n.65 del 27.04.2011 periodico (Parte Seconda)

Recepimento del D.M. MIPAAF 27 marzo 2008 "Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola": definizione criteri attuativi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- l’art. 3 bis del DLgs 27 maggio 1999, n. 165, che prevede l’istituzione, nella forma di società di capitali, dei Centri autorizzati di assistenza agricola;

- il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 27 marzo 2008 che da ultimo ha approvato le disposizioni di “Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola” abrogando il precedente decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2001 di definizione dei “Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola”, e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato:

- che, secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 3 bis del DLgs 165/99 e dal D.M. 27 marzo 2008 sopra citati, le Regioni verificano i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, concedono l’abilitazione ad esercitare l’attività ed effettuano la vigilanza sui C.A.A., ai quali possono richiedere la realizzazione di ulteriori servizi ed attività;

- che, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 9 del medesimo D.M. 27 marzo 2008, la verifica sui C.A.A. con ambito operativo distribuito su più territori regionali spetta alla Regione nel cui territorio è compresa la sede legale, previa intesa fra le Regioni interessate e l’AGEA;

Dato atto:

- che con propria deliberazione n. 482 del 25 marzo 2002 erano stati approvati i criteri e le modalità operative finalizzate a concedere alle società richiedenti l’abilitazione ad operare in qualità di Centri autorizzati di assistenza agricola e ad esercitare l’attività di vigilanza per il mantenimento dei requisiti dei Centri stessi in attuazione del previgente D.M. 27 marzo 2001;

- che il D.M. 27 marzo 2008 oltre ad ampliare la sfera di competenze dei C.A.A., ridefinisce, implementandoli, i requisiti minimi di garanzia e funzionamento per le attività dei C.A.A. stessi;

- che l’art. 15 del citato D.M. imponeva ai C.A.A. già abilitati l’onere di adeguamento ai nuovi requisiti entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto stesso, avvenuta sulla G.U. n. 106 del 7 maggio 2008;

- che tale termine è stato successivamente prorogato fino alla scadenza dei trentasei mesi successivi alla pubblicazione dello stesso, come risulta dal decreto ministeriale 15 aprile 2010;

- che con il Decreto-Legge n. 225 del 29 dicembre 2010 convertito con Legge n. 10 del 26 febbraio 2011 si è espressamente previsto che i C.A.A. devono risultare in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 27 marzo 2008 entro il 31 marzo 2011, anticipando, di fatto, il termine di adeguamento previsto per il 7 maggio 2011;

- che le Regioni devono provvedere, entro 60 giorni successivi a tale data, alla verifica del rispetto dei requisiti richiesti dalle disposizioni ministeriali;

Ritenuto di provvedere alla revisione della disciplina regionale in attuazione di quanto disposto dal più volte citato D.M. 27 marzo 2008, provvedendo:

- ad aggiornare, nella formulazione di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, i criteri e le modalità operative finalizzate a concedere l’abilitazione ad operare in qualità di Centri autorizzati di assistenza agricola da parte di società aventi sede legale in Emilia-Romagna e per esercitare l’attività di vigilanza sul mantenimento dei requisiti da parte dei Centri medesimi;

- ad approvare le modalità operative di verifica dell’avvenuto adeguamento alla vigente normativa ministeriale da parte dei Centri aventi sede legale in Emilia-Romagna, già autorizzati ai sensi del D.M. 27 marzo 2001, nella formulazione di cui all’allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2009 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante “Revisioni della struttura organizzativa della Direzione generale Attività produttive, commercio e turismo e della Direzione generale Agricoltura;

Dato atto del parere allegato;

su proposta dell’Assessore Agricoltura, Tiberio Rabboni;

a voti unanimi e palesi,

delibera:

a) di recepire le disposizioni del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 27 marzo 2008 recante disposizioni di “Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola”;

b) di approvare, secondo la formulazione di cui all’Allegato A al presente atto del quale è parte integrante e sostanziale, i “Criteri e modalità operative per la concessione alle società richiedenti dell’abilitazione ad operare in qualità di Centri autorizzati di assistenza agricola ai sensi del D.M. 27 marzo 2008 e per esercitare l’attività di vigilanza sul mantenimento dei requisiti dei Centri medesimi”;

c) di dare atto che detti criteri e modalità operative sostituiscono integralmente quelli approvati con deliberazione n. 482 del 25 marzo 2002;

d) di approvare, altresì, secondo la formulazione di cui all’Allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto, le “Modalità operative di verifica del rispetto dei requisiti richiesti dal D.M. 27 marzo 2008 da parte dei Centri aventi sede legale in Emilia-Romagna, già autorizzati ai sensi del previgente D.M. 27 marzo 2001”;

e) di stabilire che la documentazione attestante l’avvenuto adeguamento ai requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dal D.M. 27 marzo 2008, dovrà essere presentata, da parte dei C.A.A. già autorizzati, al Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione della Direzione generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, entro il 6 maggio 2011, utilizzando la modulistica di cui all’Allegato B al presente provvedimento;

f) di dare atto, infine, che per quanto non previsto espressamente nella presente deliberazione si rinvia al D.M. 27 marzo 2008;

g) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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