n. 101 del 04.08.2010 periodico (Parte Seconda)

Autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 60 DPR 753/1980 per la realizzazione del collegamento stradale tra Via del Carrozzaio e Via del Fonditore in comune di Bologna nella fascia di rispetto della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore

IL RESPONSABILE

(omissis) 

determina:

1. di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari circostanze locali, la realizzazione del collegamento stradale tra Via del Carrozzaio e Via Del Fonditore in comune di Bologna, in un terreno identificato catastalmente al foglio 174 mappali nn. 2204, 2206, 2207, 2208 di proprietà del Comune di Bologna, nella fascia di rispetto della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore, ad una distanza ridotta ri­spetto a quella prescritta dall’art. 49 del D.P.R. 753/80, nei modi e secondo le ipotesi progettuali che risultano dagli elaborati allegati al presente atto e vistati dal Servizio Ferrovie della Direzione generale Reti Infrastrutturali, Logistica, e Sistemi di Mobilità ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 753/80, derogando eccezionalmente da quanto previsto dall’art. 49 dello stesso DPR; 

2. di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione “liberatoria” sottoscritta dai richiedenti, i medesimi esprimono, tra gli altri impegni: 

2.a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto; 

2.b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell’esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d’indennizzi di sorta; 

3. di stabilire inoltre quanto segue:

  • entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione il proprietario richiedente dovrà dare avvio ai lavori; scaduto inutilmente tale termine, la presente autorizzazione decade di validità;
  • i richiedenti dovranno dare comunicazione all’Azienda concessionaria della linea ferroviaria dell’inizio dei lavori in oggetto e successivamente, dell’avvenuta esecuzione degli stessi; 
  • eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell’opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura dell’Azienda concessionaria a spese della proprietà o aventi causa della costruzione; 
  • la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto; 
  • qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge; 
  • all’Azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola è affidata la verifica della corretta esecuzione dell’intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori; 

4. di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi; 

5. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina