n.178 del 15.06.2016 periodico (Parte Seconda)

Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Sicilia per la cessione di sangue ed emocomponenti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Richiamati:

la Legge n. 219 del 21/10/2005 “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”;

il D.Lgs. 9/11/2007, n. 207, “Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi”;

il D.Lgs. 9/11/2007, n. 208, “Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali”;

il D.Lgs. 20/12/2007, n. 261, “Revisione del decreto legislativo 19/08/2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”;

il D.M. 2/11/2015 recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti” (pubblicato nella GU SO n. 300 del 28/12/2015);

la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 804 del 18 giugno 2012 che recepisce l’Accordo Stato-Regioni, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c della Legge 21 ottobre 2005 n. 219, sul documento relativo a “Caratteristiche e funzioni delle Strutture Regionali di Coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali” sancito il 13 ottobre 2011;

il Piano Sangue e Plasma della Regione Emilia-Romagna per il triennio 2013-2015 approvato con Delibera n. 121 del 18/06/2013 dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna;

Considerata la disponibilità di unità trasfusionali eccedenti il fabbisogno, esistente nella Regione Emilia-Romagna e, per contro, lo stato di necessità che si prospetta nella Regione Sicilia la cui attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti non garantisce completamente l’autosufficienza;

Richiamate:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;
  • le proprie deliberazioni:

- n. 1057/2006, n. 1663/2006, n. 1511/2011, n. 193/2015, n. 335/
2015, n. 628/2015 come modificata con successiva 1026/2015;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 23;

Visto l’art. 15 Legge n. 241/1990 così come modificato dal D.L. n. 179/2012 convertito nella Legge n. 221/2012;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle politiche per la salute;

A voti unanimi e palesi

delibera:

  1. di approvare la Convenzione fra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Sicilia allegata al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale;
  2. di delegare al Direttore del Centro Regionale Sangue la sottoscrizione della Convenzione di cui al punto precedente;
  3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.
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