n.362 del 13.11.2019 periodico (Parte Seconda)

Fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii. - Criteri di gestione anno 2019 e riparto e concessione delle risorse finanziarie a titolo di trasferimento per l'anno 2019

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

  • la Legge n. 431 del 9/12/1998 ed in particolare l'art. 11 che ha istituito il Fondo nazionale per la locazione per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di seguito denominato Fondo nazionale, e successive modifiche;
  • la legge regionale n. 24 del 8/8/2001 e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 38 e 39 che hanno istituito il Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione
  • il decreto del Ministero delle infrastrutture e Trasporti del 07/06/1999, con il quale sono stati fissati i criteri minimi di accesso al fondo nazionale;
  • il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 14 settembre 2005 che ha definito i criteri di riparto alle Regioni delle risorse presenti sul Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui alla legge n. 431/1998;
  • il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 31/5/2019 recante “Individuazione delle modalità di trasferimento delle risorse non spese del Fondo inquilini morosi incolpevoli”;
  • il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 4/7/2019, con il quale sono state ripartite alle Regioni le somme stanziate sul Fondo nazionale assegnando alla Regione Emilia-Romagna € 828.585,99;
  • la L.R. 30/7/2019, n. 14 “Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”;” ha provveduto a stanziare la somma di € 5.000.000,00 sul capitolo 32038 “Contributi per l'accesso all'abitazione in locazione - fondo regionale (art. 38, L.R. 8 agosto 2001, n.24).” del bilancio finanziario regionale 2019-2021, anno di previsione 2019;

Preso atto che le somme stanziate sul bilancio regionale complessivamente a disposizione per il fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della legge regionale n. 24/2001 e ss.mm.ii., ammontano complessivamente ad € 5.828.585,99;

Considerato che l’art. 11 della legge n. 431/1998:

1) al comma 1, ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e al comma 3 ha stabilito che le somme assegnate al Fondo possono essere utilizzate per:

a) la concessione ai conduttori di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione;

b) “e, tenendo conto anche della disponibilità del Fondo, per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle Regioni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o attraverso attività di promozione in convenzione con imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati, ovvero attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore”;

2) al comma 7, stabilisce che le Regioni ripartiscono ai Comuni le risorse presenti sul Fondo nazionale;

Considerato che il decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 4/7/2019 consente alle Regioni di adottare requisiti di accesso più restrittivi di quelli indicati dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7/6/1999;

Considerato altresì che l'art. 38 e l'art. 39 della Legge Regionale n. 24/2001 e ss.mm.ii., disciplinano la materia relativa al Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione demandando ad un provvedimento della Giunta Regionale la definizione dei criteri di riparto fra i Comuni delle risorse e le modalità di funzionamento del Fondo;

Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dagli artt. 38 e 39 della legge regionale n. 24/2001 e ss.mm.ii., in merito al Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione mediante quanto stabilito nel presente atto deliberativo e negli allegati A), B), C) e D) parte integrante del presente atto deliberativo;

Preso atto che il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 31/5/2019 consente alle Regioni di riprogrammare entro il 30/3/2020, riallocandole sul Fondo per il sostegno alla locazione, le economie maturate al 30/06/2019 (al netto delle procedure in corso) già a disposizione dei Comuni relative al Fondo Morosi Incolpevoli (Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124) e derivanti dalle risorse trasferite ai Comuni negli anni dal 2014 al 2018 compresi;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta della Regione Emilia-Romagna (nostro prot. n. 574912 del 2/7/2019) con la quale si chiedeva ai Comuni beneficiari delle risorse del Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli di comunicare al Servizio regionale Qualità Urbana e Politiche Abitative:

  • l’entità delle economie al 30/6/2019;
  • l’entità delle somme ritenute necessarie sia per il funzionamento del Fondo fino al 30/6/2020 sia per soddisfare eventuali domande ancora in corso di istruttoria;

Preso atto che i Comuni hanno provveduto a trasmettere i dati richiesti, e che nei casi in cui questo non è avvenuto si è provveduto ad utilizzare i dati trasmessi in occasione della rendicontazione del Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli al 31/12/2018, effettuata tramite il software regionale on line;

Ritenuto:

  • di utilizzare la facoltà prevista dal sopra citato decreto al fine di incrementare le risorse del Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione;
  • per i Comuni che non hanno indicato l’importo delle economie necessarie per il funzionamento del fondo inquilini Morosi Incolpevoli (inclusa la quota per soddisfare le domande ancora in corso di istruttoria): di riallocare l’intero importo delle economie sul Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione (colonna Economie dell’allegato C);
  • per i Comuni che hanno indicato l’importo delle economie necessarie il funzionamento del fondo inquilini Morosi Incolpevoli (inclusa la quota per soddisfare le domande ancora in corso di istruttoria): di riallocare sul Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione la differenza tra l’importo complessivo delle economie e l’importo necessario per il funzionamento del fondo e per soddisfare eventuali domande in corso di istruttoria (colonna Economie dell’allegato C);

Preso atto che il quadro delle risorse complessivamente disponibili per il Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione pari complessivamente ad € 12.877.657,38 è così articolato:

  • Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui alla legge n. 431/1998: € 828.585,99
  • Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione di cui alla L.R. n. 24/2001: € 5.000.000,00
  • Economie del Fondo inquilini morosi incolpevoli riallocate sul Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione e già a disposizione dei Comuni: € 7.049.071,39

Preso atto che si rende necessario procedere al riparto delle risorse presenti sul bilancio regionale (risorse statali + regionali) complessivamente pari ad € 5.828.585,99;

Ritenuto, per una gestione più efficiente delle risorse, di individuare come beneficiari delle risorse (statali + regionali) concesse con il presente atto deliberativo (complessivamente pari ad € 5.828.585,99) i Comuni di cui all’allegato D), colonna “Enti gestori”;

Ritenuto di procedere al riparto delle risorse (statali + regionali) presenti sul bilancio regionale nel modo di seguito descritto:

1) di ripartire ai Comuni della Regione Emilia-Romagna le risorse presenti sul bilancio regionale relativamente al fondo regionale (risorse statali + regionali) complessivamente pari a € 5.828.585,99 in base ai seguenti parametri e criteri:

  • per il 50% in proporzione al numero complessivo di famiglie residenti nei Distretti socio-sanitari al 1/1/2019 (Fonte: Regione Emilia-Romagna);
  • per il 25% in proporzione alle risorse concesse per il Fondo regionale per l’accesso alla abitazione in locazione nell’anno 2015 con DGR n. 1214/2015 ai comuni capofila dei distretti socio–sanitari (Fonte: Regione Emilia-Romagna);
  • per il 25% in proporzione al numero di contributi concessi ai beneficiari del Fondo regionale per l’accesso alla abitazione in locazione nell’anno 2015 relativi alla DGR n. 1214/2015 (Fonte: Regione Emilia-Romagna);

2) di considerare come anticipo dei fondi da concedere con il presente atto le economie del Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli già a disposizione dei Comuni al netto delle somme necessarie sia per concludere l’eventuale istruttoria di domande ancora in corso sia per il funzionamento del Fondo stesso sino al 30/06/2020 (Allegato C): colonna economie);

3) di detrarre le economie di cui al punto precedente dall’importo (colonna riparto1) da concedere al Comune (riparto1-economie) e di concedere un contributo pari a € 0,00 nel caso in cui l’importo delle economie sia superiore a quello da concedere al Comune (l’importo delle economie eccedente il contributo è evidenziato nella colonna “Economie in eccesso” dell’allegato C);

4) di provvedere ad un ulteriore riparto (secondo i medesimi parametri e criteri del precedente riparto) delle risorse non concesse con il primo riparto (a causa della presenza di economie) escludendo i Comuni che presentano economie in eccesso (Allegato C): colonna riparto2);

5) di provvedere a determinare l’importo del contributo da ripartire ai singoli Comuni sommando l’importo dei due riparti (colonna contributo totale);

6) di determinare l’importo da ripartire agli enti di cui all’allegato D) (colonna Ente gestore e colonna risorse finanziarie da trasferire) sommando l’importo del contributo dei singoli Comuni di cui al punto 5) appartenenti al medesimo Distretto socio-sanitario (colonna contributo totale dell’allegato C));

Dato atto che, in seguito al riparto e alla riallocazione delle economie maturate sul Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui sopra, le somme disponibili per ciascun distretto socio-sanitario sono il risultato della somma degli importi relativi alla colonna economie e alla colonna Risorse finanziarie da trasferire (colonna Totale disponibile dell’allegato D);

Ritenuto, anche allo scopo di una più efficace gestione delle risorse, di stabilire che:

  • la gestione delle risorse complessivamente disponibili (risorse statali e regionali concesse con il presente atto deliberativo + economie Fondo inquilini morosi incolpevoli) per ciascun Distretto socio-sanitario è affidata agli enti (“Enti gestori”) di cui all’allegato D), colonna Enti gestori;
  • l’utilizzo delle risorse a disposizione di cui all’alinea precedente deve avvenire in un ambito sovracomunale coincidente con il territorio dei Distretti socio–sanitari;
  • gli enti gestori delle risorse di cui al primo alinea in accordo con i Comuni del Distretto socio–sanitario specificano nel dettaglio le modalità di gestione, definendo in particolare gli aspetti lasciati alla discrezionalità dei Comuni;
  • i Comuni possono utilizzare le economie del Fondo inquilini morosi incolpevoli solo a favore dei beneficiari residenti nei Comuni titolari di economie, oppure utilizzare tutte le risorse o solo una quota di esse anche a favore di beneficiari non residenti nei Comuni titolari delle economie;
  • i Comuni determinano la quota delle risorse che possono essere utilizzate per gli interventi di cui al punto 1) lettere a) (“fondo affitto”) e b) (“altri interventi”) delle premesse al presente atto;
  • l’intervento di cui al punto 1) lettera a) ("fondo affitto") delle premesse deve essere gestito secondo i criteri stabiliti nell’allegato A);
  • i Comuni determinano i criteri di accesso e le modalità di gestione dell’intervento di cui al precedente punto 1), lettera b) ("altri interventi") delle premesse. Possono essere finanziati solo gli strumenti (agenzie o istituti, fondi di garanzia, convenzioni) già operativi nell’anno 2015 oppure nell’anno 2017 (ultimi due anni di finanziamento del Fondo regionale);
  • le eventuali economie relative al Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione (artt. 38 e 39 della LR n. 24/2001) e realizzate a qualsiasi titolo e relative ai fondi ripartiti con proprie deliberazioni n. 1414/2014, n. 1214/2015 e n. 1417/2017, già a disposizione dei Comuni, possono essere utilizzate per gli interventi previsti dal presente atto deliberativo di cui al punto 1), lettere a) e b) ("fondo affitto" e "altri interventi"). I Comuni determinano la quota delle economie da utilizzare per il “fondo affitto” e “altri interventi”. I Comuni possono utilizzare le economie solo a favore dei beneficiari residenti nei Comuni titolari di economie oppure utilizzare tutte le risorse o solo una quota di esse anche a favore di beneficiari non residenti nei Comuni titolari delle economie;
  • l’attività di gestione delle risorse utilizzate per la lettera a) delle premesse (Fondo affitto) deve concludersi entro il 31/12/2020;
  • la rendicontazione della gestione delle risorse (somme concesse con il presente atto deliberativo + economie del Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli riallocate sul Fondo regionale per l’accesso all’ abitazione in locazione + eventuali economie del Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione) dovrà avvenire secondo le modalità da definirsi con successiva Circolare del Dirigente del Servizio regionale competente per materia;
  • i Comuni non sono obbligati a partecipare con proprie risorse al cofinanziamento del Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione disciplinato dal presente atto affinchè, ove vi siano risorse proprie disponibili, possano attuare politiche sociali integrative, in particolare rivolte ai nuclei non inclusi nella applicazione del presente provvedimento;

Considerato che:

  • la misura di cui alla presente delibera costituisce un primo stanziamento di una programmazione pluriennale di risorse regionali, eventualmente integrabili con corrispondenti risorse statali, integralmente dedicate alle politiche abitative e, nello specifico, al sostegno all’accesso all’abitazione;
  • la situazione abitativa e il quadro socio-economico nel territorio della Regione sono in continuo e rapido mutamento e che quindi l’attività di programmazione deve avvenire con l’utilizzo di dati ed informazioni il più possibile aggiornati, al fine di utilizzare nel modo più efficiente le risorse disponibili;

Ritenuto, pertanto, di stabilire che il Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione disciplinato dal presente atto deliberativo deve considerarsi una misura a carattere sperimentale e che quindi gli atti deliberativi delle future programmazioni potranno rivedere i criteri di accesso e di gestione alla luce di informazioni più complete, significative ed aggiornate, anche con la partecipazione dei Comuni e delle Organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative sul territorio regionale, al fine di raggiungere una migliore efficacia e efficienza del Fondo regionale;

Ritenuto altresì, per le considerazioni sopra esposte:

  • di procedere ad una rilevazione di alcune informazioni significative dei nuclei famigliari in situazione di disagio abitativo, al fine di predisporre una banca dati da utilizzare per la prossima programmazione degli interventi da effettuare nel settore abitativo;
  • di costruire tale banca dati secondo i contenuti richiesti nell’Allegato B); tale banca dati per il singolo distretto potrà costituire, con i limiti ed i parametri di cui all’Allegato A) per la presente programmazione, base per il riparto delle risorse di cui al presente atto;
  • di stabilire pertanto che gli enti gestori delle somme a livello di Distretto socio-sanitario (allegato D), colonna Enti gestori) trasmettano i dati elencati nell’allegato B) secondo i termini e le modalità stabiliti nel medesimo allegato;
  • di stabilire che i Distretti che non effettueranno la trasmissione dei dati di cui all’alinea precedente saranno esclusi dai riparti delle successive programmazioni;

Preso atto che i seguenti Comuni hanno comunicato di avere conferito la funzione in materia di Politiche abitative all’Unione di Comuni chiedendo contestualmente che pertanto la concessione dei fondi avvenga a favore non del Comune ma della Unione di Comuni:

  • Comune di Cesena con nota ns. protocollo n. 0478360 del 28/06/2017: Unione di Comuni Valle del Savio;
  • Comune di Lugo con mail del 25/10/2016: Unione di Comuni della Bassa Romagna;
  • Comune di Pavullo nel Frignano con mail del 22/8/2017: Unione di Comuni del Frignano;
  • Comune di Faenza con nota ns. Protocollo n. PG/2019/0750988 del 09/10/2019: Unione di Comuni Romagna Faentina;

Ritenuto, al fine di consentire un più efficiente utilizzo delle risorse, di accogliere la richiesta dei sopracitati Comuni e di concedere il contributo di cui al presente atto all’Unione di Comuni come meglio specificato nell’allegato D) al presente atto deliberativo;

Visti:

  • la L.R. 15/11/2001 n. 40 per quanto di competenza;
  • la L.R. 26/11/2001 n. 43 e ss.mm.ii.;
  • il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto:

  • di procedere, in base al riparto di cui sopra, alla concessione a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni di cui all'allegato D) delle somme specificate nel medesimo allegato (colonna “Risorse finanziarie trasferite”), per l'importo complessivo di Euro 5.828.585,99 a titolo di trasferimento;
  • di assumere il relativo impegno di spesa a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni di cui all'alinea precedente, per la somma di Euro 5.828.585,99, in quanto ricorrono gli elementi di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., in ragione della tipologia di spesa trattandosi di risorse finanziarie attribuite a titolo di trasferimento per la costituzione di fondi destinati al sostegno alla locazione ed avuto riferimento al processo decisionale di liquidazione della spesa disposto con il presente atto,

Dato atto che l’importo di € 5.828.585,99 trova copertura finanziaria:

  •  quanto ad € 5.000.000,00 sul capitolo 32038 “CONTRIBUTI PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE - FONDO REGIONALE (ART. 38, L.R. 8 AGOSTO 2001, N.24).” del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 anno di previsione 2019 approvato con propria deliberazione n. 2301 del 27 dicembre 2018 e ss.mm. che presenta la necessaria disponibilità;
  • quanto ad € 828.585,99 sul capitolo 32040 " CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ART. 11, LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N.431) - MEZZI STATALI.” del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 anno di previsione 2019 approvato con propria deliberazione n. 2301 del 27 dicembre 2018 e ss.mm. che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto inoltre che alla liquidazione delle risorse finanziarie di cui all'alinea precedente provvederà con proprio atto formale il Dirigente competente ai sensi della normativa contabile vigente al verificarsi della condizione prevista nel dispositivo del presente provvedimento;

Preso atto che la procedura del conseguente pagamento disposto con il presente atto è compatibile con le prescrizioni previste all’art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Considerato che il presente atto deliberativo determina nel dettaglio le modalità di utilizzo delle risorse per cui non si rendono necessari ulteriori atti di programmazione;

Considerato che la fattispecie delle attività oggetto del presente provvedimento non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 11 “Codice unico di progetto degli investimenti pubblici” della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;

Visti:

  • il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
  • la propria deliberazione n. 468/2017 “Il sistema dei controlli nella Regione Emilia-Romagna”;
  • la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 avente per oggetto “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021”, ed in particolare l’Allegato D) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021”;

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni n. 2416/2008 e ss.mm.ii., per quanto applicabile, n. 56/2016, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016, n. 1107/2016 e n. 1059/2018;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna recante: “Nomina del Vicepresidente della Giunta regionale e contestuale modifica al Decreto del Presidente n. 220/2014 e ss.mm.ii. "Nomina dei componenti della Giunta Regionale e specificazione delle relative competenze”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile;

Su proposta del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di dare attuazione per l'anno 2019, con decorrenza dalla avvenuta esecutività del presente atto, alle disposizioni degli artt. 38 e 39 della Legge Regionale n. 24/2001 e ss.mm.ii., in merito al Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione mediante quanto disposto nel presente atto deliberativo e negli allegati A), B), C) e D), parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

2. di utilizzare la facoltà prevista dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 31/05/2019 recante “Individuazione delle modalità di trasferimento delle risorse non spese del Fondo inquilini morosi incolpevoli” al fine di incrementare le risorse del Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione così come descritto nelle premesse del presente atto;

3. di individuare come beneficiari dei finanziamenti stanziati sul Fondo regionale per l'accesso all’abitazione in locazione (fondi statali + fondi regionali) nell’anno 2019 complessivamente pari ad € 5.828.585,99 e concessi con il presente atto deliberativo gli enti di cui all'allegato D) (colonna Enti gestori), come descritto nelle premesse del presente atto;

4. di definire i parametri ed i criteri per la ripartizione così come descritti nelle premesse del presente atto e di ripartire e concedere a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni di cui all’allegato D), colonna Enti gestori, le risorse finanziarie a titolo di trasferimenti complessivamente pari a € 5.828.585,99 come meglio dettagliato nell’allegato D) (colonna “Risorse finanziarie trasferite”);

5. di imputare la spesa complessiva di € 5.828.585,99 nel seguente modo:

  • quanto a € 5.000.000,00 registrata al n. 8167 di impegno sul capitolo 32038 “CONTRIBUTI PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE - FONDO REGIONALE (ART. 38, L.R. 8 AGOSTO 2001, N.24).” del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 anno di previsione 2019 approvato con propria deliberazione n. 2301 del 27 dicembre 2018 e ss.mm. che presenta la necessaria disponibilità;
  • quanto ad € 828.585,99 registrata al n. 8168 di impegno sul capitolo 32040 " CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ART. 11, LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N.431) - MEZZI STATALI.” del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 anno di previsione 2019 approvato con propria deliberazione n. 2301 del 27 dicembre 2018 e ss.mm. che presenta la necessaria disponibilità;

6. di dare atto che in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della Transazione elementare, come definita dal citato decreto, in relazione ai soggetti beneficiari ed ai capitoli di spesa, risulta essere la seguente:

Capitolo 32038

Missione 12 - Programma 06 - Codice economico U.1.04.01.02.003 - COFOG 10.6 - Transazioni UE 8 - SIOPE 1040102003 - C.I. spesa 3 – Gestione ordinaria 3

Capitolo 32040

Missione 12 - Programma 06 - Codice economico U.1.04.01.02.005 - COFOG 10.6 - Transazioni UE 8 - SIOPE 1040102005 - C.I. spesa 3 – Gestione ordinaria 3

7. di dare atto che alla liquidazione delle risorse finanziarie concesse con il presente provvedimento a titolo di trasferimento provvederà in un’unica soluzione il Dirigente regionale competente ai sensi della normativa contabile vigente ad avvenuta pubblicazione di cui al successivo punto 13.;

8. di dare atto che, in seguito alla concessione di cui al precedente punto 4. e alla riallocazione delle economie maturate sul Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui al precedente punto 2., le somme disponibili per ciascun distretto socio-sanitario sono il risultato della somma degli importi relativi alla colonna economie e alla colonna Risorse finanziarie trasferite come specificato nell’allegato D) alla colonna Totale disponibile;

9. di stabilire che:

  • la gestione delle risorse complessivamente disponibili (risorse statali e regionali concesse con il presente atto deliberativo + economie Fondo inquilini morosi incolpevoli) per ciascun Distretto socio-sanitario è affidata agli enti (“Enti gestori”) di cui all’allegato D), colonna Enti gestori;
  • l’utilizzo delle risorse a disposizione di cui all’alinea precedente deve avvenire in un ambito sovracomunale coincidente con il territorio dei Distretti socio–sanitari;
  • gli enti gestori delle risorse di cui al primo alinea in accordo con i Comuni del Distretto socio–sanitario specificano nel dettaglio le modalità di gestione, definendo in particolare gli aspetti lasciati alla discrezionalità dei Comuni;
  • i Comuni possono utilizzare le economie del Fondo inquilini morosi incolpevoli solo a favore dei beneficiari residenti nei Comuni titolari di economie oppure utilizzare tutte le risorse o solo una quota di esse anche a favore di beneficiari non residenti nei Comuni titolari delle economie;
  • i Comuni determinano la quota delle risorse che possono essere utilizzate per gli interventi di cui al punto 1) lettere a) (“fondo affitto”) e b) (“altri interventi”) delle premesse al presente atto;
  • l’intervento di cui al punto 1) lettera a) ("fondo affitto") delle premesse deve essere gestito secondo i criteri stabiliti nell’allegato A);
  • i Comuni determinano i criteri di accesso e le modalità di gestione dell’intervento di cui al precedente punto 1), lettera b) ("altri interventi") delle premesse. Possono essere finanziati solo gli strumenti (agenzie o istituti, fondi di garanzia, convenzioni) già operativi nell’anno 2015 oppure nell’anno 2017 (ultimi due anni di finanziamento del Fondo regionale);
  • le eventuali economie relative al Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione (artt. 38 e 39 della LR n. 24/2001) e realizzate a qualsiasi titolo e relative ai fondi ripartiti con proprie deliberazioni n. 1414/2014, n. 1214/2015 e n. 1417/2017, già a disposizione dei Comuni, possono essere utilizzate per gli interventi previsti dal presente atto deliberativo di cui al punto 1), lettere a) e b) ("fondo affitto" e "altri interventi"). I Comuni determinano la quota delle economie da utilizzare per il “fondo affitto” e “altri interventi”. I Comuni possono utilizzare le economie solo a favore dei beneficiari residenti nei Comuni titolari di economie oppure utilizzare tutte le risorse o solo una quota di esse anche a favore di beneficiari non residenti nei Comuni titolari delle economie;
  • l’attività di gestione delle risorse utilizzate per la lettera a) delle premesse (Fondo affitto) deve concludersi entro il 31/12/2020;
  • la rendicontazione della gestione delle risorse (somme concesse con il presente atto deliberativo + economie del Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli riallocate sul Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione + eventuali economie del Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione) dovrà avvenire secondo le modalità da definirsi con successiva Circolare del Dirigente del Servizio regionale competente per materia;
  • i Comuni non sono obbligati a partecipare con proprie risorse al cofinanziamento del Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione disciplinato dal presente atto affinchè, ove vi siano risorse proprie disponibili, possano attuare politiche sociali integrative, in particolare rivolte ai nuclei non inclusi nella applicazione del presente provvedimento;

10. di stabilire che il Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione disciplinato dal presente atto deliberativo deve considerarsi una misura a carattere sperimentale e che quindi gli atti deliberativi delle future programmazioni potranno rivedere i criteri di accesso e di gestione alla luce di informazioni più complete, significative ed aggiornate, anche con la partecipazione dei Comuni e delle Organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative sul territorio regionale, al fine di raggiungere una migliore efficacia ed efficienza del Fondo regionale;

11. di stabilire:

  • di procedere ad una rilevazione di alcune informazioni significative dei nuclei famigliari in situazione di disagio abitativo, con particolare attenzione anche alla rilevazione della età anagrafica dei nuclei, al fine di predisporre una banca dati da utilizzare per la prossima programmazione degli interventi da effettuare nel settore abitativo;
  • di costruire tale banca dati secondo i contenuti richiesti nell’Allegato B); tale banca dati per il singolo distretto potrà costituire, con i limiti ed i parametri di cui all’Allegato A) per la presente programmazione, base per il riparto delle risorse di cui al presente atto;
  • che gli enti gestori delle somme a livello di Distretto socio-sanitario (allegato D), colonna Enti gestori) trasmettono i dati elencati nell’allegato B) secondo i termini e le modalità stabiliti nel medesimo allegato;
  • che i Distretti che non effettueranno la trasmissione dei dati di cui all’alinea precedente saranno esclusi dai riparti delle successive programmazioni;

12. di demandare ad un atto del dirigente competente per materia la correzione di eventuali errori materiali del presente atto deliberativo;

13. di dare atto infine che si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 56 comma 7 del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

14. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

15. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia–Romagna Telematico.

Allegato A)

DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO REGIONALE PER L’ACCESSO ALL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE (LR n. 24/2001, artt. 38 e 39) – ANNO 2019

Finalità

Il Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato.

Ambito territoriale dei bandi

L’ambito territoriale dei bandi è sovracomunale e comprende tutti i Comuni di ciascun distretto socio–sanitario.

Requisiti per l’accesso

Sono ammessi al contributo i nuclei famigliari ISEE in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

A1) Cittadinanza italiana;

oppure

A2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea;

oppure

A3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;

 B) Residenza nell’alloggio oggetto del contratto di locazione o dell’assegnazione;

 C1) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato. In caso di contratto in corso di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta pagata;

oppure

C2) titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione con esclusione della clausola della proprietà differita.

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante;

oppure

C3) assegnazione di un alloggio comunale alle seguenti condizioni:

a) contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 (“equo canone”) e dalla Legge n. 359/1992 (“patti in deroga”);

b) titolarità di una concessione amministrativa d’uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal comune stesso a condizione che il canone d’uso mensile sia almeno pari all’ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell’alloggio dal comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra.

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante.

D) Il valore ISEE del nucleo famigliare deve essere compreso tra € 3.000,00 (valore minimo) ed € 17.154,00 (valore massimo).

Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello così detto “ordinario” per le prestazioni sociali agevolate, in corso di validità.

E) Canone mensile di affitto, comprensivo delle rivalutazioni Istat ed escluse le spese condominiali, non superiore ad € 700,00;

Casi di esclusione dal contributo

Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo famigliare ISEE:

  1. Essere beneficiario del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al Decreto-Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019;
  2. avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per l’”emergenza abitativa” derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 817/2012, 1709/2013 e n. 1221/2015 e da eventuali future concessioni di fondi;
  3. avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per la “morosità incolpevole” di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;
  4. essere assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
  5. avere la titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975;
  6. essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

a) la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l’alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell’alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l’avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;

b) la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;

c) il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell’alloggio emesso dal Giudice dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 560, comma 3, c.p.c.;

d) il diritto di proprietà sull’alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l’accesso al contributo qualora l’alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell’ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

Graduatoria

La graduatoria ha un ambito sovracomunale e comprende le domande di tutti i Comuni del Distretto socio–sanitario.

Le domande vanno collocate nella graduatoria in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE.

In caso di incidenza uguale, ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.

In caso di domande con medesimo valore ISEE, ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più alto.

Il canone da prendere in considerazione è quello riportato nel contratto di locazione, senza le rivalutazioni Istat.

Entità del contributo

Il contributo è pari ad una somma fissa. Il Comune definisce tale somma tenendo conto dei seguenti criteri: da un numero minimo di n. 2 mensilità a un numero massimo di n. 6 mensilità per un massimo di € 3.000,00.

L’entità del contributo è definita dal Comune nel rispetto dei limiti di cui sopra, previa consultazione con le Organizzazioni sindacali di settore.

L’assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Presentazione della domanda

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.

Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell’anno, può essere presentata una sola domanda.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari residenti, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio.

I requisiti per l’accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con autocertificazione.

Beneficiario del contributo

Beneficiario del contributo è il soggetto che ha presentato domanda di contributo.

I Comuni possono prevedere che il contributo sia erogato direttamente al proprietario dell’alloggio, a sanatoria del ritardo nel pagamento del canone.

Bandi

I bandi dovranno essere chiusi entro e non oltre il 28/2/2020.
I Comuni possono stabilire una data di chiusura anteriore al termine di cui sopra.

Il periodo di apertura del bando non dovrà essere inferiore a 45 gg.

Per i Comuni che nel 2019 abbiano già attivato analoghi Bandi per il sostegno all’affitto, la scadenza è prorogata al 31/5/2020.

Controlli

I Comuni effettuano i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Devono essere sottoposte ad un controllo più accurato quelle domande che presentano un valore ISEE non adeguato a sostenere il canone di locazione, considerando anche che il valore ISEE è il risultato dell’applicazione sul reddito complessivo (mobiliare e immobiliare) del nucleo famigliare di detrazioni, franchigie e parametrizzazione (in base alle caratteristiche dei componenti il nucleo).

Pertanto:

  • nel caso di domande che presentano un valore ISEE molto inferiore al canone annuo, il Comune, prima della erogazione del contributo, accerta che i Servizi sociali comunali sono a conoscenza dello stato di grave disagio economico – sociale del nucleo famigliare;
  • nel caso di domande che presentano un valore ISEE molto inferiore al canone annuo in seguito a situazioni di difficoltà di carattere temporaneo (diminuzione del reddito in seguito a perdita del lavoro etc.), il Comune, dopo un accertamento delle effettive condizioni economiche, può erogare il contributo anche se il nucleo famigliare non è conosciuto dai Servizi sociali.

Gli accertamenti devono essere eseguiti prima dell’erogazione del contributo.

Informativa

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro n.52 - 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

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Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 

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I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

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7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

 di accesso ai dati personali;

  • di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
  • di opporsi al trattamento;
  • di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di svolgere le attività amministrative necessarie alla concessione del contributo.

Procedure del Comune

Il Comune deve erogare il contributo dopo avere effettuato i controlli previsti dalla normativa vigente e dal presente allegato.

application/pdf Allegato B) - 374.1 KB
application/pdf Allegato C) - 631.8 KB
application/pdf Allegato D) - 137.8 KB

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