n. 54 del 31.03.2010 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di impianto di recupero di rifiuti non pericolosi esistente a Gambettola (FC) presentato dalla ditta Metalcavi Srl (Titolo II, L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi esistente” presentato dalla ditta “Metalcavi S.r.l.” sito nel comune di Gambettola (FC) da ulteriore procedura di V.I.A. a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;

b. dovranno essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a minimizzare l’impatto acustico;

c. il materiale di pezzatura tale da provocare dispersione di polveri nell’ambiente (codici CER 120101, 120102, 120103, ecc.) potrà essere stoccato esclusivamente all’interno di container o big-bag a tenuta ermeticamente chiusi e non potranno essere effettuate su di esso operazioni di cernita manuale; lo stoccaggio in cumuli è ammesso unicamente al coperto su pavimentazione in calcestruzzo e al riparo dagli agenti atmosferici;

d. i cumuli dei rifiuti, salvo indicazioni più restrittive contenute nei regolamenti comunali, potranno raggiungere un massimo di 5 metri di altezza;

e. i big-bag contenenti il rifiuto denominato “polverino”, generato dall’impianto di abbattimento delle polveri prodotte durante le operazioni di macinazione dei cavi, dovranno essere stoccati solo ed esclusivamente al di sotto della tettoia esistente; per tale rifiuto, visti i relativi referti analitici che fino ad oggi hanno accertato la presenza di quantitativi di piombo superiore allo 0.5%, soglia oltre la quale i rifiuti vengono classificati come pericolosi, dovrà essere attribuito il codice CER 191211* e dovrà essere smaltito presso ditte autorizzate; qualora, sulla base di controlli sul rifiuto in ingresso che confermino la diminuzione del contenuto in piombo dei materiali plastici, la ditta intendesse rivedere la classificazione di tale rifiuto, dovrà essere predisposta una campagna analitica per la revisione della classificazione del rifiuto, previa comunicazione all’Amministrazione provinciale e ad ARPA, che provvederà al prelievo di campioni da sottoporre ad analisi;

f. preso atto che la Ditta ha suddiviso l’area del piazzale in due settori ben distinti (un settore denominato “Bacino B” dove vengono sia svolte alcune attività quali cernita, pre-macinazione, ecc., sia stoccati i rifiuti in cumuli che generano acque reflue di dilavamento, l’altro denominato “Bacino A” che viene utilizzato per il transito dei mezzi, parcheggi, stoccaggio materie prime seconde, ecc., che genera acque di prima pioggia), e in relazione al fatto che l’area in esame è ricompresa nelle “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei” ed in particolare in un’area classificata come Zona B “Area caratterizzata dalla ricchezza di falde idriche”, per il bacino A si individuano le seguenti prescrizioni:

  • è fatto divieto effettuare qualsiasi tipo di attività quali macinazione, triturazione ecc.;
  • i rifiuti non pericolosi potranno essere stoccati sul piazzale solo all’interno di container dotati di copertura;
  • è fatto divieto di stoccare rifiuti pericolosi;

g. tutti i recipienti utilizzati all’interno degli impianti devono essere destinati al reimpiego per le stesse tipologie di rifiuti;

2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento all’autorizzazione alla realizzazione e alla gestione dell’impianto ai sensi dell’art. 210 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Metalcavi S.r.l.; alla Provincia di Forlì-Cesena; al Comune di Gambettola; all’ARPA sezione provinciale di Forlì-Cesena; all’AUSL di Cesena;

4) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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