n.43 del 22.02.2017 periodico Parte Seconda

Tributo speciale per il deposito in discarica. Adeguamento normativo dell'ammontare dell'imposta di cui all'art. 13 della L.R. 31/1996 alle disposizioni della L. 232/2016

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

 Visti:

- l’art. 3, commi da 24 a 40, della Legge 28/12/1995, n. 549, che ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi e in particolare il comma 29 che attribuisce alle Regioni la competenza alla determinazione dell’ammontare dell’imposta entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo nel rispetto dei limiti fissati dal medesimo comma 29;

- l'art. 13 della Legge 27 dicembre 1996, n. 31, con il quale la Regione ha determinato l’ammontare dell'imposta del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti;

- il comma 10 dell’art. 7 della Legge regionale 05 ottobre 2015, n. 16, con il quale la Regione ha apportato modificazioni all’art. 13 della L.R. n. 31/1996 sopra richiamata e aggiornate le aliquote da applicare ai rifiuti conferiti con decorrenza dal 1° gennaio 2017;

- l’art. 1, comma 42, lett. a) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che, modificando il comma 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha stabilito che “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.”

Considerato che:

- l’art. 13 della Legge 27 dicembre 1996, n. 31, come modificato dal comma 10 dell’art. 7 della Legge 05 ottobre 2015, n. 16 stabilisce a decorrere dall’anno 2017 che:

  • al quantitativo di rifiuti conferiti espresso in chilogrammi si applicano i nuovi importi;
  • per l'individuazione dell'importo per il calcolo dell'ammontare dell'imposta valgono le caratteristiche del rifiuto ai fini dell'ammissibilità in discarica, di cui all'art. 7, comma 5, decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

- gli importi unitari stabiliti dall’art. 13 della L.R. n. 31/1996, da applicare al quantitativo di rifiuti smaltiti, determinano un aumento o una diminuzione di tributo rispetto all’anno d’imposta 2016 per le stesse tipologie di rifiuti conferiti;

- a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 42, della legge n. 232/2016 sopra richiamata, è sospesa per l’anno 2017 l’efficacia degli aumenti dell’imposta unitaria stabilita dall’art. 13 della L.R. n. 31/1996, come modificato dal comma 10 dell’art. 7 della L.R. n. 16/2015

Ritenuto che, a seguito della sospensione dell’efficacia degli aumenti del tributo speciale per il deposito in discarica, disposta dall’art. 1, comma 42, della legge n. 232/2016, per l’individuazione dell'importo per il calcolo dell'ammontare dell'imposta stabilito dall’art. 13 della L.R. n. 31/1996:

- debba tenersi conto che:

  • dal 2017 valgono le caratteristiche del rifiuto, ai fini dell’ammissibilità in discarica;
  • dal 2017 è sospesa l’efficacia degli aumenti degli importi unitari relativi al tributo speciale;
  • dal 2017 vanno applicate le diminuzioni degli importi unitari relativi al tributo speciale;

- sia necessario fornire le indicazioni in merito alla corretta individuazione dell’importo unitario da applicare al rifiuto conferito sulla base di quanto espresso al precedente alinea mediante apposita tabella conciliativa da allegare che è parte integrante del presente atto;

- è sospesa per l’anno 2017 la presentazione della dichiarazione che i conferitori di rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani debbono presentare ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 2264 del 21 dicembre 2016, in quanto l ’importo unitario da applicare per tali tipologie di rifiuti determina la medesima imposizione prevista per i rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti speciali;

Visto il D.Lgs.n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (G.U.R.I. del 5 aprile 2013) e successive modifiche;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 25 gennaio 2016 avente per oggetto “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l’integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;

Richiamata la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 e s.m.;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale n.2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm., n. 270 del 29 febbraio 2016, n.622 del 28 aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016, e le determinazioni dirigenziali n.7267 del 29 aprile 2016 e la n. 15705 del 7 ottobre 2016;

Attestato il parere di regolarità amministrativa;

determina 

a) di dare atto che, per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 42, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, risultano sospesi gli aumenti dell’ammontare dell’imposta del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi disposti dal 2017 con Legge regionale 05 ottobre 2015, n. 16;

b) di approvare l’Allegato “Tributo speciale - Tabelle conciliative per l’individuazione dell’importo unitario da applicare ai rifiuti per l’anno 2017” che concilia le classificazioni di “rifiuto” stabilite in origine dall’art. 13 della L.R. n. 31/1996 con le classificazioni di “rifiuto” stabilite dall’art. 7 della L.R. n. 16/2015, tenendo conto che:

  • dal 2017 valgono le caratteristiche del rifiuto, ai fini dell’ammissibilità in discarica;
  • dal 2017 è sospesa l’efficacia degli aumenti degli importi unitari relativi al tributo speciale;
  • dal 2017 sono applicate le diminuzioni degli importi unitari relativi al tributo speciale;

c) di sospendere per l’anno 2017 la presentazione della dichiarazione che i conferitori di rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani debbono presentare ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 2264 del 21 dicembre 2016, in quanto l ’importo unitario da applicare per tali tipologie di rifiuti determina la medesima imposizione prevista per i rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti speciali;

d) di dare atto che la presente determina deve essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e data pubblicità sul sito istituzionale dell’Ente;

e) di dare atto infine che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 e successive modifiche, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 66/2016, il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

Il Responsabile del Servizio

Onelio Pignatti

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