n.48 del 07.03.2018 periodico (Parte Seconda)

L.R. n. 5/2016 - Parziale modifica della deliberazione di Giunta regionale n. 1065/2017

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 25 marzo 2016, n. 5, concernente "Norme per la promozione e il sostegno delle pro loco. Abrogazione della Legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell’albo regionale delle associazioni “pro-loco”)", ed in particolare l’art. 7, comma 2;

Dato atto che in attuazione della sopracitata Legge regionale, è stato approvato con propria deliberazione n. 1065/2017, il “Bando per la concessione di contributi per la realizzazione dei programmi di attività delle Pro Loco per l'anno 2017”, che prevedeva quanto di seguito riportato:

- “Possono fare domanda di contributo le Pro Loco, aventi sede nel territorio regionale, iscritte nella sezione speciale del Registro previsto all’art. 4 della L.R. n. 34/2002 (deliberazione di Giunta regionale n. 1007/2015, come modificata con successiva deliberazione n. 255/2017), consultabile al link https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/teseofe/associazioni-promozione-sociale.asp, selezionando la voce “Pro loco”. Potranno fare domanda anche le Pro Loco che abbiano presentato richiesta di iscrizione alla suddetta sezione speciale”;

- “In caso di Pro Loco che al momento della domanda risultino aver presentato richiesta di iscrizione nella sezione speciale del Registro previsto all’art. 4 della L.R. n. 34/2002, l’eventuale impegno sarà assunto in subordine all’ottenimento dell’effettiva iscrizione, che dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2018, a pena di revoca del contributo stesso”;

Vista la propria deliberazione n. 1838/2017, concernente: “L.R. n. 5/2016 art. 7 comma 2 - Concessione contributi alle associazioni Pro Loco per la realizzazione dei programmi di attività per l'anno 2017”, con la quale sono stati concessi i contributi per la realizzazione dei programmi presentati per l’anno 2017, precisando che la concessione dei contributi spettanti ad Associazione Turistica Pro Loco Scandiano, Associazione Turistica Pro Loco di Grizzana Morandi, Associazione Pro Loco di Ferrara, Associazione Turistica Project Pro Loco Milano Marittima, Associazione Pro Loco di Carpaneto Piacentino, Associazione Pro Loco Castell'Arquato, era subordinata all’ottenimento dell’effettiva iscrizione al Registro di cui all’art. 4 della L.R. n. 34/2002;

Ritenuto che la previsione del termine del 31 gennaio 2018, a pena di revoca, per l’ottenimento dell’iscrizione alla sezione speciale del suddetto registro sia eccessivamente penalizzante per le Pro Loco, che non hanno possibilità di controllo dei tempi necessari per l’effettiva iscrizione, a seguito della presentazione della domanda;

Ritenuto pertanto di stabilire che, nel caso che l’effettiva iscrizione alla sezione speciale del registro di cui sopra avvenga in data successiva al 31 gennaio 2018, il contributo concesso con la citata deliberazione n. 1838/2017 non sarà revocato e l’impegno assunto sarà confermato, ma il relativo saldo potrà essere erogato solo dopo l’avvenuta iscrizione;

Ritenuto inoltre di specificare che, in caso sia respinta la richiesta di iscrizione alla specifica sezione del Registro previsto all’art. 4 della L.R. n. 34/2002 da parte di una Pro Loco:

- nel caso in cui tale Pro Loco sia la capofila dell’aggregazione che realizza il programma finanziato, il contributo sarà revocato;

- nel caso in cui tale Pro Loco sia partecipante all’aggregazione che realizza il programma finanziato, senza ruolo di capofila dell’aggregazione, la Pro Loco in oggetto sarà esclusa dall’aggregazione ed il contributo alla Pro Loco capofila sarà confermato, tranne che nel caso in cui la Pro Loco esclusa sia l’unica partecipante all’aggregazione oltre alla Pro Loco capofila, nel qual caso il contributo sarà revocato;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la propria deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017 "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

- la propria deliberazione n. 486 del 10 aprile 2017 concernente “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. In attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”; 

- determinazione dirigenziale n. 12096/2016;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamate infine le seguenti proprie deliberazioni, esecutive nei modi di legge:

- n. 56/2016, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016, n. 1107/
2016, n. 1949/2016, n. 468/2017, n. 477/2017 e n. 975/2017;

- n. 2416 del 29/12/2008, avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e succ. mod., per quanto applicabile;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore Turismo e Commercio;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di modificare e specificare quanto previsto dalla propria deliberazione n. 1065/2017 con riferimento all’iscrizione delle Associazioni Pro Loco nella sezione speciale del Registro previsto all’art. 4 della L.R. n. 34/2002, stabilendo che:

- nel caso che l’effettiva iscrizione alla sezione speciale del registro avvenga in data successiva al 31 gennaio 2018, il contributo concesso con la deliberazione n. 1838/2017 non sarà revocato e l’impegno assunto sarà confermato, ma il relativo saldo potrà essere erogato solo dopo l’avvenuta iscrizione;

- nel caso sia respinta la richiesta di iscrizione alla sezione del registro da parte di una Pro Loco:

  • nel caso in cui tale Pro Loco sia la capofila dell’aggregazione che realizza il programma finanziato, il contributo sarà revocato;
  • nel caso in cui tale Pro Loco sia partecipante all’aggregazione che realizza il programma finanziato, senza ruolo di capofila dell’aggregazione, la Pro Loco in oggetto sarà esclusa dall’aggregazione ed il contributo alla Pro Loco capofila sarà confermato, tranne che nel caso in cui la Pro Loco esclusa sia l’unica partecipante all’aggregazione oltre alla Pro Loco capofila, nel qual caso il contributo sarà revocato;

2. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Telematico Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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