n.229 del 25.07.2018 periodico (Parte Seconda)

Disposizioni organizzative relative al procedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 come attuato dalla legge regionale n. 4/2018

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

- il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni e ss.mm.ii.;

- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 “Disciplina della valutazione di impatto ambientale dei progetti”;

- la propria deliberazione 31 ottobre 2016, n. 1795 “Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di Vas, Via, Aia ed Aua in attuazione della L.R. n.13 del 2015. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”;

- la propria deliberazione n. 2363 del 21 dicembre 2016 recante “Prime direttive per il coordinamento delle agenzie regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge”;

- la propria deliberazione n. 1692 del 30 ottobre 2017 “Disposizioni organizzative relative al provvedimento autorizzatorio unico regionale previsto ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo 152/06”;

Premesso che:

- in data 21 luglio 2017 è entrato in vigore il D.lgs. n. 104 del 2017 che, fra le altre cose, ha introdotto nel d.lgs. n. 152 del 2006 l’art. 27-bis recante la disciplina del provvedimento autorizzatorio unico regionale;

- tale decreto ha assegnato il termine di centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore affinché le Regioni adeguino i propri ordinamenti alle previsioni in esso contenute esercitando le potestà normative di cui all'articolo 7-bis, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cfr. articolo 23, comma 4, d.lgs. n. 104 del 2017);

- nelle more dell’adeguamento dell’ordinamento regionale, con propria deliberazione n. 1692 del 30 ottobre 2017, sono state approvate le prime disposizioni organizzative relative al procedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006;

- in attuazione delle sopra richiamate normative nazionali, è stata approvata la legge regionale n. 4 del 2018 “Disciplina della valutazione di impatto ambientale dei progetti”;

Rilevato che a seguito dell’approvazione della sopra citata legge regionale occorre aggiornare le disposizioni organizzative contenute nella propria deliberazione n. 1692/ 2017;

Richiamato l’articolo 7 della L.R. n. 4 del 2018 che, al comma 1, individua, tra l’altro, i procedimenti di autorizzazione unica di VIA di competenza della Regione e, al comma 2, i procedimenti di autorizzazione unica di VIA di competenza della Regione previa istruttoria dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE) (cfr. articolo 15, comma 4, L.R. n.13 del 2015);

Richiamato, altresì, l’articolo 20 della L.R. n. 4 del 2018 ai sensi del quale l’autorità competente adotta il provvedimento autorizzatorio unico con atto di Giunta;

Rilevato che l’impianto complessivo delle relazioni organizzative fra la Regione ed ARPAE nella materia all’esame si pone in continuità con il percorso avviato con la legge n. 13 del 2015 e ss.mm.ii. e con le proprie deliberazioni n. 2363 del 2016 e n. 1692 del 2017;

Richiamati:

- l’articolo 19 della L.R. n. 4 del 2018 che, al comma 9, prevede che alla conferenza di servizi la Regione, l'ARPAE e l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (ARSTePC) partecipano ciascuna con un proprio rappresentante ai fini dell'espressione dei pareri, delle autorizzazioni o assensi ad essi specificamente spettanti in ragione della peculiarità del modello organizzativo e della ripartizione di materie di cui alla legge regionale n. 13 del 2015 e ss.mm.ii.;

- il medesimo articolo 19 che, al comma 10, prevede che nei casi in cui ARPAE sia delegata a rappresentare la Giunta nel procedimento unico, è comunque invitata in funzione di supporto la Regione qualora la stessa debba esprimere nell'ambito del procedimento pareri, nullaosta ed atti di assenso comunque denominati;

Rilevato che le disposizioni organizzative contenute nella propria deliberazione n. 1692/2017 circa la struttura regionale Responsabile del procedimento di autorizzazione unica nonché circa l’individuazione del Rappresentante unico della Regione in tale procedimento sono in linea con le disposizioni normative introdotte con la L.R. n. 4 del 2018;

Ritenuto, quindi, opportuno confermare sostanzialmente tali disposizioni organizzative;

Ritenuto, in particolare, di:

- confermare che la struttura regionale Responsabile del procedimento di autorizzazione unica di VIA di competenza regionale sia il Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale (VIPSA);

- confermare che il Rappresentante unico per la Regione in tutti i casi di procedimento di autorizzazione unica di VIA di competenza regionale sia il Responsabile del relativo procedimento o suo delegato, fermo restando quanto disposto dal comma 10, dell’articolo 19, della L.R. n. 4 del 2018;

- di confermare che il Responsabile del procedimento di autorizzazione unica di VIA di competenza regionale, nell’individuare il soggetto responsabile dell’istruttoria, debba tenere conto dell’organizzazione di cui la Regione si è dotata per lo svolgimento delle attività istruttorie connesse all’esercizio delle funzioni in materia di valutazione di impatto ambientale;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii, per quanto applicabile;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 702 del 16 febbraio 2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante”;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art.43 della L.R. 43/2001”;

- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 121 del 6 febbraio 2017 “Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”;

- n. 93 del 29 gennaio 2018 di “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”, ed in particolare l’allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alla Difesa del suolo e della costa, Protezione civile, Politiche ambientali e della montagna, Paola Gazzolo

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate,

1) di confermare che la struttura regionale Responsabile del procedimento di autorizzazione unica di VIA di competenza regionale sia il Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale (VIPSA);

2) di confermare che il Rappresentante unico per la Regione in tutti i casi di procedimento di autorizzazione unica di VIA di competenza regionale sia il Responsabile del relativo procedimento o suo delegato, fermo restando quanto disposto dal comma 10, dell’articolo 19, della L.R. n. 4 del 2018;

3) di confermare che il Responsabile del procedimento di autorizzazione unica di competenza regionale, nell’individuare il soggetto responsabile dell’istruttoria debba tenere conto dell’organizzazione di cui la Regione si è dotata per lo svolgimento delle attività istruttorie connesse all’esercizio delle funzioni in materia di valutazione di impatto ambientale;

4) di dare atto, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

5) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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