza preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario;

- di estirpare obbligatoriamente, al di fuori delle zone focolaio e di insediamento, ogni pianta con sintomi sospetti di Flavescenza dorata presente nelle unità vitate dei corpi aziendali in cui sono state riscontrate piante infette da Flavescenza dorata;

- di eseguire obbligatoriamente, nelle aree vitate site nelle zone focolaio delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna, n. 2 trattamenti contro il vettore Scaphoideus titanus sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario e rese note attraverso i bollettini tecnici predisposti a livello provinciale;

- di eseguire obbligatoriamente, nelle aree vitate delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, n. 1 trattamento contro il vettore Scaphoideus titanus sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario e rese note attraverso i bollettini tecnici predisposti a livello provinciale;

- di eseguire obbligatoriamente, nelle aree vitate al di fuori della zona focolaio della provincia di Bologna n. 1 trattamento contro il vettore Scaphoideus titanus sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario e rese note attraverso i bollettini tecnici predisposti a livello provinciale;

- di eseguire obbligatoriamente, nelle aree vitate al di fuori della zona focolaio della provincia di Ravenna (con esclusione dei territori dei comuni di Cervia e Ravenna), n. 1 trattamento contro il vettore Scaphoideus titanus sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario e rese note attraverso i bollettini tecnici predisposti a livello provinciale;

- di eseguire obbligatoriamente, nelle aree vitate dei comuni di Castrocaro Terme, Dovadola, Modigliana e Predappio in Provincia di Forlì-Cesena, n. 1 trattamento contro il vettore Scaphoideus titanus sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario e rese note attraverso i bollettini tecnici predisposti a livello provinciale;

- di eseguire obbligatoriamente, nei vigneti a conduzione biologica ubicati nelle aree vitate delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna (con esclusione dei territori dei comuni di Cervia e Ravenna) e Forlì-Cesena, limitatamente ai comuni di Castrocaro Terme, Dovadola, Modigliana e Predappio, almeno n. 2 trattamenti contro il vettore Scaphoideus titanus sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario e rese note attraverso i bollettini tecnici predisposti a livello provinciale;

- di eseguire obbligatoriamente, nei campi di piante madri per marze e per portinnesti ubicati nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna (con esclusione dei territori dei comuni di Cervia e Ravenna) e Forlì-Cesena, limitatamente ai comuni di Castrocaro Terme, Dovadola, Modigliana e Predappio, n. 2 trattamenti contro il vettore Scaphoideus titanus;

- di eseguire obbligatoriamente, nei campi di piante madri per marze e per portinnesti ubicati nelle province di Ferrara (al di fuori della zona focolaio), Forlì-Cesena (ad esclusione dei comuni di Castrocaro Terme, Dovadola, Modigliana e Predappio), Ravenna (territori dei comuni di Cervia e Ravenna) e Rimini, n. 1 trattamento contro il vettore Scaphoideus titanus;

- di eseguire obbligatoriamente, nei barbatellai presenti nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna (con esclusione dei territori dei comuni di Cervia e Ravenna), Ferrara (limitatamente all’area del Comune di Argenta dichiarata zona focolaio) e Forlì-Cesena (limitatamente ai comuni di Castrocaro Terme, Dovadola, Modigliana e Predappio), n. 3 trattamenti contro il vettore Scaphoideus titanus;

- di eseguire obbligatoriamente, nei barbatellai presenti nelle province di Ferrara, Forlì-Cesena (ad esclusione dei comuni di Castrocaro Terme, Dovadola, Modigliana e Predappio), Ravenna (territori dei comuni di Cervia e Ravenna) e Rimini, n. 2 trattamenti contro il vettore Scaphoideus titanus;

- di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

Le date indicative per l'esecuzione dei trattamenti nei campi di piante madri e nei barbatellai verranno rese note con specifica circolare inviata direttamente alle ditte vivaistico-viticole.

E’ fatto inoltre obbligo, ai viticoltori e ai vivaisti che operano in “zona focolaio” e in “zona di insediamento” i quali intendono presentare domanda per la concessione di eventuali contributi per l’estirpazione di piante di vite affette da Flavescenza dorata, di segnalare al Servizio Fitosanitario o ai Consorzi Fitosanitari Provinciali di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena la presenza nei propri vigneti di piante con sintomi sospetti di Flavescenza dorata, prima della loro estirpazione.

La segnalazione di cui al periodo precedente dovrà essere effettuata utilizzando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato 4), parte integrante della presente determinazione.

Le disposizioni di cui alla presente determinazione si applicano per l’anno 2012.

L'inosservanza delle prescrizioni sopra impartite sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 Euro, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del DLgs. 19 agosto 2005, n. 214, e dell’art. 11, comma 9, della L.R. 20 gennaio 2004, n. 3.

Il Responsabile del Servizio

Alberto Contessi 

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