n.83 del 23.05.2012 periodico (Parte Seconda)

Valutazione di impatto ambientale (VIA) sul progetto di realizzazione di un impianto di solidificazione dello zolfo liquido presso il sito multi societario "area nord" di Ravenna in Via Baiona 107 proposto da Ravenna Zolfi Srl. Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera: 

a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto per la realizzazione di un impianto di solidificazione dello zolfo liquido presso il sito multi societario “Area Nord” di Ravenna in Via Baiona 107 proposto da Ravenna Zolfi srl, poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 7 marzo 2012, è realizzabile a condizione che siano messe in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione e compensazione previste nel progetto e nello Studio di Impatto Ambientale e rispettate le prescrizioni, indicate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1, di seguito sinteticamente riportate:

1. l’ammissibilità dell’intervento sottoposto alla procedura di VIA è subordinata alla modifica del vigente “Programma Unitario del comparto Enichem” del Comune di Ravenna;

2. prima della presentazione della richiesta di qualsiasi titolo abilitativo per la costruzione dell’impianto dovrà essere approvata dal Comune specifica variante di adeguamento del Programma Unitario del Comparto Enichem che comprenda anche l’impianto oggetto della presente valutazione; in particolare dovrà essere predisposto, da parte di tutte le proprietà comprese nel comparto identificato dal PSC e dal POC, un progetto di PUA di iniziativa privata, che comprenda l’intero comparto Enichem individuato dal PSC e dal RUE e rispetti le prescrizioni e i parametri contenuti nel comma 6 dell’art. 32 delle norme del POC vigente, da sottoporre alla approvazione del Comune;

3. in riferimento all'eventuale l'utilizzo di sistemi well point si evidenzia che dovrà essere rispettato il Protocollo di Gestione Well Point dello Stabilimento Multisocietario (documento allegato al Progetto di Bonifica della falda sottostante lo Stabilimento Multisocietario e gestito dalla società Ravenna Servizi Industriali S.C.p.A) e la variante al PTCP in attuazione del Piano Regionale di Tutela Acque, al fine di valutare la compatibilità e determinare se e quali cautele debbano essere rispettate;

4. il permesso di costruire relativo agli interventi in esame potrà essere rilasciato solo dopo l'attestazione da parte della Provincia della conclusione degli interventi di bonifica previsti nell'area in esame;

5. il progetto per la realizzazione dell’impianto di solidificazione dello zolfo liquido presso il sito multi societario “Area Nord” di Ravenna in Via Baiona, 107 proposto da Ravenna Zolfi è autorizzato per una capacità massima di 200.000 t/a;

6. lo Zolfo liquido in ingresso proveniente dagli impianti di produzione (Raffinerie e/o centri olio) deve rispettare le condizioni indicate dall’art. 184-bis ai fini dell’esclusione dalla parte IV DLgs 152/06;

7. per quanto attiene le emissioni provenienti dagli stoccaggi dello zolfo liquido deve essere adottato un sistema di trattamento degli effluenti dovuti alla movimentazione/respirazione del prodotto liquido all'interno dei serbatoi e della vasca interrata;

8. per quanto attiene l'H2S dovrà essere rispettato, a valle dei sistemi di abbattimento, un valore di 5 mg/Nm3, prevedendo autocontrolli semestrali;

9. considerate le caratteristiche di tossicità, infiammabilità, pericolosità ambientale e corrosività dell’acido solfidrico, tale valore dovrà essere garantito, oltre che tramite la definizione di specifiche contrattuali e con l’acquisizione delle certificazioni analitiche fornite dal fornitore, con l’esecuzione di opportune verifiche a campione;

l10. le emissioni polverulente dovute alle operazioni di carico dello zolfo solido dovranno essere contenute tramite sistemi fissi di irrorazione di acqua nebulizzata per l’umidificazione del prodotto prima e durante le fasi di carico e tramite la copertura telonata dei mezzi;

11. in generale, le operazioni di carico/scarico, movimentazione e stoccaggio dello zolfo devono essere gestite con modalità tali da evitare ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, nonché inconvenienti igienico sanitari dovuti a rumori e cattivi odori;

12. ai sensi dell’art. 269, comma 6, del DLgs 152/06, per l’ emissione E1 dovrà essere messa in atto la seguente procedura:

  • terminati i lavori di installazione, la Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell’impianto, ne dà comunicazione a mezzo lettera raccomandata alla Provincia di Ravenna, al Sindaco del Comune di competenza e all’ARPA;
  • terminata la fase di messa a punto e collaudo dell’impianto la Ditta procede alla messa a regime effettuando almeno tre controlli delle emissioni del nuovo impianto a partire dalla data di messa a regime dello stesso in un periodo di 10 giorni, dei quali uno il primo giorno, uno l'ultimo e uno in un giorno intermedio scelto dall'azienda;
  • entro quindici giorni dalla data di messa a regime del nuovo impianto la Ditta è tenuta a trasmettere, tramite raccomandata AR, indirizzata alla Provincia di Ravenna, al Comune di competenza e all’ARPA, i dati rilevati;
  • nel caso in cui la data ultima fissata per la messa a regime non sia rispettata, la Ditta deve darne comunicazione preventiva, a mezzo lettera raccomandata AR, alla Provincia di Ravenna, al Comune di competenza e all’ARPA, indicando le motivazioni e la data stimata;
  • i limiti, valori medi orari, che devono essere rispettati, sono in condizione di normale funzionamento, così come definito dal DLgs 152/06, i seguenti:

Punto di emissione E1 - Pastigliatori - Ciclone

Portata massima 9.000 Nm3/h

Temperatura ambiente °C

Durata 24 h/g

Altezza 15 m

Concentrazione massima ammessa inquinanti

Polveri 5 mg/Nm3

Acido solfidrico 5 mg/Nm3

;

13. per la verifica dei limiti di emissione dell’E1, fatte salve le future determinazioni del Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art 271 comma 17, dovranno essere utilizzati dei format specifici di ritorno delle informazioni, oltre ai risultati degli autocontrolli; in particolare possono essere considerate ottimali le informazioni previste ed indicate dal Rapporto ISTISAN 91/41, punto 7 ovvero:

  • ditta, impianto, fase di processo, condizioni di marcia e caratteristiche della emissione;
  • data del controllo;
  • area della sezione di campionamento, temperatura, umidità e velocità dell’effluente;
  • portata volumetrica e percentuale di ossigeno misurata;
  • metodo di campionamento ed analisi, durata del campionamento;
  • risultati della misura: sostanza determinata, concentrazione e unità di misura;
  • condizioni di normalizzazione dei risultati della misura;
  • autovalutazione di conformità/non conformità al valore limite.

Tali informazioni possono essere anche riportate in documenti quali verbali di prelievo, schede di misura e campionamento alle emissioni, ecc. che vengono allegati ai rapporti di prova o ai rapporti tecnici.

I risultati dei controlli e la relativa relazione tecnica, previsti dal Piano di autocontrollo, devono essere tenuti a disposizione degli Enti di Controllo (ARPA, Provincia, ecc.).

Tale relazione tecnica dovrà contenere le valutazioni in merito al rispetto o meno dei valori limite autorizzati;

14. i sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura manuali e automatici devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche; l’azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni; l’azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile; le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura;

15. il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge; le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate;

16. i punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili; le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l’esterno; nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

  • Quota superiore a 5m: sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvista di idoneo sistema di blocco
  • Quota superiore a 15m: sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante; 

17. la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza; in particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; per altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote costruiti secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti e dotati di parapetto normale su tutti i lati; si ritiene idoneo l’impiego di una piattaforma mobile che dovrà essere in ogni momento disponibile presso lo stabilimento per le operazioni di campionamento da parte degli Enti preposti al controllo;

18. ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo; i punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell’effluente; per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1) ovvero almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; è facoltà dell’Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo. Il numero di punti di prelievo è stabilito sulla base della tabella seguente:

Condotti circolari

  • Diametro (m) fino a 1m: n. punti di prelievo 1
  • Diametro da 1m a 2m: n. punti di prelievo 2 (posizionati a 90°)
  • Diametro superiore a 2m; n. punti di prelievo 3 (posizionati a 60°);

Condotti rettangolari

  • Lato minore (metri) fino a 0,5m n. punti di prelievo 1 al centro del lato;
  • Lato minore (metri) da 0,5m a 1m n. punti di prelievo 2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
  • Lato minore (metri) superiore a 1m n. punti di prelievo 3 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato

19. ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete; i punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro; le prescrizioni tecniche in oggetto possono essere verificate da ARPA che ne può fissare i termini temporali per la loro realizzazione;

20. i camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione;

21. i valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria; per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un’ora di funzionamento dell’impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose; nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un’ora di funzionamento dell’impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose;

22. ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell’incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l’entità dell’incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”) che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un’incertezza pari al 10% del risultato; sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l’autorità di controllo; il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (cioè l’intervallo corrispondente a “Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato;

23. per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

  • metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
  • metodi normati e/o ufficiali
  • altri metodi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente

24 i metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella tabella sotto riportata; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente sentita ARPA (si ricorda che a seguito della modifica dell’Allegato VI alla Parte Quinta del DLgs 152/06, prevista entro il 31/12/2010 dal DLgs 128/10, dall’elenco dovranno essere esclusi i metodi di campionamento ed analisi delle emissioni nonché i principi di monitoraggio dei sistemi di misura delle emissioni non ricompresi nel medesimo allegato, relativamente alle misure ed inquinanti specificati, poiché ritenuti, dalla normativa stessa, non validi agli effetti dei controlli);

Metodi manuali di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante - Metodi indicati

  • Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI 10169 e UNI EN 13284-1
  • Portata e Temperatura emissione: UNI 10169
  • Polveri o Materiale Particellare: UNI EN 13284-1
  • Umidità: UNI 10169 - UNI EN 14790
  • Acido Solfidrico: UNICHIM 634 - DPR 322/71 - Analizzatori automatici a celle elettrochimiche

25. prima della messa in esercizio dell’attività dovrà essere aggiornata l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali provenienti dal sito multisocietario del petrolchimico (ditte coinsediate) di Via Baiona n. 107 - Ravenna inviate all’impianto di depurazione di Herambiente srl (Rif.to Provvedimento n. 161 del 26/1/2010);

26. la ditta dovrà essere inserita nel “Regolamento di gestione del sistema delle reti fognarie delle acque reflue industriali e meteoriche dell’insediamento multisocietario di Ravenna convogliate agli impianti di trattamento della Società Herambiente”;

27. dovrà essere garantito lo svuotamento, tramite autospurgo, delle acque di prima pioggia entro le 48-72 ore dalla fine dell’evento piovoso; copia dei formulari di identificazione rifiuto dovranno essere conservati presso l’attività;

28. dovrà essere effettuata periodica manutenzione all’impianto di trattamento acque reflue domestiche, al fine di mantenere efficiente il sistema di depurazione;

29. le valvole poste nel bacino di contenimento dei serbatoi TK-101-A/B dovranno essere di norma chiuse e solo al termine dell’evento piovoso, previo controllo visivo, potrà essere attivato lo scarico nella rete fognaria di stabilimento; le valvole dovranno essere evidenziate con opportuna segnaletica per indicarne il posizionamento e il funzionamento;

30. la planimetria della rete fognaria che costituisce parte integrante dell’autorizzazione allo scarico è l’elaborato PD-GEN-04-000 Tav.6 del 14/1/2010;

31. per l’accettabilità del lavoro indoor sull’area dovrà essere posizionata la geomembrana in polietilene ad alta densità (HPDE) come impermeabilizzante; tale geomembrana dovrà avere uno spessore minimo di 2 mm (Norma di riferimento EN 1849-2);

32. dovrà essere rispettato il piano di monitoraggio previsto dal Progetto Operativo di Bonifica e messa in sicurezza operativa della falda superficiale sottostante l’Area Stabilimento Societario (P.G. Comune di Ravenna 85280/09);

33. in caso di ricorso a sistemi di well-point, si evidenzia che dovrà essere rispettato il Protocollo di Gestione well-point adottato dalle società coinsediate del sito multisocietario come previsto dall’approvazione dello stesso Progetto Operativo di Bonifica;

34. i serbatoi di stoccaggio di prodotti chimici dovranno essere dotati di bacini di contenimento impermeabili di capacità pari almeno alla capacità utile del serbatoio; è possibile posizionare all’interno di un unico bacino più serbatoi contenenti la stessa sostanza; in tal caso, il bacino dovrà avere una capacità pari ad un terzo della somma dei volumi dei serbatoi, comunque non inferiore al volume del serbatoio più grande;

35. per quanto concerne i futuri monitoraggi acustici, questi dovranno seguire norme tecniche emanate da enti riconosciuti, quale la UNI 11143-5 “Metodo per la stima dell’impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti Parte 5: Rumore da insediamenti produttivi (industriali e artigianali)”;

36. in relazione ai percorsi interessati dalle attività di spedizione del prodotto finito, visto che l'utilizzo proposto della banchina LLOYD (sinistra Candiano) riduce sensibilmente il percorso dei mezzi interessati dalle attività di carico nave rispetto all’utilizzo della banchina in destra Candiano di Setramar, essa (banchina Setramar) dovrà essere utilizzata solo in casi “eccezionali” e comunque per una percentuale non maggiore del 25%; al fine di verificare ciò dovrà essere presentato, inoltre, un report annuale da trasmettere al Comune di Ravenna e ad ARPA che attesti l'avvenuto utilizzo;

37. in caso il carico venga effettuato con percentuali maggiori a quelle prescritte essa si connota come una modifica di quanto valutato in sede di procedura di VIA e dovrà quindi essere presentata tutta la documentazione necessaria per valutare gli impatti aggiuntivi che non sono stati analizzati in questa sede (studio di valutazione comparativo dell’impatto del traffico veicolare sulla qualità dell’aria in riferimento al PPQA della Provincia di Ravenna che riporti gli incrementi previsti delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici in prossimità dei ricettori situati vicino alla carreggiata entro una fascia di 150-200 metri di distanza dall’asse stradale e valutazione della matrice rumore);

38. si ritiene che la corrente di traffico generata dall’entrata in funzione impianto produttivo possa ridurre le attuali condizioni di sicurezza dell’intersezione tra la Via Baiona e la Via Gente di Mare per effetto di inevitabili svolte a sinistra dei veicoli lenti provenienti dalla rotonda degli Ormeggiatori; non potendo disporre di spazi adeguati per la realizzazione della corsia centrale di attestamento, si renderà indispensabile adottare presidi ottici/luminosi per rendere particolarmente evidente la presenza dell’intersezione ai veicoli provenienti da entrambe le direzioni; il progetto di PUA dovrà anche prevedere ulteriori modifiche o integrazioni alla viabilità esistente che venissero ritenute necessarie a seguito della creazione del nuovo accesso al “comparto Enichem” dalla Via Gente di Mare;

39. l’area comunale occupata dalla viabilità di accesso all’impianto dovrà essere oggetto di rilascio di apposita concessione da parte del Servizio Patrimonio del Comune di Ravenna;

40. per quanto riguarda il traffico derivante dalla fase di cantiere dovranno essere adottati i seguenti accorgimenti:

  • per evitare la diffusione di polveri legate allo stoccaggio degli inerti in cumuli prevedere l’adozione di una procedura per la periodica umidificazione dei cumuli;
  • gli automezzi dovranno procedere a basse velocità di marcia (max 10 Km/h);
  • per le aree di stoccaggio dei materiali dovrà essere prevista la loro copertura o bagnatura a seconda del materiale stoccato;
  • dovrà essere predisposta in presenza dell’accesso al cantiere un'area adibita al lavaggio delle ruote con la realizzazione di una soletta con idonea pendenza e con opportune griglie di scolo che saranno collegate alla vasca di raccolta delle acque reflue industriali prodotte, posizionata in adiacenza alle griglie; lo svuotamento della vasca dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dal DLgs 152/06 Parte IV; inoltre se i transiti dei mezzi di cantiere dovessero sporcare le strade che conducono all’area di cantiere, dovrà essere previsto il lavaggio delle stesse mediante autobotti.
  • in relazione alla matrice rumore, durante le varie fasi di cantiere la Ditta è tenuta a soddisfare quanto previsto dalla DGR 45/02;
  • i flussi di automezzi provenienti e diretti al cantiere dovranno essere gestiti in modo tale da creare il minor impatto possibile in termini di congestione stradale;

41. la classificazione e la gestione dei rifiuti dovrà avvenire secondo quanto previsto alla Parte IV del DLgs 152/06;

42. i rifiuti dovranno essere stoccati per categorie omogenee in aree dedicate e segnalate;

43. lo stoccaggio non dovrà generare in alcun modo contaminazioni delle acque e del suolo; a tal fine dovranno essere evitati sversamenti di rifiuti al di fuori dei preposti contenitori e tutte le aree esterne di deposito devono essere pavimentate;

44. i rifiuti prodotti dallo stabilimento dovranno essere gestiti secondo le buone tecniche, in particolare il loro stoccaggio non dovrà generare in nessun modo contaminazioni del suolo o delle acque in conformità a quanto previsto nelle procedure gestionali previste dalla MTD;

45. tutte le linee elettriche di nuova realizzazione o oggetto di manutenzione nel corso dell’intervento dovranno essere interrate o realizzate con cavo Elicord;

46. i fari dell’impianto di illuminazione di nuova installazione o oggetto di manutenzione nel corso dell’intervento dovranno indirizzare la luce verso il basso e non disperdere i raggi luminosi in alto e lateralmente, al fine di non attrarre stormi di uccelli in volo notturno.

b) di dare atto che il Comune di Ravenna e la Provincia di Ravenna hanno espresso il proprio parere sulla compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 9/99 all’interno del Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 alla presente delibera;

c) di dare atto che la Provincia di Ravenna ha rilasciato l’Autorizzazione alla costruzione di un nuovo impianto con emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del DLgs 152/06 per la realizzazione di impianto di solidificazione dello zolfo liquido proposto da Ravenna Zolfi srl con provvedimento n. 828 del 9/3/2012 firmato dal Dirigente del Settore Ambiente e Territorio, Arch. Elettra Molossi e che costituisce l’Allegato 2 della presente delibera;

d) di dare atto che il Comune di Ravenna ha espresso il parere per l’Autorizzazione all’emissione in atmosfera del progetto in oggetto all’interno del Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 alla presente delibera;

e) di dare atto che l’ARPA ha espresso il parere per l’Autorizzazione all’emissione in atmosfera del progetto in oggetto alla Provincia di Ravenna con nota prot. n. PGRA/2012/865 del 1/2/2012; il contenuto di tale parere è, comunque, stato discusso e condiviso in sede di Conferenza di Servizi finale e riportato all’interno del Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 alla presente delibera;

f) di dare atto che la Provincia di Ravenna si è espressa in merito alla valutazione d’incidenza ai sensi della LR 9/99 ai sensi della LR 9/99 all’interno del Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 alla presente delibera;

g) di dare atto che HERAmbiente non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data 7 marzo 2012 e non ha firmato il rapporto ambientale che costituisce l’allegato 1 della presente delibera; ha però rilasciato il proprio parere con nota n. 15829 del 19/9/2011, che è stato ripreso al punto 3.B.2 del Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 alla presente delibera;

h) di dare atto che l’AUSL non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data 7 marzo 2012 e non ha firmato il rapporto ambientale che costituisce l’allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

i) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al proponente Società Ravenna Zolfi Srl;

j) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Ravenna, al Comune di Ravenna, all’ARPA Sez. Prov. Ravenna, all’AUSL di Ravenna Dipartimento Igiene Pubblica, a Herambiente;

k) di stabilire, ai sensi dell’art. 26, comma 6 del DLgs 152/06, come modificato dal DLgs 4/08, il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;

l) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

m) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di impatto ambientale.

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