n.179 del 27.06.2017 (Parte Seconda)

Regolamento (UE) 1308/2013 e Regolamento (UE) 543/2011, art. 56, paragrafo 3. "Disciplina nazionale per le azioni ambientali" - Disposizioni per le Organizzazioni di produttori e Associazioni per l'annualità 2017 e successive relativamente alle azioni ambientali in applicazione della nota ARES della Commissione (UE) - Direzione Generale Agricoltura - N. (2016) 5968165 del 17/10/2016

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli, che abroga i Regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Richiamato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, che dispone le modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1234/2007, nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati;

Visto il Regolamento delegato n. 499/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione per quanto riguarda i settori ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformarti;

Visti:

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 9083 del 28/08/2014 “Integrazione della Strategia Nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro Associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi”;

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 9084 del 28/08/2014 “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro Associazioni, di fondi d’esercizio e programmi operativi”;

Richiamati, inoltre gli artt. 32, 33 e 34 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 che regolano, gli aiuti nel settore degli ortofrutticoli prevedendo tra l’altro, la costituzione, da parte delle Organizzazioni di produttori e/o loro Associazioni, di un Fondo d'Esercizio e la concessione di un aiuto finanziario dell'Unione ai fini dell’attuazione di un Programma Operativo presentato ed approvato dallo Stato membro;

Richiamati, in particolare:

- l'art. 36 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, relativamente alla Disciplina nazionale e strategia nazionale applicabile ai Programmi Operativi;

- il paragrafo 3 dell’art. 56 del Regolamento (UE) n. 543/2011, relativamente alla Disciplina nazionale per le azioni ambientali;

Visti inoltre:

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 5460 del 03/08/2011 che aggiorna la strategia nazionale 2009-2013 e la disciplina ambientale, in materia di Organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di Programmi Operativi, adottata con D.M. 25 settembre 2008, n. 3417;

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 12704 del 17/11/2013 che aggiorna la strategia nazionale 2009-2013 e la disciplina ambientale, in materia di Organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di Programmi Operativi, e prorogata fino al 31 dicembre 2017 con D.M. 12704 del 17 ottobre 2013;

Vista la determinazione n. 196 del 02 marzo 2012 dell’Agenzia Regionale per le erogazioni in agricoltura per l’Emilia-Romagna – AGREA, di seguito semplicemente enunciato Agrea, con la quale sono stati delegati alla Regione Emilia-Romagna i compiti in materia di aiuti, contributi e premi comunitari specificati nei diagrammi di flusso procedurale, approvati nella riunione del 27/02/2012 del Comitato Tecnico AGREA/Organismi Delegati, relativamente all’OCM Ortofrutta - Programmi Operativi, e la relativa convenzione sottoscritta;

Dato atto che il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 12704 del 17 novembre 2013 indica tra l'altro, nell'allegato, relativamente all'Azione 1 – Produzione integrata, che:

- a parità di impegni, il premio erogato a superfice nell'OCM è pari alla metà rispetto a quello concesso per la medesima misura agro-climatico-ambientale prevista nell'ambito del regime degli aiuti dello Sviluppo rurale;

- nell'OCM il soggetto responsabile dell'azione è l'O.P. in quanto titolare del Programma Operativo di cui la produzione integrata ne costituisce una delle misure realizzata dai produttori soci, mentre nello Sviluppo rurale è la singola azienda agricola ad essere nello stesso tempo responsabile e attuatore dell'azione;

- i disciplinari di produzione integrata che devono essere seguiti obbligatoriamente, stabiliscono specifici avvicendamenti culturali (rotazioni culturali) con l'obbligo del non ritorno di una determinata coltura sulla stessa particella per un certo periodo;

- l'osservanza delle rotazioni colturali determina una disparità di trattamento tra i soggetti attuatori, in quanto fatto salvo il mantenimento dell'impegno quinquennale, nell'OCM il premio può essere erogato solo per le specie contemplate nell'allegato IX del Reg. UE n. 1308/2013 e per cui l'O.P. ha il riconoscimento, mentre nello Sviluppo rurale il premio è concesso su tutte le culture;

- che le Regioni, svolte le opportune verifiche in conformità alle procedure previste dallo stesso Decreto, approvano o rigettano i Programmi Operativi e comunicano, unitamente all’entità esatta del fondo di esercizio approvato per l’anno successivo entro il 31 dicembre, tale decisione all’O.P. e all’Organismo pagatore;

Richiamate inoltre le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 636 del 8 maggio 2015, con la quale si è preso atto dell’approvazione del Programma di Sviluppo Rurale dell'Emilia-Romagna 2014-2020 da parte della Commissione Europea, nella formulazione definitiva acquisita agli atti d’ufficio della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie al numero di protocollo PG/2015/0349905 in data 28 maggio 2015;

- n. 1787 del 12 novembre 2015, con la quale si è provveduto ad approvare ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 per il P.S.R. 2014-2020, le Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole, Misura 10 pagamenti agro-climatico-ambientali - Tipi di operazione 10.1.01,10.1.03, 10.1.04, 10.1.05, 10.1.07, 10.1.09 e 10.1.10 e Misura 11 agricoltura biologica - tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01 - approvazione bandi condizionati 2016;

Visto in particolare l'allegato 2 parte integrante, della citata deliberazione della Giunta n. 1787/2015:

- il punto 17. Norme di complementarietà e demarcazione con OCM Ortofrutta;

- l'allegato 4 - Definizioni e prescrizioni relative a alcune tipologie di colture/finalità produttive;

Vista inoltre la determinazione del Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali n. 484 del 30 marzo 2016, recante “Regolamento (UE) 1308/2013 e Regolamento (UE) 543/2011, art. 56, paragrafo 3. "disciplina nazionale per le azioni ambientali". - disposizioni per le organizzazioni di produttori e associazioni per l'annualità 2016 e successive relativamente alle azioni ambientali in applicazione della nota Ares della Commissione (UE) - Direzione generale agricoltura - n. (2016) 1170958”;

Dato atto che con la sopracitata determinazione veniva tra l'altro disposto che le Organizzazioni di Produttori devono dare riscontro, mediante comunicazione scritta entro la scadenza del 15 aprile per le colture frutticole e perenni ed entro il 30 giugno per le colture orticole, del caricamento e consolidamento - nell'apposito applicativo informatico (SIPAR) "Gestione impegni programmi operativi OCM ortofrutta" - dei dati riferiti alle aziende agricole, alle colture e alle superfici impegnate nell'applicazione dell'intervento di produzione integrata, così come indicato al punto scadenzedell'allegato “Modalità operative degli impegni a superficie 2016” parte integrante dell'atto;

Vista la nota Ares n. (2016) 5968165 del 17/10/2016 con la quale la Commissione UE, Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale, chiarisce e modifica le condizioni di applicazione della misura di produzione integrata nei programmi operativi dell’OCM ortofrutta già espresse con la precedente nota Ares n. (2016) 1170958 del 08/03/2016, definendo le seguenti condizioni:

- le azioni agro ambientali, previste nel Programma Operativo sono realizzate dalle O.P.;

- le azioni agro ambientali, si applicano all’insieme delle superfici coltivate dalle aziende aderenti alle O.P.;

- in conseguenza a quanto sopra riportato, la produzione integrata non è legata alla particella di un singolo produttore socio al contrario di quanto è disposto per l’applicazione dell’agricoltura biologica;

- quindi, nell’ambito della superficie complessiva delle O.P., è consentita la rotazione delle particelle coinvolte nell’applicazione dell’azione di produzione integrata;

Preso atto della nota n. 2989 del 26/05/2017, con cui il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ha risposto positivamente alla richiesta di chiarimento presentata dalla Regione Emilia-Romagna, circa la decorrenza 2017 del primo anno di impegno quinquennale dell’applicazione dell’azione di produzione integrata nei Programmi Operativi delle O.P.;

Preso atto pertanto che in esito alle risposte della Commissione e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è necessario modificare e integrare, quanto definito con la richiamata determinazione n. 4884 del 30/03/2016, in riferimento ai Programmi Operativi 2017, come di seguito riportato:

- il soggetto impegnato è l'Organizzazione di Produttori;

- la superfice totale impegnata annualmente, opportunamente identificata con foglio e particella, può essere oggetto di rotazione fra quelle in possesso delle aziende aderenti all’O.P.;

- la decorrenza dell’impegno poliennale dell’azione di produzione integrata è dall’annualità 2017 del Programma Operativo della O.P.;

- il rispetto del periodo minimo di attuazione dell'azione deve essere pari alla durata del Programma Operativo e comunque non inferiore alla stessa azione prevista nel P.S.R.;

- nel caso in cui il Programma Operativo sia inferiore ai cinque anni l'impegno si prolunga per il completamento nel successivo Programma Operativo;

Richiamati infine:

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della commissione del 17 luglio 2014, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/807 dell'11 maggio 2017, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2017;

Visto in particolare l’art. 4 del sopra citato Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/807, che in deroga all’art. 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l'anno 2017, stabilisce che la data che gli Stati membri devono fissare per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base non può essere successiva al 15 giugno;

Ritenuto pertanto di stabilire per l'annualità 2017, in applicazione ai Programmi Operativi già approvati, nonchè per le annualità successive, le seguenti disposizioni:

- le O.P. devono informare le aziende agricole aderenti in merito alle modalità di applicazione della Produzione Integrata nei Programmi Operativi e darne riscontro, mediante comunicazione scritta e firmata dal Legale rappresentante che dovrà pervenire al Servizio Organizzazione di filiera e sinergie di mercato, entro le scadenze indicate nell'allegato “Modalità operative degli impegni a superficie 2017”;

- le O.P. devono individuare le aziende agricole aderenti e le colture impegnate, ai sensi di quanto già disposto con le citate deliberazioni della Giunta regionale nn. 636/2015 e 1787/2015, relativamente alla complementarietà e demarcazione, con l'OCM ortofrutta;

- le O.P. devono determinare la superficie complessivamente impegnata attraverso l’utilizzo dell'apposito applicativo informatico (SIPAR) “Gestione impegni Programmi Operativi OCM ortofrutta” che dovrà essere mantenuta costante per la durata di 5 anni, la superficie che può beneficiare dell'aiuto, deve essere identificata attraverso foglio e particella, deve avere un titolo di possesso attivo, deve essere interessata da colture oggetto del riconoscimento delle O.P. stesse;

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 30 gennaio 2017 recante “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 486 del 10 aprile 2017, recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

Vista inoltre la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Viste altresì le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 270 del 29 febbraio 2016, recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016, recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 702 del 16 maggio 2016 concernente l'approvazione degli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzione Generali – Agenzie – Istituto;

- n. 1107 del 11 luglio 2016, recante “Integrazione della declaratoria delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015;

- n. 2123 del 05 dicembre 2016, ad oggetto “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali: Cura del territorio e dell'ambiente; Agricoltura, caccia e pesca; Risorse, Europa, innovazione e istituzioni e nell'ambito di Intercent-ER e conferma retribuzione di posizione fr1super nell'ambito della D.G. Risorse, Europa, innovazione e istituzioni”;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi delibera di Giunta n. 2416/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

determina

tutto ciò premesso:

1. di stabilire per l'annualità 2017, per l’applicazione della Produzione integrata nei Programmi Operativi dell’OCM Ortofrutta già approvati e per le annualità successive, le seguenti disposizioni:

  • le O.P. devono informare le aziende agricole aderenti in merito alle modalità di applicazione della Produzione Integrata nei Programmi Operativi e darne riscontro, mediante comunicazione scritta e firmata dal Legale rappresentante che dovrà pervenire al Servizio Organizzazione di filiera e sinergie di mercato, entro le scadenze indicate nell'allegato “Modalità operative degli impegni a superficie 2017”;
  • le O.P. devono individuare le aziende agricole aderenti e le colture impegnate, ai sensi di quanto già disposto con le citate deliberazioni della Giunta regionale nn. 636/2015 e 1787/2015, relativamente alla complementarietà e demarcazione, con l'OCM ortofrutta;
  • le O.P. devono determinare la superficie complessivamente impegnata attraverso l’utilizzo dell'apposito applicativo informatico (SIPAR) “Gestione impegni Programmi Operativi OCM ortofrutta”;

2. di stabilire inoltre che:

  • le O.P. sono i soggetti impegnati nell’applicazione della Produzione Integrata, secondo quanto riportato nella nota Ares n. (2016) 5968165 del 17/10/2016;
  • la superficie che può beneficiare dell'aiuto, deve essere identificata con foglio e particella, deve avere un titolo di possesso attivo e deve essere interessata da colture oggetto del riconoscimento delle O.P. stesse;
  • la superficie complessiva individuata con l'apposito applicativo informatico (SIPAR) “Gestione impegni Programmi Operativi OCM ortofrutta” deve essere mantenuta costante per la durata di 5 anni, nel caso il PO fosse inferiore ai cinque anni, il periodo di impegno si prolunga per il completamento nel successivo Programma Operativo;

3. di stabilire altresì che nell'allegato “Modalità operative degli impegni a superficie 2017”, parte integrante del presente atto, sono definite le modalità per il corretto utilizzo dell'applicativo informatico (SIPAR) “Gestione impegni Programmi Operativi OCM ortofrutta”;

4. di stabilire infine che qualsiasi modifica alle modalità di utilizzo dell'applicativo informatico (SIPAR) indicate nell'allegato parte integrante del presente atto, sarà comunicata con nota del Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, nonché tramite pubblicazione sul sito http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/servizi/gestione-ocm-ortofrutta/gestione-impegni-programmi-operativi-ocm- ortofrutta;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'Organismo Pagatore Regionale – AGREA, alle Organizzazioni di produttori e loro Associazioni che hanno presentato il Programma Operativo 2017, approvato con propri atti;

6. di disporre infine che il presente atto venga integralmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

La Responsabile del Servizio

Roberta Chiarini

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