n.255 del 10.08.2016 periodico (Parte Seconda)

Istituzione dell'elenco dei Revisori dei Conti per le nomine della Giunta e del Presidente della Regione Emilia-Romagna disciplinate dalle Leggi Regionali n. 24/94 e 6/04

 LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 27 maggio 1994, n. 24, recante “ Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale”;

Vista la L.R. 24 marzo 2004, n. 6, recante “ Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università”;

Visto l'art. 45 “Nomine di competenza regionale" della L.R. 6/04 “Riforma del Sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e Relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università”;

preso atto che le citate norme dispongono che le nomine devono avvenire con riguardo ai complessivi interessi istituzionali, economici e sociali perseguiti dall'amministrazione, senza necessità di valutazioni comparative e che i nominati devono possedere i requisiti di onorabilità ed esperienza necessari per lo svolgimento delle funzioni di cui sono incaricati;

Considerato che una significativa quota delle nomine di competenza della Giunta regionale e del Presidente della Giunta riguarda gli incarichi di revisori dei conti e di sindaci in enti e società di svariate tipologie;

che tali incarichi sono tutti connotati da autonomia di giudizio e responsabilità e richiedono competenze tecnico-contabili per ritrovare le quali è da ritenere raccomandabile una specifica qualificazione professionale;

che, alla luce della profonda fase di rinnovamento che stanno attraversando, in particolar modo, il complesso delle partecipate regionali, degli enti regionali e la stessa struttura organizzativa regionale, risulta sempre più utile avere una visione ampia delle competenze disponibili in merito alla copertura di incarichi di revisori dei conti/componenti dei collegi sindacali di nomina regionale in società, aziende, enti pubblici e privati;

Valutato che, al fine sia di snellire i procedimenti di nomina, sia di consentire un'adeguata rotazione degli incarichi nonché, ferma restando l'esclusione di procedure comparative, di ottenere una pronta disponibilità di soggetti in possesso di requisiti adeguati, è opportuno poter esercitare la scelta all'interno di un elenco predeterminato di professionisti con alcuni requisiti minimi di esperienza;

Considerato che risulta funzionale che le nomine dei revisori dei conti/membri dei collegi sindacali vengano gestite utilizzando un apposito elenco in formato elettronico che consenta agli interessati, in possesso dei requisiti, di poter manifestare il proprio interesse;

Vista la diversità di enti (aziende, agenzie, società, fondazioni, associazioni, etc) nei quali la Regione (Giunta Regionale e Presidente della Giunta) è chiamata a nominare (o designare) revisori dei conti o membri dei collegi sindacali, risulta utile consentire agli interessati di operare un'opzione, non vincolante per l'Amministrazione, rispetto agli ambiti di intervento degli enti in cui si nomina;

Ritenuto opportuno richiedere quali condizioni di iscrizione al suddetto elenco, il possesso dei seguenti requisiti:

1 - cittadinanza europea;

2 - iscrizione all'albo nazionale dei revisori legale dei conti di cui al D.Lgs. 39/2010 “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE. (10G0057)” per un periodo pari o superiore a cinque anni;

3 - requisiti di onorabilità di cui all'art.3, 2^ comma, della LR 24/94.

Ritenuto pertanto necessario che nell'elenco siano evidenziati i seguenti dati:

- dati anagrafici inclusa la cittadinanza;

- data di iscrizione all'albo nazionale dei revisori legale dei conti di cui al D.Lgs.39/10;

- dichiarazione del possesso di onorabilità di cui all'art. 3, 2^ comma, della LR 24/94

- inserimento del curriculum vitae in formato europeo.

Evidenziato che al momento della nomina, oltre alla verifica circa i requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione, verranno accertati il possesso di tutti i requisiti di cui agli artt. 3 e 4 della LR 24/94 e di tutti quelli necessari in riferimento alla nomina da effettuare;

Ritenuto inoltre opportuno impartire ai fini della predisposizione dell'elenco in oggetto le istruzioni operative contenute nell'Allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Richiamate le proprie deliberazioni: 

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e s.m.i;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 2189 del 21 dicembre 2015 “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Riordino istituzionale, Risorse umane e Pari opportunità, Emma Petitti;

A voti unanimi e palesi

delibera: 

1) di istituire, in formato elettronico, l'elenco dei soggetti idonei alla nomina a sindaci o revisori dei conti da parte della Giunta regionale o del suo Presidente, ai sensi alle LR 24/94 e 6/04, secondo le istruzioni operative contenute nell'allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

2) di pubblicare il presente atto nel BURERT; 

3) di dare pubblicità all'elenco anche tramite il sito istituzionale della Regione.

Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti per le nomine della Giunta e del Presidente della Regione Emilia-Romagna disciplinate dalle Leggi Regionali n. 24/94 e 6/04.

ALLEGATO A) Istruzioni operative

Quadro normativo di riferimento

Le Leggi Regionali n. 24/1994 e n. 6/2004 (in particolare l'art. 45 della LR 6/2004 ) forniscono il quadro normativo di riferimento per la costituzione di un elenco dei revisori dei conti.

La Giunta Regionale, nell'ambito delle disposizioni di legge citate, stabilisce di istituire un elenco dei soggetti idonei, in base a requisiti predeterminati, ad essere nominati dalla Regione (Giunta regionale/Presidente) quali revisori dei conti/componenti dei collegi sindacali.

La disciplina si applica a enti, aziende, società nei quali sia prevista per legge o da statuto dell'Ente la competenza della Regione per la nomina di uno o più revisori dei conti, siano essi titolari o supplenti.

Resta fermo quanto previsto dalla LR 18/2012. in materia di nomina dei revisori per la Regione Emilia-Romagna di competenza dell'Assemblea legislativa.

Campo soggettivo di applicazione

L'elenco viene istituito per la nomina dei revisori dei conti in enti, aziende, società, associazioni, fondazioni nei quali sia prevista per legge o statuto la competenza della Giunta Regionale o del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna per la nomina di uno o più revisori dei conti, siano essi titolari o supplenti.

Requisiti per l'iscrizione all'elenco regionale

Considerato che il revisore dei conti è figura tecnica, per l'iscrizione all'elenco regionale si richiede l'iscrizione al registro dei revisori costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al D.Lgs. 39/2010 “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE. (10G0057)”.

L'iscrizione al registro dei revisori non può essere inferiore a cinque anni, da calcolarsi dalla data di iscrizione all'elenco nazionale fino a quella di richiesta di inserimento nell'elenco regionale.

Si richiede inoltre il possesso del requisito della onorabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 2, L.R. 27 maggio 1994, n. 24 (l'onorabilità non sussiste per coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui all ' art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni ed inoltre nei confronti di coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti dal R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267.)

Termini per l' iscrizione all'elenco regionale

Non sono previsti termini per effettuare la richiesta di iscrizione all'elenco regionale, che quindi può essere effettuata in ogni momento.

Il soggetto iscritto all'elenco è tenuto a comunicare tempestivamente, mediante accesso alla piattaforma utilizzata per l'iscrizione, integrazioni, variazioni, modificazioni e aggiornamenti dei dati precedentemente inseriti, ivi compreso il curriculum vitae.

In qualunque momento il soggetto iscritto può fare richiesta, mediante la medesima piattaforma, di cancellazione dall'elenco regionale.

Modalità e condizioni per l'iscrizione

L'iscrizione all'elenco regionale viene effettuata con sistema informatizzato, mediante accesso ad una apposita piattaforma, predisposta dal competente servizio regionale.

Al momento dell'iscrizione il professionista inserisce, e autocertifica ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000,

  1. i propri dati anagrafici, ivi incluso il possesso della cittadinanza europea (campi obbligatori);
  2. la data di iscrizione all'albo nazionale dei revisori (campo obbligatorio) che dev'essere non inferiore a cinque anni (campo obbligatorio);
  3. il possesso del requisito della onorabilità di cui all'art. 3, comma 2, L.R. 24/1994 (campo obbligatorio);
  4. i dati formativi e professionali contenuti nel curriculum vitae che allega in formato europeo (campo obbligatorio).

Il professionista indica, se interessato, gli ambiti di intervento di enti, società, aziende, associazioni, fondazioni presso cui chiede di svolgere la propria attività di revisore/sindaco, suddivisi secondo i seguenti raggruppamenti per materia:

  • sanità/sociale;
  • attività produttive; in tale ambito sono ricomprese tutte le società partecipate dalla Regione Emilia-Romagna, indipendentemente dall'ambito di attività;
  • cultura/istruzione;
  • agricoltura;
  • ambiente/territorio.

Tali ambiti si intendono quali scelte preferenziali e non vincolanti per l'Amministrazione regionale. Trattandosi di opzione facoltativa, è possibile esercitare la facoltà di scelta indicando anche tutti gli ambiti presenti. È altresì possibile modificare l'ambito o gli ambiti precedentemente indicati.

Qualora se ne verifichi la necessità, l'elenco degli ambiti può essere modificato o integrato mediante determinazione dirigenziale.

La richiesta di iscrizione deve essere presentata con modalità telematiche, come sotto indicate.

Non saranno ammesse le candidature presentate con modalità diverse da quelle indicate.

I candidati dovranno compilare la domanda tramite il portale e-Recruiting della Regione Emilia-Romagna raggiungibile dal sito istituzionale dell’Ente www.regione.emilia-romagna.it, seguendo il percorso: “Entra in Regione”, “ Concorsi e opportunità di lavoro in Regione” - sezione “Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti per le nomine della Giunta e del Presidente della Regione Emilia-Romagna ”, - http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/ - al link della procedura e secondo le istruzioni ivi riportate nell'apposita “Guida alla compilazione della domanda”.

La piattaforma prevede la presenza dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

Pubblicità e trasparenza

Per assicurare massima pubblicità e trasparenza, il comunicato di istituzione dell'elenco regionale dei revisori va pubblicato sulla homepage del sito della Regione Emilia-Romagna dandone adeguato risalto. 

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