n.127 del 11.08.2011 (Parte Seconda)

Legge n. 82/2006. Campagna vitivinicola 2011/2012. Determinazione del periodo vendemmiale e del periodo delle fermentazioni e rifermentazioni vinarie

IL RESPONSABILE

sostituito in applicazione dell’art. 46 comma 2 della L.R. 43/01, nonché della nota del Direttore generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico venatorie n. NP/2010/16225 del 23/12/2010, dal Responsabile del Servizio Ricerca, Innovazione e Promozione del Sistema agroalimentare

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) nella formulazione definita a seguito dell’inserimento apportato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 di modifica del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 ed abrogazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008;

Visti inoltre:

- il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

- la Legge 20 febbraio 2006 n. 82 “Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’organizzazione comune di mercato (OCM) del vino” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006, Supplemento ordinario n. 59;

- il DM 27 novembre 2008 (recante “Disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione”) e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che la citata Legge n. 82/2006 dispone:

- all’articolo 9, comma 1, che le Regioni e le Province Autonome stabiliscano annualmente il periodo entro il quale sono consentite le fermentazioni e le rifermentazioni vinarie e che, comunque, tale periodo non può superare la data del 31 dicembre dell’anno in cui il provvedimento viene adottato;

- all’articolo 14, comma 1, che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con il provvedimento delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto a fissare per la campagna vitivinicola 2011/2012 il periodo vendemmiale ed il periodo entro il quale le fermentazioni e rifermentazioni vinarie sono consentite dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2011;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

Viste altresì le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successiva modifica;

- n. 1173 del 27 luglio 2009 con la quale sono stati approvati gli atti dirigenziali di conferimento degli incarichi di responsabilità di struttura e professional

- n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante “Revisione della struttura organizzativa della Direzione generale Attività produttive, Commercio e Turismo e della Direzione generale Agricoltura”;

Vista infine la nota del Direttore generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistiche venatorie del 23/12/2010 n. NP/2010/16225 concernente l’individuazione dei sostituti dei responsabili di Servizio nei casi di assenza o impedimento in attuazione della deliberazione n. 1855 del 16 novembre 2009;

Attestata la regolarità amministrativa;

determina

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

  1. di stabilire che, per la campagna vitivinicola 2011/2012, il periodo vendemmiale ed il periodo entro il quale le fermentazioni e rifermentazioni vinarie sono consentite decorre dal 1° agosto 2011 e termina il 31 dicembre 2011;
  2. di dare atto che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale di cui al punto 1, fatta eccezione per i casi previsti dalla normativa in vigore;
  3. di dare atto che è vietata qualsiasi fermentazione e rifermentazione oltre il 31 dicembre 2011, ad eccezione di quelle effettuate in bottiglia o in altro recipiente chiuso per la preparazione di “vini spumanti”, “vini frizzanti” e “mosti parzialmente fermentati” sottoposti a successive frizzantature;
  4. di stabilire altresì che le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del predetto periodo devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, o telefax (n. 0512912660) ovvero posta elettronica (e-mail.: icqrf.bologna@mpaaf.gov.it oppure icqrf@pec.politicheagricole.gov.it) all’ufficio periferico dell’Ispettorato Centrale per il controllo della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Via Nazario Sauro n. 20 - 40121 Bologna);
  5. di consentire la pratica delle fermentazioni fino al 30 aprile 2012 per i vini da tavola a indicazione geografica protetta I.G.P. e per i vini a denominazione di origine protetta D.O.P. che possono utilizzare la menzione tradizionale “Passito” o “Vin Santo”;
  6. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, provvedendo ad assicurarne la diffusione anche sul sito Internet della Regione Emilia-Romagna.

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