n.104 del 06.05.2015 periodico (Parte Seconda)

Poliambulatorio Centro Fisioterapico Maria Luigia 2 di Parma - Accreditamento di ulteriori attività ad ampliamento dell'accreditamento già concesso e rinnovato con la propria determinazione n. 7201 del 28/5/2014

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1) di concedere al Poliambulatorio Centro Fisioterapico Maria Luigia 2 con sede in Parma, Borgo delle Colonne 2, l’ampliamento dell’accreditamento, già concesso e rinnovato con atto n. 7201 del 28.05.2014, per le attività di:

  • Monitoraggio continuo della pressione arteriosa;
  • Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro;

dando atto che l'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale provvederà alla verifica sul campo in occasione della prossima visita alla struttura;

2) di prendere atto che la prestazione di Osservazione dermatologica in epiluminescenza era già stata accreditata con precedente atto n. 16561/2008 e ricompresa nell'atto di trasferimento di attività nella nuova sede di Borgo Colonne n. 2 (determinazione n. 7201/2014);

3) di non concedere l'accreditamento per la prestazione di Laringoscopia ed altra tracheoscopia in quanto praticabile unicamente in ambulatorio chirurgico, non presente nell'atto autorizzativo;

4) di dare atto che l’ampliamento dell'accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e decorre dalla data di adozione del presente provvedimento;

5) di stabilire che l’accreditamento già concesso, comprensivo dell’ampliamento dell’attività di cui al presente provvedimento, mantiene validità fino al 28/12/2016, data di scadenza dell'accreditamento riportata nell'atto n. 7201/2014;

6) di dare atto che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento già concesso verrà revocato;

7) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

8) è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

9) di dare atto che, ai sensi del DLgs n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

10) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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