n. 130 del 17.08.2011 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di recupero fanghi biologici per la produzione di correttivo calcico denominato "Fertical" ubicato in Via Canale bastione nel comune di Massa Fiscaglia (FE), presentato dalla Azienda agricola Sandri Silvia (Titolo II, L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “recupero fanghi biologici per la produzione di correttivo calcico denominato “Fertical” da svolgersi nel Comune di Massafiscaglia (FE) ad opera della Azienda Agricola Sandri Silvia da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

  1. possono essere sottoposti ad operazioni di recupero R3 per la produzione di correttivo calcico “Fertical”, esclusivamente i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (CER 190805);
  2. dovrà essere verificata la natura e classificazione dei rifiuti in ingresso, dovendosi tassativamente escludere la possibilità di trattamento di rifiuti pericolosi e/o di materiale contaminato;
  3. i fanghi da trattare (CER 190805) dovranno rispettare i limiti per i metalli pesanti di cui al DL.gs 99/92 sull’utilizzazione agronomica dei fanghi;
  4. tutte le movimentazioni dei rifiuti devono essere annotate su appositi registri di carico e scarico in conformità con quanto previsto dall’art. 190 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
  5. il prodotto Fertical dovrà rispettare le norme per il controllo delle caratteristiche di cui all’art. 6 del DLgs 217/06;
  6. il trasporto del prodotto Fertical dovrà essere accompagnato da bolla che identifichi l’etichettatura del correttivo per l’immissione sul mercato, secondo quanto previsto al punto 5 dell’allegato 8 del DLgs 217/06;
  7. in fase di esercizio dovrà essere garantita l’efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche, attraverso la periodica pulizia delle canalizzazioni perimetrali, lo svuotamento delle vasche di raccolta;
  8. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, dovranno essere messi in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto e ne dovrà essere garantita l’efficienza;
  9. in caso di sversamenti accidentali dovranno essere messe in atto tutte le disposizioni atte ad evitare la contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali e sotterranee; in particolare si dovrà garantire la pulizia delle piste di accesso in modo da evitare il trascinamento da parte dei mezzi di trasporto in entrata e in uscita all’impianto di materiale estraneo;
  10. tutte l’area interessate dall’attività dovrà essere dotata di idonea recinzione e cancelli di accesso;
  11. eventuali modifiche al progetto dovranno essere comunicate a Provincia, Comune, ARPA e AUSL;

2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

3) di trasmettere la presente delibera alla Azienda Agricola Sandri Silvia, alla Provincia di Ferrara, al Comune di Massa Fiscaglia, all’ARPA sezione provinciale di Ferrara, all’AUSL di Ferrara;

4) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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