n. 41 del 14.03.2012 periodico (Parte Seconda)

Rinnovo accreditamento Dipartimento Emergenza Azienda Unità Sanitaria locale di Cesena (FC)

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che agli artt. 9 e 10:

  • pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell’accreditamento con propria determinazione;
  • attribuisce all’Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;
  • stabilisce che l’accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l’autorizzazione, su richiesta dell’interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno sei mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta Regionale; 

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

  • la nota pervenuta a questa amministrazione in data 19/4/2010 (prot. n. 0019953 della Azienda USL di Cesena), conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento Emergenza (ubicato presso l’Ospedale M. Bufalini, Viale G. Ghirotti n. 286, Cesena, l’Ospedale G. Marconi, Viale C. Abba n. 102, Cesenatico, l’Ospedale P. Angioloni Via G. Marconi n.36 San Piero in Bagno), della Azienda USL di Cesena, con sede legale in Cesena, Piazza L. Sciascia n.111, chiede il rinnovo dell’accreditamento istituzionale del Dipartimento Emergenza così articolato: 
  •  Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

Dipartimento Emergenza

  • Chirurgia generale (Chirurgia d’urgenza) (cod. 09)
  • Medicina Generale (Medicina d’urgenza) (cod. 26)
  • Ortopedia e Traumatologia (cod. 36)
  • Grandi Ustionati (cod. 47 )
  • Anestesia e Rianimazione (cod. 82)
  • Servizio Emergenza- Urgenza 118

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l’accreditamento delle strutture di cui all’art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che il Dipartimento è stato autorizzato al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Cesena, autorizzazione n. 228 del 26/7/2005, autorizzazione n. 9 del 16/4/2008, autorizzazione n. 17 del 26/11/2009, autorizzazione n. 1 del 27/1/2010, (Presa d’atto prot. 8488/2009 del 27/1/2010), del Sindaco del Comune di Cesenatico Prot n. 18802 del 27/07/2005 e del Sindaco del Comune di Bagno di Romagna n. 2 del 29/3/2007;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 29 e 30 giugno 2010, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall’Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/14138/2010 del 11/11/2010, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l’art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuino ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all’entrata in vigore della legge regionale medesima;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere il rinnovo dell’accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

  • Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

Dipartimento Emergenza

  • Chirurgia generale (Chirurgia d’urgenza) (cod. 09)
  • Medicina Generale (Medicina d’urgenza) (cod. 26)
  • Ortopedia e Traumatologia (cod. 36)
  • Grandi Ustionati (cod. 47)
  • Anestesia e Rianimazione (cod. 82)
  • Servizio Emergenza- Urgenza 118

- per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D. Lgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007;

- il rinnovo dell’accreditamento concesso decorre dalla data di scadenza del precedente provvedimento (decreto assessorile n. 7 del 14/6/2006)e cioè dal 14/6/2010 e ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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