n.136 del 01.09.2011 (Parte Seconda)

Aggiornamento del Nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e delle relative tariffe

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

 Visti:

- il DPCM 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” (LEA) ed in particolare l’Allegato 2 C, che prevede la possibilità organizzativa di erogare in regime ambulatoriale le prestazioni attualmente effettuate in regime di ricovero, nel rispetto dei criteri di appropriatezza clinica, economicità ed efficienza nell’utilizzo delle risorse;

- l’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 (atto rep. n. 2271), in particolare l’articolo 4, comma 1, lettera b, con il quale si prevede l’adozione di provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione della rete ospedaliera al fine di promuovere il passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno ed il potenziamento di forme alternative al ricovero ospedaliero;

- la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007), ed in particolare l’articolo 1, comma 797, lettera q;

- l’intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012 (Repertorio n. 243/CSR), ed in particolare l’art. 6, comma 5 che, al fine di razionalizzare e incrementare l’appropriatezza nel ricorso ai ricoveri ospedalieri, individua con l’Allegato A, una lista di “Prestazioni ad alto rischio di in appropriatezza in regime di day surgery – trasferibili in regime ambulatoriale”;

- l’intesa del 2009 soprarichiamata prevede, tra l’altro, che: “le Regioni e le Provincie autonome provvedano a definire per le singole prestazioni o per pacchetti di prestazioni, in via provvisoria, adeguati importi tariffari ed adeguate forme di partecipazione alla spesa, determinati in maniera da assicurare minori oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale rispetto alla erogazione in regime ospedaliero”;

- la Legge n. 449 del 27 dicembre 1997, ed in particolare l’art. 35, comma 3;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 410 del 25 marzo 1997: “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e relative tariffe“;

- n. 593 del 1 marzo 2000: “Aggiornamento del nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale”;

- n. 2354 del 5 novembre 2001: “Adeguamento all’introduzione all’euro dei tariffari per “prestazioni ambulatoriali” e per “prestazioni rese dal dipartimento di sanità pubblica e dall’Arpa”;

- n. 262 del 24 febbraio 2003: “Modifica del Nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e determinazione delle quote di partecipazione alla spesa per le visite specialistiche “;

- n. 1065 del 31 luglio 2006:”Modifiche e integrazioni al nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche della branca di radioterapia. approvazione di linee guida generali per l’applicazione del nomenclatore tariffario regionale della branca di radioterapia”;

- n. 290 dell’ 8 febbraio 2010: “Revisione delle tariffe relative alle prestazioni dei centri ambulatoriali di riabilitazione (car) delle strutture ex art. 26 della l. 833/78. Ipotesi di ridefinizione dell’assistenza rivolta alle persone con disabilità, fisica, psichica e sensoriale”;

- n. 1779 del 2 novembre 2010 “Inserimento nel nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali delle prestazioni tsh - reflex e psa - reflex”;

Preso atto di quanto previsto dall’art. 79, comma 1-quinques, del DL 12/2008 convertito con la Legge 133/2008, che modifica le disposizioni per la determinazione delle tariffe massime per l’assistenza specialistica ed il ricovero ospedaliero da parte delle regioni, prevedendo la semplificazione delle modalità di determinazione delle tariffe con possibilità di utilizzare anche costi standard e tariffari già disponibili presso le regioni;

Considerato pertanto che per le prestazioni individuate dall’Allegato A del Patto per la salute del 2009 sopracitato, le tariffe potessero essere determinate modulandole sulla base di quelle individuate per le analoghe prestazioni erogate in day surgery e considerando al contempo i tariffari già disponibili presso altre regioni;

Ritenuto inoltre di trasferire ulteriori prestazioni dal regime di ricovero al regime ambulatoriale determinandone le relative tariffe, o attraverso una modulazione delle tariffe ospedaliere per prestazioni analoghe laddove non esistevano tariffe, negli altri casi le tariffe discendono dal superamento di precedenti assimilazioni con introduzione del codice specifico o dall’accorpamento per pacchetti di singole prestazioni già esistenti;

Dato atto che al fine di valutare l’impatto quantitativo, sia in termini numerici che economici, del trasferimento di prestazioni dal regime di ricovero al regime ambulatoriale, è stata analizzata e considerata “trasferibile” la casistica facente riferimento all’erogato in regime di day surgery o ordinario di un giorno in soggetti di età superiore a 17 anni, in cui il codice della prestazione rappresenta la sola procedura codificata all’interno della scheda nosologica, e che i dati di tale analisi sono agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri e del Servizio Assistenza Distrettuale, Medicina Generale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari della Direzione generale Sanità e Politiche Sociali;

Rilevato inoltre, per esigenze di appropriatezza prescrittiva, la necessità di individuare codici di visita specialistica specifici per ciascuna branca, per le quali si mantengono le tariffe vigenti;

Considerato altresì opportuno procedere agli adeguamenti tariffari di prestazioni già esistenti Tab. 2, e alle integrazioni/modifiche di dizione di prestazioni già esistenti Tab. 3;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 6, comma 5, dell’Intesa Stato Regioni del dicembre 2009 sopra citata, gli inserimenti di nuove prestazioni inclusi quelle di chirurgia ambulatoriale sono assoggettati al sistema di partecipazione alla spesa da parte dei cittadini;

Ritenuto pertanto di adempiere a quanto sopra indicato attraverso l’integrazione del Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui alla DGR 410/97 e successive modificazioni;

Rilevato inoltre che la proposta definita è stata dettagliatamente vagliata nelle sue ricadute economiche dai Servizi regionali competenti;

Ritenuto di fare proprie le argomentazioni in premessa, si procede pertanto alla revisione del nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale con le modifiche dettagliate nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che riguardano:

  • l’inserimento di nuove prestazioni individuate dal“Patto per la salute per gli anni 2010-2012” (Intesa Stato-Regioni 3/12/2009) TAB 1a;
  • l’inserimento di nuove prestazioni erogabili in regime ambulatoriale TAB 1b;
  • l’inserimento dei codici delle visite specifiche di ciascuna branca TAB 1c;
  • gli adeguamenti tariffari di prestazioni di piccola chirurgia già esistenti TAB 2;
  • le integrazioni di dizione delle prestazioni TAB 3;

Ritenuto inoltre di stabilire che i contenuti del presente atto abbiano effetto con decorrenza dal il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna - BURERT;

Vista la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 e smi, “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute Carlo Lusenti;

a voti unanimi e palesi

delibera:

1. di apportare, sulla base delle motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, le modifiche e le integrazioni al Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo le denominazioni, i codici e le tariffe analiticamente riportati nelle tabelle di cui all’allegato n 1 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire, inoltre, per le patologie croniche invalidanti (DM 329/99 e ssm.) la dove previste, l’esenzione delle visite di controllo individuate con i codici specifici e riportate in Tabella 1c;

3. di stabilire che le modificazioni e le integrazioni introdotte con il presente atto decorrano dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna - BURERT;

4. di pubblicare il presente atto, comprensivo dell’Allegato n. 1, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna - BURERT.

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