n. 177 del 07.12.2011 periodico (Parte Seconda)

Direttive relative alle modalità di funzionamento del fondo destinato alla prevenzione e al contributo per l'indennizzo dei danni di cui all'art. 18 della L.R. 8/94, come da ultimo modificato dall'art. 25 della L.R. 10/11

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la Legge 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche, ed in particolare l’art. 26 in base al quale, per far fronte ai danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, è costituito a cura delle Regioni un fondo destinato alla prevenzione e all’indennizzo dei danni medesimi, il cui funzionamento deve essere regolato con apposite disposizioni;

- la L.R. 8/94 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche, ed in particolare gli artt. 17 e 18 che disciplinano la prevenzione e il risarcimento dei danni da fauna selvatica alle attività agricole prevedendo a tal fine l’istituzione del fondo regionale, nonché l’art. 62 che prevede l’emanazione, da parte della Regione, di Direttive vincolanti sulle modalità di funzionamento di detto fondo;

- la propria deliberazione 701/08 “Nuove direttive relative alle modalità di funzionamento del fondo destinato ai contributi per la prevenzione e per l’indennizzo dei danni di cui all’art. 18 della L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 16/07”;

Considerato:

- che l’art. 25 della L.R. 26 luglio 2011, n. 10 ha apportato modifiche all’art. 18 “Fondo per i danni” della citata L.R. 8/94 con riferimento alle modalità di riparto della quota di risorse destinata alla concessione dei contributi per l’indennizzo dei danni a carico delle Province ed al loro utilizzo nonché all’esercizio da parte della Regione di attività di coordinamento e supporto alle Province;

- che, in particolare, il predetto articolo stabilisce che la Giunta regionale definisca:

- i criteri di assegnazione tenuto conto dell’andamento dei danni negli esercizi pregressi e con l’obiettivo della loro riduzione, fermi restando i limiti di disponibilità delle risorse stanziate con la legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione;

- i meccanismi di ridefinizione dei riparti a valere su esercizi successivi sulla base dell’esito del monitoraggio sulle attività realizzate e sull’impiego delle risorse assegnate;

Ritenuto pertanto necessario provvedere ad aggiornare le Direttive di cui alla citata deliberazione 701/08 al fine del loro adeguamento al nuovo quadro normativo, approvandone la nuova formulazione secondo quanto esposto nell’allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Rilevato:

- che sono state effettuate le necessarie consultazioni in ordine ai nuovi contenuti delle Direttive di che trattasi;

- che il nuovo testo normativo introduce forti innovazioni rispetto alla disciplina previgente per la cui attuazione compiuta sono necessarie ulteriori ed approfondite valutazioni;

Ritenuto pertanto opportuno, nell’attuale fase di prima applicazione delle nuove modalità, limitare agli esercizi 2011-2012 la validità dei criteri di riparto di cui al punto 1.2 delle Direttive allegate alla presente deliberazione rinviando a successivo atto la regolazione definitiva di tale disciplina;

Considerato:

- che con propria deliberazione n. 199 del 14 febbraio 2011 è stata tra l’altro disposta l’approvazione del Piano finanziario regionale annuale per il 2011 per la realizzazione degli interventi faunistico-venatori nella formulazione di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione; 

- che al punto 4) del dispositivo della predetta deliberazione è stato in particolare stabilito che il Dirigente regionale competente provveda alla quantificazione e alla conseguente assegnazione delle risorse finanziarie ad ogni Provincia per le tipologia di attività di cui alla lettera B “Contributo per l’indennizzo danni arrecati dalla fauna selvatica di cui all’ art. 17, comma 2, lettera a) e b) della L.R. 8/94 e successive modifiche - Capitolo 78114” del punto I del Piano secondo i criteri definiti con deliberazione 701/08;

- che, per effetto di quanto disposto con il presente atto, è conseguentemente da intendersi riferito alla presente deliberazione ogni richiamo alla deliberazione 701/08 indicato nel predetto provvedimento 199/11;

- che, per quanto riguarda le assegnazioni disposte relativamente agli esercizi 2010 e precedenti, restano applicate le disposizioni di cui alla deliberazione 701/08;

Vista la L.R. 43/01 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modifiche;

- n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale si è dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative, n. 1663 del 27 novembre 2006 di modifica all’assetto di alcune Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente e n. 1950 del 13 dicembre 2010 di revisione della struttura organizzativa delle Direzioni generali delle Attività produttive, Commercio e Turismo e dell’Agricoltura;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

,

delibera:

1) di approvare - ai sensi di quanto previsto all’art. 62, lett. e) della L.R. 8/94 e successive modifiche - nella formulazione di cui all’allegato parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, le “Direttive relative alle modalità di funzionamento del fondo destinato ai contributi per la prevenzione e per l’indennizzo dei danni di cui all’art. 18 della L.R. 8/94, come da ultimo modificato dall’art. 25 della L.R. 10/11”;

2) di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che la validità dei criteri di riparto della quota del fondo destinata all’indennizzo dei danni di cui al punto 1.2 delle Direttive allegate al presente atto sia limitata agli esercizi 2011-2012;

3) di prevedere che con successiva deliberazione ed in relazione agli esiti del primo biennio di applicazione si provveda alla regolazione definitiva dei suddetti criteri di riparto;

4) di stabilire inoltre:

- che, dalla data di adozione del presente atto, le “Direttive” di cui alla propria deliberazione 701/08 siano sostituite dalle disposizioni approvate al punto 1);

- che, per effetto di quanto disposto con il presente atto, è da intendersi riferito alla presente deliberazione ogni richiamo al provvedimento 701/08 indicato nella deliberazione 199/11;

- che, per quanto riguarda le assegnazioni disposte relativamente agli esercizi 2010 e precedenti, restano applicate le disposizioni di cui alla deliberazione 701/08;

5) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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