n.308 del 03.10.2018 periodico (Parte Seconda)

Definizione delle modalità di attuazione della circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 6 luglio 2018 in merito alle condizioni di ammissibilità alla frequenza dei servizi educativi e delle scuole per l'infanzia della regione Emilia-Romagna dei minori i cui genitori si siano avvalsi della possibilità di presentare la dichiarazione sostitutiva

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

– il Piano Regionale della Prevenzione per il quadriennio 2015-2018, approvato con propria deliberazione n. 771 del 29 giugno 2015, in recepimento dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 13 novembre 2014, con repertorio n. 156/CSR, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente il Piano Nazionale della Prevenzione per gli anni 2014-2018, recepito con propria deliberazione n. 152 del 23 febbraio 2015, che prevede azioni di promozione dell'adesione consapevole ai programmi vaccinali nella popolazione generale e in specifici gruppi a rischio;

– i “Sistemi di sorveglianza in Emilia-Romagna” contenuti nel sopra citato Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018, in cui si rafforza, fra l’altro, la necessità di consolidare e migliorare i livelli di copertura vaccinali raggiunti e di promuovere la qualità delle vaccinazioni in Emilia-Romagna;

– la Legge Regionale del 25 novembre 2016, n. 19 avente ad oggetto “Servizi Educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000”, che norma il Sistema integrato dei Servizi per la prima infanzia definendo tipologie e caratteristiche di una pluralità di offerte educative e ricreative;

– il comma 2 dell'art. 6 della sopra citata L.R. n. 19/2016 che dispone come requisito di accesso del bambino ai Servizi Educativi e Ricreativi pubblici e privati l'assolvimento degli obblighi vaccinali, a parte eccezioni motivate da accertati pericoli concreti per la salute del bambino in relazione a specifiche condizioni cliniche;

– la propria deliberazione n. 2301 del 21 dicembre 2016 con la quale si approva il documento tecnico “Forme concrete di attuazione dell’obbligo vaccinale come requisito di accesso ai Servizi Educativi e Ricreativi per l’Infanzia pubblici e privati”, al fine di dare attuazione al disposto previsto dal suddetto comma 2, dell'art. 6 della Legge Regionale del 25 novembre 2016, n. 19;

– il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019, approvato con l’Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 19 gennaio 2017, con repertorio n. 10/CSR, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, che evidenzia come obiettivo primario l’armonizzazione delle strategie vaccinali in atto nel Paese, al fine di garantire alla popolazione, indipendentemente dal luogo di residenza, reddito e livello socio-culturale, i pieni benefici derivanti dalla vaccinazione, intesa sia come strumento di protezione individuale che di prevenzione collettiva;

– il Piano Regionale di Prevenzione Vaccinale 2017, approvato con propria deliberazione n. 427 del 5 aprile 2017, che prevede di perseguire con la massima efficacia le strategie vaccinali, nonché di garantire le attività di sorveglianza e controllo delle malattie infettive prevenibili con vaccinazioni, in coerenza con il sopra citato Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019;

– la Legge 31 luglio 2017, n. 119 avente ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”;

– la Circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio V – Prevenzione delle Malattie Trasmissibili e Profilassi Internazionale, Prot. n. 0025233-16/08/2017–DGPRE-P, con la quale vengono fornite le indicazioni operative per l’applicazione del decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, al fine di rendere effettivo l’obbligo vaccinale nei confronti di malattie ad elevata contagiosità e a rischio epidemico, garantendo i necessari interventi di profilassi e livelli adeguati di copertura vaccinale;

– la propria deliberazione n. 693 del 14 maggio 2018 con la quale si implementa nell’anno 2018 il Piano Regionale di Prevenzione Vaccinale 2017, approvato con propria deliberazione n. 427/2017, fornendo le indicazioni relative all’introduzione delle vaccinazioni previste per il 2018;

– la propria deliberazione n. 788 del 28 maggio 2018 con la quale si recepisce l’Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in data 21 dicembre 2017, con repertorio n. 247/CSR, concernente la proroga del Piano Nazionale per la Prevenzione per gli anni 2014-2018 al 31 dicembre 2019 e la rimodulazione dei Piani Regionali della Prevenzione 2014-2018, nonché si stabilisce la proroga al 31 dicembre 2019 del succitato Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018, di cui alla propria deliberazione n. 771/2015, approvando conseguentemente la rimodulazione e la progettazione del Piano in parola per gli anni 2018-2019;

– la Circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Prot. n. 0020546-6/7/2018–DGPRE-P, con la quale vengono fornite le indicazioni operative per l’anno scolastico – calendario annuale 2018-2019 in merito agli adempimenti vaccinali relativi ai minorenni di età compresa tra zero e sedici anni che frequentano le Istituzioni Scolastiche, Formative ed Educative;

Evidenziato che la succitata Legge 31 luglio 2017, n. 119 ha esteso, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati, l’obbligo e la gratuità da 4 a 10 vaccinazioni al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché ha previsto, tra l’altro, che i dirigenti scolastici delle Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione ed i Responsabili dei Servizi Educativi per l’Infanzia, dei Centri di Formazione Professionale Regionale e delle Scuole Private non Paritarie, sono tenuti, all’atto dell’iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie che, per i Servizi Educativi per l’Infanzia e per le Scuole per l’Infanzia, costituisce requisito di accesso;

Rilevato che la suddetta Circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 6 luglio 2018 prevede per l’anno scolastico e il calendario annuale 2018/2019, nelle Regioni e Province Autonome presso le quali è stata istituita un’Anagrafe Vaccinale e si è scelto di anticipare al succitato anno scolastico-calendario annuale l’applicazione della procedura semplificata degli adempimenti vaccinali delineata dall’art. 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 concernente lo scambio dei dati tra scuole ed Aziende USL, la possibilità di presentare, da parte dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dei tutori o dei soggetti affidatari, per i minori indicati negli elenchi con le diciture “non in regola con gli obblighi vaccinali”, “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”, “non ha presentato formale richiesta di vaccinazione”, una dichiarazione sostitutiva che attesti l’effettiva somministrazione delle vaccinazioni non risultanti dall’Anagrafe Regionale Vaccinale ovvero la richiesta di prenotazione delle vaccinazioni non ancora eseguite, effettuata posteriormente al 10 giugno, ferme restando le verifiche sulla veridicità di tale dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679;

Dato atto che la Regione Emilia-Romagna, essendo munita di un’Anagrafe Vaccinale Informatizzata che consente di verificare lo stato vaccinale dei minori, si è avvalsa di tale procedura semplificata per agevolare le famiglie ed ha fornito specifiche indicazioni per consentire lo scambio degli elenchi dei minori;

Dato atto, altresì, che le Aziende USL regionali hanno provveduto a restituire alle Istituzioni Scolastiche/Servizi Educativi/Centri di Formazione Professionale gli elenchi dei minori, opportunamente controllati rispetto agli obblighi vaccinali, secondo quanto previsto dalla Legge n. 119/2017 e relative circolari applicative;

Fermo restando che la suddetta Circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 6 luglio 2018 ribadisce che, per quanto riguarda i Servizi Educativi per l’Infanzia e le Scuole per l’Infanzia, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti non comporta la decadenza dall’iscrizione e i minori potranno frequentare dal momento in cui i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari avranno presentato la documentazione ovvero la dichiarazione sostitutiva con le modalità indicate dalla Circolare stessa;

Considerati i contenuti della nota PG 502056 del 18 luglio 2018 della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare che ribadisce la disponibilità delle Aziende USL regionali a rilasciare gli appuntamenti richiesti ai sensi della succitata Circolare Interministeriale 6 luglio 2018 e a supportare i gestori nella effettuazione delle verifiche delle autodichiarazioni prodotte dai genitori ai sensi della medesima Circolare;

Ritenuto pertanto opportuno, a seguito di quanto sopra esposto, definire le condizioni di ammissione alla frequenza dei Servizi Educativi e delle Scuole per l’Infanzia della Regione Emilia-Romagna dei minori i cui genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari si siano avvalsi della facoltà, prevista dalla Circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 6 luglio 2018, di presentare entro il 10 luglio 2018 una dichiarazione sostitutiva che attesti l’avvenuta vaccinazione, ovvero la richiesta di prenotazione delle vaccinazioni non ancora eseguite, effettuata posteriormente al 10 giugno, di seguito specificate:

a) presentazione del certificato che comprovi la avvenuta vaccinazione: in tale ambito possono fare fede anche i ritorni informativi positivi inviati dalle Aziende USL ai Servizi Educativi e alle Scuole per l’Infanzia che abbiano provveduto a trasmettere alle stesse gli elenchi dei minori i cui genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari avevano prodotto dichiarazione sostitutiva di avvenuta vaccinazione;

b) presentazione della prenotazione per le vaccinazioni non ancora eseguite che fissi un appuntamento per una data successiva a quella di avvio della frequenza;

c) per i casi di presentazione di un appuntamento con data precedente all’inizio della frequenza, l’ammissione alla frequenza deve essere sospesa fino alla data di presentazione del certificato di avvenuta vaccinazione;

d) per i casi di cui al punto b) l’ammissione alla frequenza può avvenire fino alla data dell’appuntamento fissato e può continuare solo a fronte della presentazione, dal primo giorno di frequenza successivo alla data di appuntamento, del certificato di avvenuta vaccinazione. In caso contrario la frequenza deve essere sospesa fino alla presentazione del certificato di avvenuta vaccinazione;

e) i minori per i quali la frequenza viene sospesa possono mantenere la iscrizione; per quanto attiene al pagamento delle relative rette, valgono le determinazioni assunte dai singoli enti gestori, anche tenuto conto di quanto previsto dai Regolamenti Comunali in materia;

Visti:

– la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e successive modifiche;

– la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto applicabile;

– la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;

– la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale” e successive modifiche;

– il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;

– la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 avente per oggetto “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Aggiornamento 2018-2020”, ed in particolare l’Allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020”;

– la determinazione dirigenziale n. 9898 del 26 giugno 2018 avente ad oggetto “Rinnovo degli incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;

Richiamate infine:

– le proprie deliberazioni n. 193 del 27 febbraio 2015, n. 516 dell’11 maggio 2015, n. 628 del 29 maggio 2015, n. 1026 del 27 luglio 2015, n. 2185 del 21 dicembre 2015, n. 2189 del 21 dicembre 2015, n. 56 del 25 gennaio 2016, n. 106 dell’1 febbraio 2016, n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016, n. 1107 dell'11 luglio 2016, n. 1681 del 17 ottobre 2016, n. 2123 del 5 dicembre 2016, n. 2344 del 21 dicembre 2016, n. 3 dell’11 gennaio 2017, n. 121 del 6 febbraio 2017, n. 578 del 5 maggio 2017, n. 52 del 22 gennaio 2018 e n. 1059 del 3 luglio 2018;

– la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni, per quanto applicabile;

– la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto: “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, ed in particolare gli artt. 21 e 22 dell’Allegato A), parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima;

– le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la salute;

A voti unanimi e palesi

 delibera:

1. di definire le condizioni di ammissione alla frequenza dei Servizi Educativi e delle Scuole per l’Infanzia della Regione Emilia-Romagna dei minori i cui genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari si siano avvalsi della facoltà, prevista dalla Circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 6 luglio 2018, di presentare entro il 10 luglio 2018 una dichiarazione sostitutiva che attesti l’avvenuta vaccinazione, ovvero la richiesta di prenotazione delle vaccinazioni non ancora eseguite, effettuata posteriormente al 10 giugno, di seguito specificate:

a) presentazione del certificato che comprovi la avvenuta vaccinazione: in tale ambito possono fare fede anche i ritorni informativi positivi inviati dalle Aziende USL ai Servizi Educativi e alle Scuole per l’Infanzia che abbiano provveduto a trasmettere alle stesse gli elenchi dei minori i cui genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari avevano prodotto dichiarazione sostitutiva di avvenuta vaccinazione;

b) presentazione della prenotazione per le vaccinazioni non ancora eseguite che fissi un appuntamento per una data successiva a quella di avvio della frequenza;

c) per i casi di presentazione di un appuntamento con data precedente all’inizio della frequenza, l’ammissione alla frequenza deve essere sospesa fino alla data di presentazione del certificato di avvenuta vaccinazione;

d) per i casi di cui al punto b) l’ammissione alla frequenza può avvenire fino alla data dell’appuntamento fissato e può continuare solo a fronte della presentazione, dal primo giorno di frequenza successivo alla data di appuntamento, del certificato di avvenuta vaccinazione. In caso contrario la frequenza deve essere sospesa fino alla presentazione del certificato di avvenuta vaccinazione;

e) i minori per i quali la frequenza viene sospesa possono mantenere la iscrizione; per quanto attiene al pagamento delle relative rette, valgono le determinazioni assunte dai singoli enti gestori, anche tenuto conto di quanto previsto dai Regolamenti Comunali in materia;

2. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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