n.317 del 24.10.2016 (Parte Seconda)

Piano di controllo della volpe per il territorio di Ravenna. Periodo 2016-2020

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

  • la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare l’art. 19 che attribuisce alle Regioni la facoltà di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, a condizione che il competente Istituto Nazionale per la fauna Selvatica (INFS), ora Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), abbia verificato l’inefficacia della messa in atto di metodi ecologici; il medesimo articolo prevede inoltre che tali piani vengano attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Amministrazioni provinciali che possono avvalersi di proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio;
  • la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”;
  • la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:

  • n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;
  • n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta Legge Regionale n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE”;

Richiamato in particolare l’art. 16 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come da ultimo modificato dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016, a norma del quale:

  • la Regione, ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 157/1992 provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;
  • nei Parchi e nelle Riserve Naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco e sotto la diretta sorveglianza dell’Ente Parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite agli articoli 35, 36, 37 e 38 della L.R. n. 6/2005;
  • la Regione, qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei metodi ecologici per il controllo della fauna selvatica, può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, individuando le specie oggetto dei controlli e determinando il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti, nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città Metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati nel citato art. 19 della Legge n. 157/1992 o da operatori all’uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città Metropolitana di Bologna;

Dato atto che la Provincia di Ravenna, al fine di mitigare l’impatto della specie sulla fauna selvatica nelle zone di “produzione della fauna” oltre che per la salvaguardia degli argini e, anche se in misura minore, sugli allevamenti di animali domestici di bassa corte, in data 29 dicembre 2014, ha prorogato il proprio piano di controllo della volpe 2010-2014 fino all'approvazione del “nuovo piano quinquennale”;

Visto il “Piano di controllo della volpe per il periodo 2016-2019”, corredato del relativo Studio di incidenza di cui alla L.R. n. 7/2004, predisposto dal Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna;

Visti inoltre:

  • il parere favorevole espresso da ISPRA, con nota prot. n. 36664/T-A17 in data 20 giugno 2016, trattenuto agli atti del predetto Servizio con protocollo PG/2016/494107 del 28 giugno 2016 subordinato al recepimento di alcune prescrizioni inserite nel piano oggetto del presente atto;
  • l’esito positivo della “Valutazione di incidenza” espressa ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 e della deliberazione di Giunta regionale n. 1191/2007 dal competente Servizio regionale Aree Protette, Foreste e Sviluppo della montagna con nota NP/2016/11560 in data 8 giugno 2016, nella quale vengono altresì indicate alcune prescrizioni anch’esse recepite nel piano oggetto del presente atto;

Ritenuto, per quanto sopra riportato, di provvedere all’approvazione del “Piano di controllo della volpe per il territorio di Ravenna - Periodo 2016-2020”, nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

  • n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
  • n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
  • n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi,

delibera:

  1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, il “Piano di controllo della volpe per il territorio di Ravenna. Periodo 2016 - 2020”, nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
  2. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.
application/pdf ALLEGATO 1 - 1.2 MB

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