n. 121 del 03.08.2011 periodico (Parte Seconda)

Esito della procedura di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 2355 kwp, sito in Via Brandoli Levante, in comune di San Prospero (MO) - D.Lgs 387/03, L.R. 26/04, DM 10/9/2010. Proponente Renience Srl

La Provincia di Modena, autorità competente per il procedimento di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza 2355 kWp, da realizzare in Via Brandoli Levante, nel Comune di San Prospero, comunica quanto segue.

Con la determinazione n. 253 del 29/6/2011, il Dirigente del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali integrati, ing. Alberto Pedrazzi, visti i pareri favorevoli degli Enti della Conferenza di Servizi in merito al progetto, determina:

1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 12 del DLgs. 387/03 la società Renience Srl, con sede legale in Via Marconi n. 52 in comune di Desenzano del Garda (BS), alla realizzazione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 2355 kW, da realizzare Via Brandoli Levante, in Comune di San Prospero (MO), in conformità agli elaborati tecnici elencati in premessa e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel paragrafo “4. Prescrizioni” del documento “Esito dei lavori della Conferenza di Servizi” (Allegato A);

2) di stabilire che la presente autorizzazione comprende:

  • autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (DLgs 387/03);
  • permesso di costruire (L.R. 31/02);
  • parere di competenza in merito agli interventi che interessano il Canale Consorziale Vallizza, da parte del Consorzio della Bonifica Burana;
  • nulla osta alla connessione elettrica da parte del gestore della rete.

3) di stabilire che il documento “Esito dei lavori della Conferenza di Servizi” (Allegato A) è allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

4) di stabilire che ai sensi dell’art. 12, comma 4 del D.lgs. 387/03, il soggetto esercente è tenuto alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto;

5) di dare atto che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n.99/08 e s.m.i. (Testo integrato delle connessioni attive – TICA), l’impianto di rete per la connessione, ossia il tratto di elettrodotto dalla cabina di consegna al punto di allacciamento alla rete elettrica esistente, nonché la cabina elettrica di consegna, una volta realizzati e collaudati, saranno ceduti ad ENEL Distribuzione Spa prima della messa in servizio e pertanto:

a. rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;

b. l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di rete è automaticamente volturata ad ENEL Distribuzione Spa, in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame;

c. l’obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto, come previsto ai sensi dell’art. 12 del DLgs 387/03, non riguarda l’impianto di rete per la connessione, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica.

6) di subordinare la validità dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto al perfezionamento, presso il competente Ufficio delle Dogane, degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;

7) di stabilire che, prima dell’inizio dei lavori di costruzione dell’elettrodotto di allacciamento dell’impianto alla linea elettrica esistente, il proponente dovrà acquisire il necessario nulla osta da parte del Ministero dello Sviluppo economico – Comunicazioni ed inviarne copia all’Unità Operativa VIA della Provincia di Modena;

8) di stabilire che, nel rispetto delle norme in materia edilizia ai sensi della L.R. 31/02, il proponente è tenuto a trasmettere le comunicazioni di inizio e di fine dei lavori ai competenti uffici dell’amministrazione comunale e per conoscenza all’Unità Operativa VIA della Provincia di Modena, entro 15 giorni dall’inizio e dalla fine effettive dei lavori;

9) di stabilire che, al termine dei lavori di realizzazione dell’impianto, il sig. Umberto Bianchi dovrà presentare all’Unità Operativa VIA della Provincia di Modena un “Certificato di Regolare Esecuzione” a firma di tecnici abilitati, individuati dalla Società medesima, che attesti la conformità dello stato finale dello stesso al progetto approvato in esito alla Procedura Unica di autorizzazione ed alle relative prescrizioni;

10) di dare atto che la presente autorizzazione viene rilasciata fatti salvi eventuali diritti di terzi;

11) di trasmettere copia del presente atto alla società proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi, ad ENEL Distribuzione SpA ed alla Regione Emilia-Romagna.

A norma dell’art. 3, quarto comma, della legge 241/90, il presente atto è impugnabile con ricorso giudiziario avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione, oppure con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o di notificazione.

Il testo completo del presente atto è consultabile sul sito web della Provincia di Modena:www.provincia.modena.it - Temi: Ambiente - Autorizzazione Unica impianti per la produzione di energia elettrica (<50MW) - Procedimenti conclusi.

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