n.226 del 26.08.2015 periodico (Parte Seconda)

Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna e Esercito Italiano al fine di sviluppare e rafforzare sinergie tra il Servizio Sanitario regionale ed il Servizio Sanitario degli Enti Militari facenti capo al Comando delle Forze Operative Terrestri

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti gli articoli 183, 209, 211, 212, 213 e 545 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 “Codice dell’ordinamento militare”, con i quali vengono previsti specifici obblighi di aggiornamento del personale sanitario appartenente alle Forze armate e la possibilità di stipulare accordi con permute di materiali e prestazioni con soggetti pubblici e privati;

Viste le seguenti direttive:

- Direttiva applicativa del Capo di Stato Maggiore della Difesa SMD-L Direttiva SMD –L022 “Formazione sanitaria interforze”, edizione maggio 2005;

- Direttiva dello Stato Maggiore dell’Esercito – RIF/COE – Ufficio dottrina e lezioni apprese sul “sostegno sanitario di aderenza nelle CRO’S”, edizione 2011;

- Direttiva SME – RIF COE: “La Formazione del personale sanitario e dei soccorritori militari dell’esercito da immettere nei teatri operativi”, edizione 2012;

- Direttiva applicativa del Capo di Stato Maggiore della Difesa SMD-L-027, edizione 2013, avente ad oggetto “Condizioni e modalità per la stipula e l’esecuzione di convenzioni e contratti tra il Ministero della Difesa con soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali e prestazioni”;

- Direttiva dello SME_UG CRA E.I. “Le permute in ambito E.I.: norme e procedure”, edizione 2013;

- Direttiva Stato Maggiore Esercito – Dipartimento Impiego del Personale “La formazione avanzata per il personale militare - Linee guida”, edizione 2013;

Tenuto conto del Codice deontologico della federazione degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, art. 19, edizione 2014 che definisce obblighi di aggiornamento e formazione professionale permanente;

Considerato che, in data 15 luglio 2014, da parte del Comando delle Forze Operative Terrestri è’ stata manifestata l’esigenza, per gli operatori sanitari militari, di confrontarsi con la realtà della sanità civile, al fine di verificare adeguatezza, efficacia e attualità di procedure, tecniche e professionalità delle proprie risorse umane, quando impiegate in condizioni estreme e di emergenza, anche sul territorio nazionale;

Verificato che la Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali e per l’Integrazione ha dichiarato la propria disponibilità ad accogliere la suddetta richiesta di partnership, precisando che la stessa debba essere opportunamente inquadrata dalla definizione di un protocollo di intesa che stabilisca intenti, obiettivi e procedure;

Considerato che appartiene ad entrambe le Istituzioni, Regione Emilia-Romagna e Esercito italiano, attraverso i rispettivi sistemi sanitari, una responsabilità nei confronti della collettività, che si concretizza sia in azioni specifiche nei rispettivi ambiti che in interventi congiunti;

Preso atto che tra questi ambiti, uno dei principali è rappresentato dalle grandi emergenze che si dovessero verificare sul territorio regionale, nelle quali i rispettivi sistemi sanitari sarebbero impegnati, e per le quali anche il personale sanitario militare, per operare al meglio, deve conoscere le modalità organizzative ed i protocolli clinici in uso nei presidi ospedalieri e nelle altre strutture sanitarie della Regione;

Valutato che:

  • il personale sanitario militare adeguatamente addestrato può rappresentare una risorsa aggiuntiva del Servizio sanitario regionale;
  • il personale sanitario militare può mantenere ed accrescere le proprie “clinical competence” e abilità solo lavorando con continuità in situazioni cliniche complesse e variegate, simili a quanto potrebbe dover affrontare negli scenari operativi, che non si riscontrano nell’attività medica di routine normalmente svolta;

Considerato che le strutture del Servizio sanitario regionale rappresentano la sede ideale per accrescere e mantenere le predette competenze cliniche ed assistenziali del personale sanitario militare, competenze da riversare a beneficio delle collettività in cui essi sono chiamati ad operare;

Ritenuto che la collaborazione tra il sistema sanitario appartenente all’Esercito italiano e le strutture sanitarie del Servizio sanitario regionale della Regione Emilia-Romagna rappresenta una sinergia che concretizza economie di gestione e aumento dei benefici per la collettività, incrementando le competenze e le risorse sanitarie in ambito dell’emergenza urgenza ed in caso di calamità pubblica;

Rilevata, quindi, l’opportunità di regolare la collaborazione in questione attraverso un Protocollo d’intesa il cui schema, in allegato, è parte integrante alla presente deliberazione;

Visti e richiamati:

- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517“ e successive modifiche;

- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale“ e successive modifiche, e nello specifico l’art. 1 comma 2, lettera m) di tale norma che esprime il principio ispiratore di leale collaborazione con le altre Regioni e con lo Stato, attraverso la promozione delle opportune forme di coordinamento;

Richiamate altresì:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;

le proprie deliberazioni:

- n. 1057/2006, n. 1663/2006, n. 1511/2011, 193/2015 e n. 335/2015;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche e integrazioni;

  • il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 22;
  • le proprie deliberazioni n. 1621/2013 ”Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33” e n. 57/2015 “Programma per la trasparenza e l’integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017”;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute

A voti unanimi e palesi

delibera:

  1. di approvare lo schema di Protocollo d’intesa, da stipulare tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero della Difesa, allegato quale parte integrante alla presente deliberazione;
  2. di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale di sottoscrivere il Protocollo d’intesa medesimo apportando allo stesso le eventuali modifiche non sostanziali qualora si rendessero necessarie;
  3. di dare atto che le attività assicurate dalle parti di cui al punto 1) si svolgono in regime di parità economica, senza ulteriori oneri a carico delle medesime;
  4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna e Ministero della Difesa finalizzato a sviluppare e rafforzare sinergie tra il Servizio Sanitario degli Enti Militari presenti in Emilia-Romagna e il Servizio Sanitario Regionale

Richiamati

- la Legge 23 dicembre 1978, n.833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;

- la Legge 225 del 24/2/1992: Istituzione del servizio nazionale di protezione civile;

- gli art. 183 (rapporti con SSN), 209, 212, 213 (attività di personale sanitario) e 545 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 “Codice dell’ordinamento militare”, che autorizza il Ministro della Difesa a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali e prestazioni con soggetti pubblici e privati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n.185;

- la Direttiva applicativa del Capo di Stato Maggiore della Difesa SMD-L Direttiva SMD –L022 “Formazione sanitaria interforze” edizione maggio 2005;

- la Direttiva dello Stato Maggiore dell’Esercito – RIF/COE – Ufficio dottrina e lezioni apprese sul “sostegno sanitario di aderenza nelle CRO’S” edizione 2011;

- la Direttiva SME – RIF COE: “La Formazione del personale sanitario e dei soccorritori militari dell’esercito da immettere nei teatri operativi”. Edizione 2012;

- la Direttiva applicativa del Capo di Stato Maggiore della Difesa SMD-L-027 ed.2013, avente ad oggetto “Condizioni e modalità per la stipula e l’esecuzione di convenzioni e contratti tra il Ministero della Difesa con soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali e prestazioni”;

- la direttiva dello SME _ UG CRA E.I.“Le permute in ambito E.I.: norme e procedure” Ed. 2013.

- Il Codice deontologico della federazione degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, art. 19, ed. 2014.

- La Direttiva Stato Maggiore Esercito – Dipartimento Impiego del Personale “La formazione avanzata per il personale militare - Linee guida”. Edizione 2013;

- La “Direttiva per la Formazione sanitaria interforze". dello Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato Generale Sanità Militare Edizione 2014;

- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517“ e successive modifiche;

- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale“ e successive modifiche;

- il Libro Bianco della Difesa, approvato dal Consiglio Supremo di Difesa il 21 aprile u.s., che prevede:

  • al cap. 3 comma 81. come quarta missione delle Forze Armate il concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e nello svolgimento di compiti specifici in circostanze di pubblica calamità ed in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza;
  • al cap. 5 comma 112. che è posta in capo alla Difesa l’attività di assistenza umanitaria e supporto in caso di calamità sia a livello nazionale sia all’estero;
  • al cap. 8 comma 255. lo sviluppo di rapporti di collaborazione e relazioni amicali tra Comunità militare e Regioni, Province e Comuni, sanciti anche da accordi o protocolli di intesa;
  • al cap. 10 comma 294. qualifica le proprie disposizioni come direttiva ministeriale nei confronti delle Amministrazioni della Difesa, disponendo pertanto che gli obiettivi in esso contenuti, quando riconosciuti raggiungibili a normativa vigente, debbano essere immediatamente perseguiti;

Premesso che

  • Da parte del Comando delle Forze Operative Terrestri è’ stata manifestata l’esigenza, per gli operatori sanitari militari, di confrontarsi con la realtà della sanità civile, al fine di verificare adeguatezza, efficacia e attualità di procedure, tecniche e professionalità delle proprie risorse umane, quando impiegate in condizioni estreme e di emergenza, anche sul territorio nazionale;
  • La Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali e per l’Integrazione ha dichiarato la propria disponibilità ad accogliere la suddetta richiesta di partnership, inquadrando opportunamente la stessa con la definizione di un protocollo di intesa che stabilisca intenti, obiettivi e procedure

Ricordato che

  • Entrambe le Istituzioni hanno una responsabilità nei confronti della collettività, che si concretizza in azioni specifiche nei rispettivi ambiti e in interventi congiunti, di cui uno dei principali è rappresentato dalle grandi emergenze che si dovessero verificare sul territorio di competenza;
  • il personale sanitario militare, adeguatamente addestrato, può rappresentare una risorsa aggiuntiva del sistema sanitario regionale;
  • Le strutture del sistema sanitario regionale rappresentano la sede ideale per accrescere e mantenere le competenze cliniche del personale sanitario militare, che vanno a beneficio della collettività in cui essi sono chiamati ad operare; 

Inoltre, la collaborazione tra il servizio sanitario dei reparti del Ministero della Difesa e le strutture sanitarie della Regione Emilia-Romagna può rappresentare una sinergia virtuosa che concretizza economie di gestione, ampliando contemporaneamente le disponibilità per i cittadini e sfruttando tutti i possibili ambiti di collaborazione interdisciplinare.

precisato che

  • Il personale sanitario militare, per operare al meglio nelle situazioni di emergenza che dovessero verificarsi sul territorio regionale, deve conoscere le modalità organizzative e i protocolli clinici delle aziende sanitarie emiliano-romagnole;
  • il personale sanitario militare può mantenere e accrescere la propria “clinical competence” solo lavorando a contatto con situazioni cliniche complesse e diversificate, simili a quelle che si troverà ad affrontare negli scenari operativi e non piuttosto nell’attività medica ordinariamente svolta;
  • occorre dare una risposta alla esigenza di aggiornare ed integrare le capacità tecnico-professionali del personale sanitario militare per poter affrontare in maniera adeguata ed efficiente l’emergenza nella frequenti operazioni militari e sul territorio nazionale, per possibili eventi catastrofici naturali e non, purtroppo sempre più attuali; 

tutto ciò premesso

tra

la Regione Emilia-Romagna Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali e per l’Integrazione a, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n.52,, rappresentata dal Presidente della Regione Emilia-Romagna

e

il Ministero della Difesa rappresentato dal Ministro della Difesa nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto

La premessa fa parte integrante del presente Protocollo d’Intesa, che regola la collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero ella Difesa al fine di sviluppare e rafforzare sinergie tra il Servizio sanitario regionale ed il Servizio sanitario degli Enti militari. 

Art. 2

Obiettivi

Gli obiettivi condivisi che si intendono perseguire attraverso il presente Protocollo di intesa sono i seguenti;

  • sviluppare e consolidare sinergie e collaborazioni tra le strutture del servizio sanitario regionale e le corrispettive militari;
  • incrementare la professionalità e competenza clinica degli ufficiali medici e sottufficiali infermieri; organizzare attività di formazione teorica e addestramento pratico del personale sanitario militare e civile che, sempre più spesso, si trova impegnato a condividere operazioni di soccorso e per tutte le altre possibili attività di maxiemergenza;
  • costituire, nel tempo, un nucleo consolidato di operatori sanitari esperti nella gestione delle emergenze, da utilizzare a beneficio della collettività in caso di calamità sul territorio regionale;
  • accrescere l’efficacia e l’efficienza dello strumento sanitario militare a vantaggio di una migliore protezione sanitaria nei teatri operativi;
  • implementare la competenza clinica certificata in emergenza/
urgenza;
  • sviluppare sinergie finalizzate alla promozione delle attività di donazione di organi ed emocomponenti. 

Art. 3

Impegni delle parti

La Regione Emilia-Romagna si impegna, attraverso la definizione della specifica progettualità, di cui all’articolo seguente, a:

  • promuovere percorsi di addestramento per il personale sanitario militare in materia di emergenza/urgenza, presso le strutture deputate del servizio sanitario regionale, che li integrano con questa finalità nei loro contratti assicurativi, per i rischi che possono derivare dall’attività svolta;
  • realizzare, a seguito di valutazione delle competenze acquisite nella fase di addestramento, una fase di tutoraggio nelle strutture del servizio sanitario regionale;
  • mettere a disposizione strutture didattiche per lo svolgimento di corsi/ lezioni/ seminari/ esercitazioni;
  • favorire sinergie finalizzate all’ottimizzazione di percorsi di medicina preventiva.

Il Ministero della Difesa si impegna a:

  • rendere disponibile il personale sanitario militare per situazioni di emergenza e pubblica calamità che dovessero verificarsi nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
  • mettere a disposizione, nelle medesime circostanze, propri mezzi e materiali sanitari, fermi restando eventuali impegni istituzionali precedentemente assunti;
  • mettere a disposizione strutture e personale militare per addestramento di personale della Regione Emilia-Romagna finalizzato a operare in contesti e condizioni particolari (ad es. protezione NBCR -Nucleare, Biologica, Chimica, Radiologica – o situazioni non permissive);

Entrambe le parti concordano di promuovere congiuntamente campagne di donazione di organi ed emocomponenti, le cui modalità di dettaglio saranno definite in sede di accordi locali.

Entrambe le parti concordano di promuovere congiuntamente iniziative di educazione a stili di vita adeguati a mantenere/migliorare lo stato di salute della popolazione;

Si conviene che gli impegni predetti si realizzino in regime di parità economica, in assenza di costi per le parti contraenti, identificando in un beneficio per la collettività l’incremento delle competenze e delle risorse sanitarie in ambito di emergenza-urgenza e pubblica calamità, il miglioramento dello stato di salute complessivo e la sensibilizzazione diffusa alla donazione di organi ed emocomponenti. 

Art. 4

Modalità operative

Gli obiettivi concordati nel presente protocollo di intesa saranno raggiunti attraverso la definizione di una specifica progettualità, nella quale saranno individuati gli ambiti e le modalità della collaborazione, da riportare in uno schema tipo di convenzione, da stipularsi fra i singoli reparti militari e ciascuna azienda sanitaria emiliano-romagnola che si renderà disponibile all’iniziativa.

Allo scopo di dare attuazione al presente protocollo, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, è costituito un gruppo di lavoro composto da tre referenti di Regione Emilia-Romagna e delle aziende sanitarie emiliano-romagnole e tre referenti del Ministero della Difesa, con il compito di definire, in un periodo massimo di 60 giorni dalla sua costituzione:

  • l’azione progettuale contenente gli ambiti di intervento e i contenuti specifici delle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra; 
  • -lo schema di convenzione da sottoscriversi tra i singoli reparti militari e ciascuna azienda sanitaria emiliano-romagnola che si renderà disponibile ad attivare le azioni concordate. 

Qualora la Regione Emilia-Romagna individui esigenze ulteriori per rispondere alle quali possano essere ritenute utili risorse dell’organizzazione militare, stante anche l’interesse dell’organizzazione militare a mantenere e migliorare le competenze acquisite, le stesse saranno concordate localmente tra le parti, nel comune condiviso obiettivo di incrementare l’efficienza e concretizzare risparmi. 

Art. 5

Obblighi assicurativi e responsabilità verso terzi

Il personale dell’Esercito che svolgerà tirocini formativi presso le Aziende sanitarie della Regione beneficerà della piena operatività delle tutele assicurative che garantiscono i dipendenti militari dello Stato in attività di servizio, con particolare riferimento agli infortuni e alle malattie professionali.

Le Aziende sanitarie si faranno carico della copertura della responsabilità civile per danni a terzi che dovessero verificarsi nell’ambito dei tirocini formativi, con esclusione delle fattispecie di dolo e colpa grave, in esecuzione di quanto previsto dalla L.R. 7 novembre 2012, n.13 “Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti del Servizio Sanitario Regionale” e successive modificazioni, e di quanto disciplinato dal “Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle Aziende sanitarie” approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1350/2012, come modificata con deliberazione n. 20079/2013, con cui sono state definite le politiche regionali relative alla gestione diretta dei sinistri in conseguenza dell’esercizio di attività sanitarie.

L’Azienda sanitaria sede di tirocinio assicurerà la sorveglianza sanitaria per i frequentatori, certificata con giudizio di idoneità per l’attività prevista dal tirocinio da parte del proprio medico competente. Qualora l’Azienda sottoponga il frequentatore a controlli sanitari di profilassi nonché a misure di medicina preventiva i relativi oneri saranno posti a carico della amministrazione di appartenenza dello stesso. 

Art. 6

Durata

Il presente Protocollo di intesa ha validità tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, con possibilità di rinnovo, d’intesa tra le parti e previa verifica ed eventuale integrazione degli impegni. 

Art. 7

Eventuali modifiche

Eventuali modifiche al presente Protocollo di intesa, dovute al mutare delle condizioni organizzative o delle attività poste in essere, daranno luogo a specifiche variazioni dello stesso da definire dalle parti e da sottoscrivere nuovamente da parte dei soggetti firmatari. 

Data, 

Regione Emilia-Romagna

Ministero della Difesa

l Presidente

Il Ministro

Stefano Bonaccini

Roberta Pinotti

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