n.308 del 15.11.2017 periodico (Parte Seconda)

Attivazione in regime "de minimis" delle provvidenze a favore degli imprenditori agricoli per danni arrecati dalla fauna selvatica in attuazione delle leggi regionali n. 8/1994 e n. 27/2000

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la Legge n. 157/1992 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", ed in particolare l’art. 26, in base al quale, per far fronte ai danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, è costituito un fondo destinato alla prevenzione e all’indennizzo dei danni medesimi, il cui funzionamento deve essere regolato dalle Regioni con apposite disposizioni;

- la Legge regionale n. 8/1994 recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed in particolare l'art. 40 che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, ora Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2005 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994, poi disposto con Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 'Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria'”;

Considerato che con la predetta L.R. 1/2016 sono state tra l'altro accorpate le norme già contenute negli artt. 17 e 18 relative alla concessione dei contributi per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle attività agricole, con l'integrazione riferita all'applicazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato;

Visto l'art. 17 della L.R 8/1994, come da ultimo modificato con la predetta L.R. 1/2016, recante disposizioni relative ai “Danni alle attività agricole” che al comma 2 prevede che la Regione possa concedere, tra l’altro, contributi per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica limitatamente alle specie e nei territori di seguito indicati:

- specie cacciabili di cui all’art. 18 della legge statale, all’interno delle zone di protezione di cui all'art. 19 della citata L.R. 8/1994, nei parchi e nelle riserve naturali regionali, nonché nelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l’esercizio venatorio;

- specie protette o specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse, nell’intero territorio agro-silvo-pastorale;

Richiamato in particolare il comma 3 del predetto art.17 che dispone che detti contributi possano essere concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse previste dal bilancio regionale e nel rispetto della disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato e demanda alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, la definizione dei criteri e delle modalità di concessione di detti contributi;

Richiamati gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014 – 2020, ed in particolare il punto 1.2.1.5., nel quale vengono indicate le condizioni e i criteri per indennizzare i danni arrecati da animali selvatici protetti da direttive unionali e nazionali alle produzioni agricole, esclusi gli allevamenti ittici, alle imprese attive nel settore della produzione primaria, ed in cui viene prescritto che l’effettiva concessione di tali contributi sia subordinata all'espressione del parere favorevole della Commissione europea a seguito della notifica di specifici criteri, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Atteso che la citata disciplina comunitaria prevede la possibilità di erogare contributi per danni alle produzioni agricole da animali selvatici protetti fino alla soglia del 100%, mentre per i danni da specie non protette è possibile erogare gli aiuti esclusivamente in modalità de minimis;

Richiamata la vigente deliberazione della Giunta regionale n. 1515/2013 “Direttive relative alle modalità di funzionamento del fondo destinato alla prevenzione e al contributo per l’indennizzo dei danni di cui all’art. 18 della L.R. n. 8/1994, come da ultimo modificato dall'art. 21 della L.R. n. 9/2013” che oltre a definire le modalità di ripartizione di detto fondo tra le Province e le modalità con le quali le medesime erano tenute a gestire il fondo medesimo, prevedono in particolare i beneficiari, le modalità di presentazione e gestione delle domande, le modalità di accertamento e di quantificazione economica del danno;

Viste altresì:

- la Legge regionale n. 27/2000 recante “Norme per la tutela e il controllo della popolazione canina e felina” ed in particolare l’art. 26 come modificato dall'art. 5 comma 2 della L.R. 17/2015, che, al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, prevede un indennizzo da parte della Regione agli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate, oltre che da cani rinselvatichiti anche da altri animali predatori, quali il lupo;

- la deliberazione assembleare n. 130/2013 “Definizione della misura e dei criteri di erogazione dei contributi da destinare agli allevatori e alle aziende agricole per danni da predatori ai sensi della L.R. 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela e il controllo della popolazione canina e felina)”;

Rilevato che, stante la necessità di provvedere alla notifica comunitaria delle direttive regionali per danni da specie protette da direttive unionali e nazionali, tra le quali rientra il lupo, prevedendo criteri unitari per entrambe le leggi regionali di riferimento, con Legge regionale n. 17/2015 recante “Disposizioni collegate alla legge di assestamento di bilancio ed al provvedimento generale di variazione di bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017”, ed in particolare con l’art. 5 comma 2, è stato modificato il sopracitato art. 26 della Legge regionale n. 27/2000 stabilendo quanto segue:

“La misura del contributo e le modalità per l’erogazione sono definite nel medesimo atto di cui all’art. 18, comma 2, della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria), ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 3, della presente legge”;

Considerato che in data 26 aprile 2017 è stata notificata alla Commissione europea, per l’analisi di compatibilità in materia di aiuti di stato, una bozza di “Direttiva relative alle modalità di funzionamento del fondo destinato alla prevenzione e al contributo per l’indennizzo dei danni di cui all’art. 17 comma 3 della L.R. n. 8/94”, nelle quali, così come prevede la citata Legge regionale n. 27/2000, modificata dalla Legge regionale n. 17/2015, vengono disciplinati anche i criteri per l’erogazione dei contributi per i danni da lupo;

Rilevata l’opportunità, nelle more della definizione delle nuove disposizioni in coerenza con la disciplina comunitaria, di attivare comunque l’erogazione degli aiuti a favore degli imprenditori agricoli che hanno subito danni nell’annata agraria 2016-2017, secondo le modalità già previste dalle citate direttive regionali n. 1515/2013 e limitatamente al lupo dalla deliberazione assembleare n. 130/2013, in regime de minimis che risulta compatibile con la disciplina comunitaria anche per le specie protette;

Ritenuto pertanto di prevedere che gli aiuti vengano concessi con le seguenti modalità:

- alle imprese attive nel settore primario in applicazione del Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regolamenta gli aiuti de minimis nel settore agricolo. Per tali ipotesi in sede istruttoria dovrà essere verificato che il beneficiario non superi il limite di Euro 15.000,00 quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

- alle imprese attive nel settore dell’acquacoltura in applicazione del Regolamento (UE) n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regolamenta gli aiuti de minimis nel settore della pesca ed acquacoltura. Per tali ipotesi in sede istruttoria dovrà essere verificato che il beneficiario non superi il limite di Euro 30.000,00 quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

Ritenuto inoltre di provvedere con il presente atto – stante il nuovo assetto delle funzioni di cui alla citata L.R. 13/2015 - all’individuazione dell’iter procedurale relativo alla gestione delle richieste di contributo all’indennizzo dei danni di cui alla L.R. 8/1994;

Ritenuto al contempo - stante l'assimilazione fra i due procedimenti e su richiesta della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare, nelle more dell'organizzazione dell'attività istruttoria per la L.R. 27/2000, anche in relazione all'avvenuto riordino di cui alla L.R. 13/2015 – di prevedere che tale Direzione possa avvalersi dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e Pesca per la fase istruttoria delle domande afferenti gli indennizzi di cui all'art. 26 della L.R. 27/2000 ed alla direttiva approvata con deliberazione assembleare n. 130/2013;

Dato atto che, per quanto compatibili, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca seguiranno le indicazioni collegate all'iter procedurale della L.R. 8/1994 anche per le istanze di cui alla L.R. 27/2000;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;

- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 26 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (legge di stabilità regionale 2017)”;

- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 27 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

- la L.R. 1 agosto 2017, n. 18 recante “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

- la L.R. 1 agosto 2017, n. 19 recante “Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2338 del 21 dicembre 2016 recante “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019” e ss.mm.;

Ritenuto di destinare all'intervento contributivo di cui alla L.R. 8/1994 l'importo di Euro 1.000.000,00 nell'ambito dello stanziamento recato dal capitolo U78106 “Contributi a imprese per interventi di prevenzione ed indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo (art. 17 L.R. 15 febbraio 1994, n. 8)” del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017 approvato con la predetta deliberazione n. 2338/2016 ess.mm.;

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche, ed in particolare l'art. 26, comma 1;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 30 gennaio 2017, recante “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 486 del 10 aprile 2017 recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 2189 del 21 dicembre 2015 ad oggetto “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”, n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” e n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbrio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015;

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015;

- n. 1107 dell’11 luglio 2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Dato atto degli allegati pareri;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli e dell’Assessore alle Politiche per la salute, Sergio Venturi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, le quali costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;

2. di provvedere, limitatamente all’annata agraria 2016-2017, ad attivare in regime de minimis l’erogazione degli aiuti a favore degli imprenditori che hanno subito danni da fauna selvatica nell’annata agraria 2016-2017, secondo le modalità già previste dalle direttive regionali di cui alla deliberazione n. 1515/2013 e limitatamente al lupo di cui alla deliberazione assembleare n. 130/2013, sia per danni cagionati da specie protette sia per danni cagionati da specie non protette;

3. di prevedere che gli aiuti vengano concessi con le seguenti modalità:

  • alle imprese attive nel settore primario in applicazione del Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regolamenta gli aiuti de minimis nel settore agricolo. Per tali ipotesi in sede istruttoria dovrà essere verificato che il beneficiario non superi il limite di Euro 15.000,00 quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;
  • alle imprese attive nel settore dell’acquacoltura in applicazione del Regolamento (UE) n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regolamenta gli aiuti de minimis nel settore della pesca ed acquacoltura. Per tali ipotesi in sede istruttoria dovrà essere verificato che il beneficiario non superi il limite di Euro 30.000,00 quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

4. di definire l’iter procedurale relativo alla gestione delle istanze di contributo riferite all’indennizzo dei danni da fauna selvatica di cui alla L.R. 8/1994 secondo quanto indicato nell’allegato parte integrante del presente atto;

5. di prevedere:

  • che la Direzione generale Cura della persona, salute e welfare possa avvalersi dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e Pesca per la fase istruttoria delle domande afferenti gli indennizzi di cui all'art. 26 della L.R. 27/2000 ed alla direttiva approvata con deliberazione assembleare n. 130/2013;
  • che, per quanto compatibili, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca seguano le indicazioni collegate all'iter procedurale della L.R. 8/1994 di cui all'allegato anche per le istanze riferite alla L.R. 27/2000;

6. di destinare all'intervento contributivo di cui alla L.R. 8/1994 l'importo di Euro 1.000.000,00 nell'ambito dello stanziamento recato dal capitolo U78106 “Contributi a imprese per interventi di prevenzione ed indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo (art. 17 L.R. 15 febbraio 1994, n. 8)” del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017 approvato con la deliberazione n. 2338/2016 e ss.mm;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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