n.63 del 09.03.2016 periodico (Parte Seconda)

Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di impianti autostradali di distribuzione di carburanti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 (Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione), che detta i criteri fondamentali per l’installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione carburanti ubicati lungo le autostrade e i raccordi autostradali;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e in particolare la lettera f) del comma 2 dell’art. 105, che ha conferito alle regioni le funzioni amministrative relative alle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di carburante lungo le autostrade ed i raccordi autostradali;

Visto l’art. 170, comma 3, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), che ha delegato alle provincie competenti per territorio tutte le funzioni amministrative in materia di trasporti conferite alla Regione dal d.lgs 112/98, ivi comprese quelle in materia di impianti di carburante lungo le autostrade ed i raccordi autostradali;

Vista la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni), ed in particolare:

- la lettera b) del comma 2 dell’art. 45, secondo cui la Regione esercita l’attività di conferimento delle concessioni per l’installazione e l’esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali di cui all’articolo 105, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 112 del 1998;

- l’art. 68, che stabilisce che la Giunta regionale individua le decorrenze dell’esercizio delle funzioni;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2230 del 28 dicembre 2015, ed in particolare il punto 1 del dispositivo, ai sensi del quale l’esercizio delle funzioni in materia di attività produttive, commercio e turismo decorre dall’1 gennaio 2016;

Ritenuto pertanto necessario stabilire i criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti autostradali di distribuzione di carburanti;

Richiamate le proprie deliberazioni:

n. 1057 del 24/07/2006, n. 1663 del 27/11/2006, n. 1222 del 4/08/2011;

n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e ss.mm.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle attività produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post-sisma;

A voti unanimi e palesi

delibera:

  1. di approvare i “Criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di impianti autostradali di distribuzione di carburanti” contenuti nell’allegato parte integrante della presente deliberazione;
  2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Allegato

Criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di impianti autostradali di distribuzione di carburanti

 Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente atto disciplina, nel rispetto della normativa vigente in materia, l’esercizio delle funzioni amministrative riguardanti il conferimento di concessioni per l’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione lungo le autostrade ed i raccordi autostradali, ed autorizzazioni connesse.

 Art. 2

(Rilascio nuove concessioni)

1. Sono soggetti a concessione regionale l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti di distribuzione di carburante.

2. La domanda per il rilascio della concessione deve essere presentata all’Amministrazione Regionale corredata dalla seguente documentazione:

a) perizia giurata, redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale e competente per la sottoscrizione del progetto presentato, attestante:

1. la conformità dell’impianto alle disposizioni previste dallo strumento urbanistico e di tutela dei beni storici ed artistici;

2. la presentazione della domanda o il possesso del titolo abilitativo alla costruzione dell’impianto;

3. il rispetto delle prescrizioni fiscali, sanitarie, ambientali, per la sicurezza e di prevenzione incendi;

b) relazione tecnica ed elaborati tecnici dai quali risulti la disposizione planimetrica dell’impianto;

c) autocertificazione o documentazione volta a dimostrare il possesso da parte del richiedente dei requisiti soggettivi, nonché la capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli artt. 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269;

d) dichiarazione di compatibilità urbanistica rilasciata dal Comune competente qualora sia richiesta l’installazione di prodotti GPL o metano;

e) dichiarazione di assenso da parte della società titolare della concessione autostradale o dell’ANAS.

 Art. 3

(Procedimento)

1. Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda completa della prescritta documentazione, la Regione provvede al rilascio della concessione.

2. La richiesta di eventuali integrazioni interrompe il termine per il rilascio della concessione.

3. Il provvedimento di concessione è emesso con atto del Dirigente competente e trasmesso all’interessato entro 15 giorni dall’esecutività del medesimo.

4. Copia del provvedimento viene inviata ai Vigili del Fuoco, all’Agenzia delle Dogane, all’ARPA, all’ASL, alla Società titolare della concessione autostradale o all’ANAS.

 Art. 4

(Durata della concessione)

1. La concessione dura diciotto anni e può essere rinnovata a richiesta dell’interessato.

2. La concessione cessa:

a) per scadenza del termine;

b) per decadenza del concessionario;

c) per conclusione del periodo di assegnazione dell’area di servizio;

d) per revoca per motivi di pubblico interesse.

3. La decadenza e la revoca sono disposti ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 1269/1971.

4. Il provvedimento di revoca è emesso con atto del Dirigente competente e trasmesso all’interessato e agli enti di cui al precedente articolo 3, comma 4, entro quindici giorni dall’esecutività del medesimo.

 Art. 5

(Rinnovo della concessione)

1. La domanda di rinnovo della concessione di un impianto autostradale deve essere presentata all’Amministrazione Regionale, a pena di decadenza, almeno tre mesi prima della scadenza diciottennale.

2. La domanda di rinnovo deve essere corredata da:

a) dichiarazione di assenso della società titolare della concessione autostradale o dell’ANAS;

b) autocertificazione o documentazione dalla quale risulti che il titolare della concessione è in possesso dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli artt. 5, 6, 7 del D.P.R. 1269/1971 (qualora l’impianto non sia gestito direttamente dal titolare);

c) perizia giurata, redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale e competente per la sottoscrizione del progetto presentato, attestante la conformità dell’impianto alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e antincendio nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici.

3. Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione prescritta, la Regione provvede al rinnovo della concessione.

 Art. 6

(Trasferimento della titolarità della concessione)

1. La SCIA tesa ad ottenere il trasferimento della titolarità della concessione, da presentarsi all’Amministrazione Regionale, è sottoscritta dal cedente e dal cessionario e riporta l’indicazione di tutti gli elementi atti ad identificare ’impianto.

2. La SCIA deve essere corredata da:

a) dichiarazione di assenso della società titolare della concessione autostradale o dell’ANAS;

b) documentazione dalla quale risulti la disponibilità dell’impianto da parte del cessionario;

c) autocertificazione o documentazione dalla quale risulti che il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli artt. 5, 6, 7 del D.P.R. 1269/1971.

3. Il trasferimento non è efficace qualora l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ritenga che si determini una concentrazione di impianti che possa turbare il regolare andamento del sistema distributivo in atto nella rete autostradale.

 Art. 7

(Modifiche agli impianti)

1. Costituiscono modifica all'impianto:

a) la variazione del numero di carburanti erogati;

b) la variazione del numero di colonnine;

c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;

d) la sostituzione di uno o più serbatoi o il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine per prodotti già erogati;

e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

f) la sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;

g) la installazione di dispositivi self-service post-pagamento;

h) la installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;

i) la variazione dello stoccaggio degli oli lubrificanti;

j) la trasformazione dell’impianto da stazione di vendita alimentata da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto e viceversa.

2. Le modifiche di cui sopra devono essere realizzate nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, fiscali e ambientali.

3. Le modifiche di cui alla lettera a), relative all’aggiunta di un prodotto precedentemente non erogato, devono essere preventivamente autorizzate dalla Regione; le rimanenti modifiche sono soggette a semplice comunicazione. La corretta realizzazione di quelle di cui ai punti d), e), g), h), j) è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato.

 Art. 8

(Collaudo)

1. Salvo quanto previsto al comma 4 relativamente all'esercizio provvisorio, i nuovi impianti, gli impianti totalmente ristrutturati e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione, su richiesta dell'interessato alla Regione, del collaudo da parte dell'apposita commissione costituita almeno dal dirigente regionale competente, o suo delegato, con le funzioni di presidente, da un rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, da un rappresentante dell'Ufficio Tecnico di Finanza - Ufficio delle Dogane competente per territorio, da un rappresentante dell'ARPA, da un rappresentante dell'ASL. Un dipendente della Regione svolge le funzioni di segreteria.

2. Ai sensi del quinto comma dell’art. 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, oltre che nei casi di cui al comma 1 il collaudo deve essere effettuato ogni quindici anni.

3. Il collaudo deve di norma essere effettuato entro tre mesi dalla richiesta.

4. La Regione, su domanda dell'interessato corredata da una perizia giurata redatta da un tecnico abilitato, attestante il rispetto della normativa in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici, di tutela dei beni storici o artistici, rilascia l'autorizzazione all'esercizio provvisorio.

5. Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente che provvede al versamento anticipato presso le competenti Amministrazioni.

 Art. 9

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme contenute nel d.lgs. 32/1998, nel D.P.R. 1269/1971 e nel decreto legislativo 6 settembre 2011 (Codice delle leggi antimafia).

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