n. 58 del 14.04.2010 Periodico (Parte Seconda)

Concessione derivazione acque pubbliche dal Rio Grande con procedura ordinaria ad uso ittico e forza motrice in comune di Villa Minozzo località Garfagno-Minozzo - pratica n.15 – codice procedimento RE09A0014

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

per i motivi indicati in premessa:

a) di rilasciare ai sigg.ri Fontana Bruno - codice fiscale FNT BRN 26A02 L969I, Fontana Giovanni – codice fiscale FNT GNN 31S06 L969R, Fontana Mario codice fiscale FNT MRA 29R01 L969L, residenti in via La Rocca n.6 – Minozzo - Villa Minozzo (RE), la concessione a derivare acqua pubblica dal Rio Grande in località Garfagno-Minozzo del Comune di Villa Minozzo, da destinarsi ad uso ittico e forza motrice per mulino da cereali azionato a scopo didattico-ricreativo;

b) di fissare la quantità d’acqua prelevabile pari ad una portata massima di Mod.0,3 (l/s 30) e media di Mod.0,168 (l/s 16,8), nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante del presente atto;

c) di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2015;

(omissis)

Estratto del Disciplinare

(omissis)

Articolo 1

Quantità dell’acqua da derivare e destinazione d’uso della stessa

La quantità di acqua pubblica da derivare dal Rio Grande in località Garfagno-Minozzo, è determinata nella misura massima di Mod.0,3 (l/s 30) e media di Mod.0,168 (l/s 16,8), per il volume annuo di mc 529’805.

L’acqua è concessa per uso ittico e forza motrice per mulino da cereali azionato a scopo didattico-ricreativo, con salto pari a m.10 (dislivello misurato da pelo acqua della vasca di carico alla quota di rilascio) e potenza nominale media di kw 1,65.

Articolo 2

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa e modalità di esercizio della derivazione

La presa avviene dal Rio Grande mediante sbarramento parziale mobile e canale in sponda sx del medesimo Rio, alla quota di m 830 s.l.m.

Il canale derivatore ha larghezza media di cm 70 e profondità di cm 40. La sua quota di fondo è mantenuta più alta di cm 6 rispetto alla quota di fondo del Rio per garantire il rilascio del DMV definito al successivo art.3.

Dopo un percorso di m 98, il canale si immette in un pozzetto provvisto di stramazzo rettangolare e dispositivo di sfioro laterale a due quote per la calibratura delle portate nei vari periodi dell’anno.

Dal pozzetto l’acqua è convogliata in un condotto di cemento Ø cm 30 completamente interrato, per mezzo del quale giunge alla prima vasca di allevamento. A mezzo di luci a stramazzo l’acqua passa nella seconda vasca ittiogenica e poi nella vasca di carico del mulino (gora).

La restituzione nel Rio Grande avviene a mezzo di conduttura Ø cm 30 alla distanza di m 200 o m 230 dalla presa, a seconda dell’utilizzo solo ittico oppure ittico e forza motrice, alla quota di m 800 s.l.m.

Il punto di presa è ubicato nel Comune di Villa Minozzo (RE), loc. Garfagno-Minozzo, in corrispondenza del terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio 31, mapp.549, proprietà della ditta concessionaria, coordinate UTM X=1613258,07; Y=4912203,60.

Le opere di cui al presente punto sono descritte negli elaborati tecnici:

A1 cartografia ed elaborati grafici;

B1 Relazione e documentazione varia;

che, vistati dal Dirigente Professional, si allegano al presente Atto, di cui formano parte integrante e sostanziale.

Articolo 3

Deflusso minimo vitale

Al fine di garantire la tutela dell’ecosistema fluviale, la portata da lasciar defluire in alveo a valle della sezione di prelievo (DMV) è fissata in l/sec 4 pari a m3/sec 0.004 in ottemperanza dei principi generali e dei criteri stabiliti nel Piano di Tutela delle Acque, adottato con Deliberazione Consiglio Regionale N. 633 del 22/12/2004 e approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21/12/2005.

Tenuto conto che, in base alla normativa vigente il DMV viene attualmente definito sulla base della sola componente idrologica e che i parametri correttivi della componente morfologica-ambientale del DMV verranno definiti ed applicati entro il 31/12/2016, il valore del DMV sopra riportato potrà subire variazioni anche in aumento, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione.

Articolo 4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

L’utilizzo di prodotti alimentari e di medicinali per l’allevamento ittico deve essere fatto assicurando che le caratteristiche qualitative del corpo idrico nel punto in cui vengono scaricate le acque (dopo il loro utilizzo nell’impianto ittico) siano mantenute uguali a quelle presenti a monte delle opere di presa.

Il concessionario è obbligato a collocare in maniera visibile per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo, in corrispondenza di ogni punto di presa il cartello identificativo della concessione non appena questo gli sia consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato degli stessi.

Nell’esercizio del prelievo è fatto divieto di effettuare nell’alveo dei corsi d’acqua interessati escavazioni, buche e sbarramenti nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l’argine e le sponde.

In caso di inosservanza di tale divieto si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia Idraulica di cui agli artt. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n. 523. La ditta concessionaria sarà, in ogni caso, tenuta a riparare a sua cura e spese ed, in conformità alle disposizioni del Servizio, gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde ed alle pertinenze dei corsi d’acqua medesimi.

È vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto delle presente concessione. L’inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Sono a carico del concessionario l’esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell’ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

L’Autorità Sanitaria preposta al controllo igienico delle acque può vietare il prelievo delle stesse qualora motivazioni di carattere igienico-sanitario lo rendessero necessario.

In ogni caso l’osservanza delle condizioni imposte dal presente disciplinare di concessione non esime da responsabilità il Concessionario che provochi inquinamento delle acque.

(omissis)

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