SUPPLEMENTO SPECIALE N.31 DEL 08.05.2015

Relazione

Il progetto di legge “Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo” rappresenta un’innovazione sostanziale della struttura organizzativa della Consulta oltre ad un rafforzamento degli obiettivi di sistema nell'ambito delle politiche di coesione regionali rispetto alla disciplina recata dalla legge regionale n. 3 del 2006.

Nel mutato contesto costituisce l’attuazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett g) dello Statuto regionale, dell’obiettivo del riconoscimento degli emiliano-romagnoli nel mondo e delle loro comunità quale componente importante della società regionale, come risorsa da valorizzare, per tenere viva la memoria degli emigrati dalla Regione Emilia-Romagna e per rafforzare i legami con i Paesi in cui vivono.

Il presente progetto di legge è composto di 22 articoli, suddivisi in quattro Titoli.

Il Titolo I definisce i principi generali, le finalità e i destinatari della legge. Più in particolare, l’articolo 1 richiama lo Statuto e sottolinea il riconoscimento del ruolo fondamentale delle comunità di emiliano-romagnoli all’estero, per le possibilità di iniziativa autonoma della Regione e per i rapporti istituzionali con i paesi di insediamento, nel rispetto della politica estera nazionale e in una visione europeistica.

Vengono poi elencate le iniziative e le attività che saranno poste in essere per l’attuazione di tali principi, tra le quali:

la collaborazione con gli Stati dell’Unione europea e negli altri Stati ove siano insediate le comunità degli emiliano-romagnoli; la promozione dello sviluppo economico e professionale delle comunità stesse, e le opportunità di lavoro e di accrescimento professionale dei lavoratori; le attività culturali, anche di ricerca storica e quelle degli Enti locali, volte a conservare e valorizzare la cultura d'origine negli emiliano-romagnoli all'estero.

Sarà rafforzata la rete di associazioni, loro federazioni, aventi sede in Emilia-Romagna ed all'estero, che operino con continuità a favore degli emiliano-romagnoli nel mondo; saranno supportati i progetti di rientro dei concittadini all’ estero. Il tutto avverrà in quadro di integrazione e collaborazione in primo luogo con la rete diplomatica italiana all’estero.

L’articolo 2 individua i destinatari degli interventi negli emigrati, le loro famiglie ed associazioni, ma anche, per la prima volta nella normativa regionale, le realtà istituzionali, associative, formative ed universitarie del territorio regionale in grado di valorizzare il ruolo delle comunità emiliano-romagnole
all’estero.

Il Titolo II disciplina costituzione, composizione e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, di cui la Regione si avvale per attuare gli obiettivi e le finalità della presente legge, nonché per qualificare e coordinare interventi, azioni e progetti diretti alla valorizzazione dei rapporti con i Paesi dell'emigrazione emiliano-romagnola. Come specifica l’art. 3, è organo consultivo della Regione Emilia-Romagna e ha funzioni di rappresentanza delle esperienze migratorie degli emiliano-romagnoli. La Consulta agisce in raccordo con il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero e presenta ogni anno all’Assemblea legislativa una relazione sulle attività svolte.

All’art. 4 si prevede che la Consulta venga costituita a inizio di ogni legislatura, sentita la Commissione assembleare di cui alla L.R. 8/2011. La Consulta dura in carica fino alla scadenza della legislatura. Nello stesso articolo viene disciplinata nel dettaglio la sua composizione, comprese le modalità di elezione dei tre componenti, tra cui il/la presidente, in seno all’Assemblea legislativa regionale. Infine la Giunta provvede, immediatamente dopo la nomina del nuovo presidente della Consulta, a trasferire in capo all’Assemblea legislativa tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite alla stessa per l’esercizio 2015 attraverso gli atti necessari a garantire la sua piena operatività, compresi quelli inerenti l’organizzazione. Tale disponibilità deve essere assicurata per tutti gli anni di esercizio di mandato successivi, ai sensi del successivo art. 17.

Per quanto riguarda il funzionamento, l’art. 5 prevede che la Consulta elegga nella prima seduta di insediamento il Comitato esecutivo e possa costituire al proprio interno commissioni o gruppi di lavoro permanenti per l'esame di specifici problemi e per lo svolgimento di indagini e ricerche. La Consulta si riunisce almeno due volte all'anno in seduta ordinaria e tutte le sue riunioni possono essere svolte mediante l’utilizzo di strumenti informatici. La Consulta adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento, limitatamente agli aspetti non previsti dalla presente legge, in particolare per quanto riguarda elezione e modalità di funzionamento del Comitato esecutivo, e le modalità con cui il/la Presidente della Consulta delega i/le Consultori/trici a partecipare, in sua rappresentanza, ad eventi ed iniziative in Italia ed all'estero. Tale regolamento è adottato previo parere della Commissione assembleare di cui alla L.R. 8/2011.

L’art. 6 dettaglia composizione e funzioni del Comitato esecutivo della Consulta. L’art. 7 specifica i compiti del Consultore/trice, che è il referente della Regione nell'area geografica individuata dalla Consulta, ove rappresenta le esigenze e le istanze delle collettività emiliano-romagnole. All’art. 8 si tratta della decadenza e sostituzione dei componenti della Consulta, mentre all’art. 9 si disciplina la promozione delle Conferenze d'area all'estero, allo scopo di garantire un concreto collegamento con gli emiliano-romagnoli nelle diverse aree geografiche e per assicurarne una più estesa partecipazione ai piani di intervento regionali.

L’Assemblea legislativa, almeno una volta nella legislatura, indice la Conferenza regionale degli emiliano-romagnoli all'estero, come previsto dall’art. 10.

Il Titolo III disciplina gli interventi della Regione per la valorizzazione del ruolo degli emiliano-romagnoli all’estero (art. 11) ove promuove o realizza anche avvalendosi di tecnologie informatiche e telematiche, attività ed iniziative in ambito economico, formativo, culturale e sociale a favore dei soggetti appartenenti alle suddette comunità. Tra questi, interventi di formazione ed informazione; sostegno ad iniziative ed attività di carattere economico e professionale volte a rafforzare le relazioni economiche dell’Emilia-Romagna con i Paesi di residenza; iniziative che favoriscano esperienze formative e professionali all’estero dei giovani residenti in Emilia-Romagna; iniziative e manifestazioni promozionali tese a diffondere la conoscenza della lingua italiana, della storia, della cultura, della situazione sociale e dell'economia regionali; iniziative di solidarietà e di sostegno per gli emiliano-romagnoli all'estero che versino in stato di indigenza.

L’art. 12 dettaglia gli interventi a favore degli italiani emigrati che rientrano in Emilia-Romagna, l’art 13 prevede che la Regione incentivi indagini e ricerche e valorizzi le migliori realizzazioni degli emiliano-romagnoli all'estero in ambito artistico, culturale o scientifico.

All’art. 14 la Regione riconosce e valorizza le attività e le funzioni di carattere sociale, culturale, formativo delle associazioni che operano, con continuità e senza fini di lucro, a favore degli emiliano-romagnoli all'estero, delle loro famiglie e dei loro discendenti; e istituisce presso la Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo un apposito elenco nel quale sono iscritte le associazioni e le federazioni fra associazioni di emiliano-romagnoli all'estero, aventi sede nei Paesi ospitanti, che abbiano uno Statuto a base democratica e presentino un programma biennale di attività. L’articolo 15 e l’art. 16 disciplinano rispettivamente gli interventi straordinari di tipo umanitario e la concessione di benemerenze.

L’art. 17 prevede che l'Assemblea legislativa approvi, su proposta del Presidente della Consulta, previo parere in sede referente della Commissione assembleare di cui alla L.R. 8/2011, il Piano triennale regionale degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli all'estero. Sarà compito dell’Assemblea quantificare e assicurare le risorse - a carico della legge di Bilancio della Regione - necessarie all’espletamento del Piano triennale, ai sensi dell’art. 4 comma 3. Vengono di seguito dettagliati i contenuti del Piano.

Il Titolo IV, Disposizioni finanziarie e finali, definisce le spese per il funzionamento della Consulta e del Comitato esecutivo e specifica, tra l’altro (art. 18) che al Presidente della Consulta ed ai componenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), fermo restando quanto previsto dal comma 4, non spetta alcun compenso supplementare rispetto all’indennità di consigliere. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta e del suo Comitato esecutivo non spetta ai relativi membri alcun gettone di presenza.

La Norma finanziaria (art. 19) stabilisce la copertura delle spese di funzionamento e complessive sia per quanto riguarda il Bilancio di previsione 2015 che per gli esercizi successivi. L’art. 20 prevede la clausola valutativa, cioè relazione con cadenza triennale, contestualmente all'approvazione del Piano triennale, presentata dalla Giunta alla Commissione assembleare competente. All’art. 21 (norme transitorie) si dice che i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi alla legge regionale n. 3 del 2006, sono disciplinati, fino alla loro conclusione, dalle disposizioni contenute nella suddetta legge, in regime di proroga delle cariche attualmente in corso, fino alla nomina del nuovo Presidente della Consulta. Entro tre mesi dall’approvazione della presente legge, l’Assemblea legislativa procede all’elezione del Presidente e dei due Vicepresidenti. Entro un mese da questa elezione è compito del Presidente della Consulta, previo parere in sede referente della Commissione assembleare di cui alla L.R. 8/2011, proporre all’Assemblea l’approvazione del regolamento di cui al comma 4 dell’articolo 18 della presente legge. Entro 90 giorni dall’approvazione del suddetto regolamento devono essere espletate tutte le attività e tutti i compiti per rendere operativa la Consulta. L’art. 22 abroga la legge regionale n. 3 del 2006 e provvedimenti collegati.

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