n.3 del 04.01.2012 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento istituzionale "Hospice Bellaria" di Bologna

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che agli artt. 9 e 10:

  • pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche Sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell’accreditamento con propria determinazione;
  • attribuisce all’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per gli hospice;

Visti:

- la nota pervenuta a questa Amministrazione in data 6/5/2008, nostro protocollo PG 2008.114146, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante della Fondazione Hospice Maria Teresa Chiantore Seragnoli - Onlus, con sede legale in Bentivoglio (BO), Via Marconi n.43 - 45, chiede l’accreditamento dell’Hospice Bellaria ubicato presso l’Ospedale Bellaria, Via Altura, 3; per 13 posti letto;

- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l’accreditamento delle strutture di cui all’art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

- il Decreto dell’Assessore alle Politiche per la Salute n.12 del 20/4/2007;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimento n. 71695 del 23/3/2007 del Sindaco del Comune di Bologna;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e Sociale regionale con esame della documentazione, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall’Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione generale Sanità e Politiche Sociali NP/2010/9481 del 22/7/2010, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l’art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuino ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all’entrata in vigore della legge regionale medesima;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

  • di concedere l’accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti di:

Hospice Bellaria ubicato presso l’Ospedale Bellaria, Via Altura, 3; della Fondazione “Hospice Maria Teresa Chiantore Seragnoli – Onlus”, con sede legale in Bentivoglio (BO), Via Marconi n.43 - 45, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D. Lgs. 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007, con 13 posti letto;

  • l’accreditamento di cui al presente provvedimento non comprende l’attività ambulatoriale, se non per le attività strettamente connesse alla degenza o alla rete delle cure palliative;
  • di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
  • l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/1998 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
  • di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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