n. 59 del 06.04.2012 (Parte Seconda)

Circolare prot. PG/2012/0079948 del 28 marzo 2012

Circolare esplicativa relativa al Protocollo d’intesa tra Regione Emilia-Romagna e le Prefetture dell’Emilia-Romagna per l’attuazione della Legge regionale n. 11/2010 (Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata) 

Premessa

Il 5 marzo 2012, alla presenza del Ministro dell’Interno Anna Maria Cancellieri, è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa tra Regione Emilia-Romagna e le Prefetture dell’Emilia-Romagna per l’attuazione della Legge regionale n. 11/2010 “Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata”.

Con l’attuazione della normativa regionale la Regione Emilia-Romagna intende definire forme di cooperazione con lo Stato, le altre Amministrazioni pubbliche e le parti sociali per la promozione dell’ordinata convivenza e della legalità contro i fenomeni di infiltrazione mafiosa, del lavoro irregolare, dell’usura e dei comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata.

Il Protocollo d’intesa determina l’attuazione dell’articolo 12 [1], comma 3, della Legge regionale 11/2010, relativo all’efficacia del permesso di costruire che integra la Legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (“Disciplina generale dell’edilizia”).

La norma prevede che l’inizio dei lavori (relativi all’intervento oggetto del permesso di costruire) non potrà avvenire prima che il committente o il responsabile dei lavori abbia trasmesso all’ente competente una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della documentazione di cui all’articolo 90, comma 9, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché la documentazione attestante l’insussistenza delle condizioni di cui all’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (“Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere”) - oggi ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”) - nei confronti delle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori oggetto del suddetto permesso di costruire.

In sintesi, la norma regionale ha introdotto un regime preordinato alla maggiore tutela delle condizioni di idoneità tecnico-professionale, rilevanti ai fini della sicurezza e della legalità nei cantieri in cui operano le imprese esecutrici dei lavori.

Ambito e modalità di applicazione della norma

L’articolo 12 della Legge regionale n. 11/2011 si inserisce nell’ambito del procedimento amministrativo finalizzato all’eventuale rilascio del permesso di costruire ai sensi degli articoli 12 e seguenti della Legge regionale n. 31/2002. Ciò avviene mediante la previsione di alcuni obblighi posti in capo al soggetto interessato al rilascio del suddetto titolo edilizio.

Più precisamente, il soggetto interessato, cioè il committente o il responsabile dei lavori, dovrà verificare:

1) l’idoneità tecnica di cui all’articolo 90, comma 9, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 81 del 2008, ed inviare al Comune, prima dell’inizio dei lavori, una dichiarazione attestante tale avvenuta verifica;

2) la documentazione attestante l’insussistenza delle condizioni di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, attualmente ai sensi dell’art. 67 del DLgs n. 159/2011, nei confronti delle imprese esecutrici dei lavori oggetto del permesso di costruire ed inviare al Comune il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con la dicitura antimafia o, in alternativa, quello rilasciato direttamente dalle Prefetture.

Di conseguenza, sempre ai fini di cui al precedente punto 2), l’articolo 3 dell’allegato Protocollo prevede l’impegno da parte delle Prefetture ad ammettere, fra i soggetti legittimati a richiedere la documentazione attestante l’insussistenza delle condizioni di cui all’articolo 67 del DLgs 6 settembre 2011 n. 159, anche le imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori oggetto del permesso di costruire nel settore dell’edilizia privata, rilasciato dai Comuni del territorio emiliano-romagnolo.

A questo proposito, il Protocollo prevede l’impegno per le Prefetture a rilasciare la suddetta documentazione secondo le condizioni e le modalità indicate nell’articolo 3, comma 2 del DPR 252/1998 e comunque ai sensi delle leggi al momento vigenti.

Qualora l’impresa esecutrice dei lavori edilizi si rivolga ad una Prefettura avente sede fuori della regione Emilia-Romagna dovrà precisare che la richiesta è presentata in virtù del presente Protocollo.

Il committente o il responsabile dei lavori, in alternativa alla documentazione attestante l’insussistenza delle condizioni di cui all’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 ed oggi ai sensi dell’articolo 67, DLgs n. 159/2011, in capo all’impresa che dovrà eseguire i lavori, ha facoltà di produrre (ai sensi dell’articolo 6 del DPR 252/1998), le certificazioni o attestazioni della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura che riportino in calce apposita dicitura “antimafia” e vengano rilasciate direttamente dalle Camere di Commercio, anche per via telematica e secondo le modalità già previste dai suddetti enti; tali certificazioni si intendono equiparate alle comunicazioni della Prefettura che attestano l’insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui al già citato articolo 67 del DLgs 159/2011.

Il Protocollo prevede inoltre che, in alternativa al committente, anche il legale rappresentante dell’impresa esecutrice dei lavori abbia facoltà di inviare la suddetta documentazione antimafia direttamente al Comune che ha rilasciato il permesso di costruire. Ovviamente, qualora l’impresa esecutrice provveda ad inviare detta documentazione direttamente al Comune dovrà indicare gli estremi identificativi del permesso di costruire.

In relazione agli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione perseguiti con la Legge regionale 26 novembre 2010, n. 11, si precisa che sono tenute a richiedere la documentazione di cui sopra le imprese affidatarie ed esecutrici di lavori di importo pari o superiore ad Euro 70.000,00.

Per lavori di importo inferiore ad Euro 70.000,00 è sufficiente che l’imprenditore, ovvero il legale rappresentante dell’impresa, produca apposita dichiarazione, resa ai sensi di legge, con la quale attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67, DLgs 159/2011, secondo le modalità di cui all’articolo 5 del DPR 252/1998. L’invio di tale documentazione tramite il committente o il responsabile dei lavori, ovvero direttamente da parte dell’impresa al Comune, dovrà indicare gli estremi identificativi del permesso di costruire.

Attività di controllo

Nell’ambito dei controlli a campione previsti ai sensi della Legge regionale n. 31/2002 da parte del Comune, potrà essere effettuata anche la verifica di veridicità delle dichiarazioni sopraindicate. Tale verifica verrà espletata attraverso l’inoltro di una richiesta da parte del Comune stesso alla Prefettura-UTG competente per territorio, segnalando che la stessa è effettuata in attuazione del presente Protocollo.

Qualora, anche a seguito di comunicazioni da parte della Prefettura-UTG, emergano a carico delle imprese esecutrici cause ostative al rilascio della certificazione antimafia (ai sensi dell’articolo 5 del DPR 252/1998), il Comune procederà all’immediata sospensione dell’efficacia del permesso di costruire e quindi dei lavori, fino alla presentazione da parte del committente della documentazione prevista dall’articolo 12, comma 3 della Legge regionale n. 11/2010.

Entrata in vigore

Il citato Protocollo sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e decorsi i trenta giorni dalla data di pubblicazione entreranno in vigore le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 3 della Legge regionale n. 11/2010.

La validità del Protocollo è di due anni dalla data di sottoscrizione.

L’Assessore 

Gian Carlo Muzzarelli 

All.: Protocollo d’intesa

[1] Art. 12

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Efficacia del permesso di costruire

1. L’efficacia del permesso di costruire di cui agli articoli 12 e seguenti della Legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell’edilizia) è sospesa ed i lavori non possono essere avviati fin tanto che il committente o il responsabile dei lavori non abbia trasmesso all’ente competente una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della documentazione di cui all’articolo 90, comma 9, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale può stabilire ulteriori verifiche delle condizioni di idoneità tecnico professionale, rilevanti ai fini della sicurezza nei cantieri in cui operano le imprese esecutrici dei lavori. Tali verifiche sono individuate, in conformità con le disposizioni vigenti in materia, secondo criteri di congruità, proporzionalità ed adeguatezza, anche in relazione alla dimensione dei cantieri ovvero alla particolare pericolosità di lavori così come definiti ai sensi della Legge regionale n. 2 del 2009.

3. L’efficacia del permesso di costruire è altresì sospesa, con i medesimi effetti di cui al comma 1, fin tanto che il committente o il responsabile dei lavori non abbia trasmesso all’ente competente la documentazione attestante l’insussistenza delle condizioni di cui all’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), nei confronti delle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori oggetto del suddetto permesso di costruire. L’entrata in vigore di tale disposizione è subordinata alla sottoscrizione da parte della Regione di un accordo con le Amministrazioni statali e le Amministrazioni pubbliche competenti, in merito alle modalità di richiesta e di rilascio della documentazione di cui al presente comma, secondo criteri di adeguatezza e semplificazione, e alla pubblicazione del suddetto accordo nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

4. Il comma 1 si applica agli interventi edilizi per i quali la domanda per il rilascio del permesso di costruire sia presentata dopo l’entrata in vigore della presente legge. La disposizione di cui al comma 3 si applica agli interventi edilizi per i quali la domanda sia presentata decorsi i trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BURERT dell’accordo, di cui al medesimo comma 3.

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