n.40 del 06.02.2019 periodico (Parte Seconda)

Provvedimento relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) riguardante il "Progetto di modifica dell'impianto di recupero rifiuti di Via Laguna n. 27/a", in comune di Imola. Proponente: RECTER Srl

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis) 

determina

a) di fare propria la Relazione Istruttoria redatta dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell’Arpae di Bologna, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot n. PGBO/1860/2019 del 8/1/2019, che costituisce l’ALLEGATO 1 della presente determina dirigenziale e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la decisione di non assoggettabilità a VIA;

b) di escludere, ai sensi dell’art. 19, comma 8, del D.lgs. 152/2006 e smi, il "Progetto di modifica dell'impianto di recupero rifiuti di via Laguna, n. 27/a" in comune di Imola dalla ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito indicate:

  1. In riferimento alle tipologie di rifiuti non recuperabili ai sensi del DM 5/2/1998, come proposto dalla Società si esclude dal conferimento i seguenti rifiuti: CER 010508, 010599, 100305, 191203, 191304, 200306 oltre che il rifiuto CER 101311;
  2. In relazione alla conferibilità delle tipologie di rifiuti recuperabili ed assimilabili per affinità ad altri rifiuti presenti nel DM 5/02/1998 (CER: 020101, 020301, 100124, 101314, 190801, 190901), considerato che la recuperabilità o meno di determinate tipologie di rifiuti non incide, nel caso specifico in oggetto, sulla significatività degli impatti ambientali prodotti dall’impianto a seguito di una diversa gestione dei rifiuti (smaltimento piuttosto che recupero), si ritiene di poter valutare definitivamente la conferibilità delle tipologie di rifiuti ai fini del loro recupero, nel procedimento amministrativo relativo all’istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale a condizione che tali rifiuti non siano putrescibili; pertanto, in sede di AIA si dovranno definire le modalità di controllo e monitoraggio della presenza o meno di sostanze putrescibili;
  3. Si prescrive di coprire con teli impermeabili quei rifiuti che dovessero produrre spandimenti di materiale fangoso sul piazzale a seguito di precipitazioni meteoriche;
  4. In relazione alla componente atmosfera, in considerazione del fatto che il valore risultante dal modello è prossimo a quello della soglia di attenzione, che la valutazione è stata effettuata prendendo in considerazione dei correttivi e che la modifica dei rifiuti in ingresso non consente di escludere a priori la possibilità di variazioni in termini di emissioni di polveri, in fase di presentazione della domanda di modifica non sostanziale di AIA, la ditta dovrà presentare una proposta di monitoraggio della qualità dell’aria con rilievo del parametro polveri, al fine di confermare quanto risultante dal modello previsionale;
  5. La ditta dovrà prevedere di mantenere, estendendoli alle zone di lavorazione oggetto di riassetto, i presidi ambientali esistenti, quali la pulizia dei piazzali, e l’installazione delle protezioni perimetrali (rete in telo oscurante o muretto in cemento sormontato da rete). Dovrà essere esteso a tutte le zone di lavorazione il sistema di distribuzione idrica che opera l’abbattimento delle polveri mediante irrigatori;
  6. Tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti (trituratori e vagli) dovranno essere dotati di nebulizzatori ad acqua. Infine, dovrà essere mantenuta la procedura che prevede l’avvio in automatico dell’annaffiatura dei cumuli di terreno in condizioni meteorologiche critiche, ovvero con valori di velocità del vento superiori a 4 m/s;
  7. Tuttavia, poichè la modifica dei rifiuti in ingresso non consente di escludere a priori la possibilità di variazioni in termini di emissioni olfattive, in fase di presentazione della domanda di modifica non sostanziale di AIA, la ditta dovrà presentare una proposta di valutazione/monitoraggio delle emissioni odorigene che possono derivare dai rifiuti a matrice organica;
  8. In merito alla componente rumore, in relazione alla possibilità di aperture straordinarie notturne dell’impianto dovute a manifestazioni di rilevanza nazionale o internazionale che richiedano un pronto intervento nella gestione dei rifiuti prodotti, si ritiene opportuno venga trasmessa comunicazione preventiva di questa necessità almeno 30 giorni prima della data di avvio dei conferimenti. La comunicazione dovrà contenere informazioni sul periodo di conferimento e sua durata, quantitativi stimati di rifiuti che si prevede di conferire e tipologia, viabilità di accesso all’impianto. Inoltre alla comunicazione dovrà essere allegata una valutazione del rumore prodotto da tale attività, in funzione della tipologia di materiale e di operazioni da svolgersi, del flusso di traffico previsto, oltre che della sua durata temporale, e di come gli eventuali impatti generati possano influenzare il clima acustico notturno dell’area, in particolare per quanto concerne il rispetto del criterio differenziale;

c) ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 152/06 e smi, il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

d) la documentazione di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali dovrà essere presentata alla Regione Emilia-Romagna e ad ARPAE SAC di Bologna;

e) che la presente modifica sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA dovrà essere autorizzata dalle amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in conformità;

f) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell’articolo 31 della Legge Regionale 20/4/2018, n. 4; importo correttamente versato ad ARPAE all’avvio del procedimento;

g) di trasmettere copia della presente determina al proponente, all’ARPAE - SAC di Bologna e ARPAE Sezione Provinciale, al Comune di Imola, all’Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola;

h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web della Regione Emilia-Romagna;

i) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa. 

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