n.195 del 26.09.2012 periodico (Parte Seconda)

Procedura di VIA concernente il progetto di attività estrattiva di ghiaie all’interno del Polo n. 7 ed Ambito 3 del PIAE 2001/PAE 2009 - Procedure in materia di impatto ambientale - L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, DLgs 152/06, come modificato dal DLgs 4/08 e dal DLgs 128/10 (Titolo III)

L'Autorità competente: Comune di Piacenza - D.O. Riqualificazione e Sviluppo territorio - Servizio Sistema ambientale Mobilità Ambiente comunica la decisione relativa alla procedura di VIA concernente il:

- progetto di attività estrattiva di ghiaie all’interno del Polo n. 7 ed Ambito 3 del PIAE 2001/PAE 2009; 

- localizzato: comune di Piacenza - loc. “Cà di Trebbia”;

- presentato da: Bassanetti & C. Srl, CCPL Inerti SpA, Inerti Trebbia Srl, Inerti Piacenza Srl, Schiavi Srl.

Il progetto interessa il territorio del comune di Piacenza e della provincia di Piacenza.

Ai sensi del Titolo III della Legge regionale 18 Maggio 1999, n. 9, come modificata dalla Legge regionale 16 Novembre 2000, n. 35, il Comune di Piacenza, con atto di Giunta comunale n. 170 del 29/8/2012, ha assunto la seguente decisione:

 delibera:

A. la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell’art. 26 del DLgs 3/4/2006, n. 152 e s.m.i ed ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., del progetto di attività estrattiva di ghiaie all’interno del Polo estrattivo PAE 2009 n. 7 in loc. “Cà di Trebbia” e Ambito 3 in quanto il progetto in questione è nel complesso ambientalmente compatibile, a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, già indicate al punto 5 del “Rapporto sull’impatto ambientale”, approvato dalla Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 22 agosto 2012, All. A all’atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale:

a) Prescrizioni relative al quadro di riferimento progettuale

1) Realizzare panchine e cartelli segnavia in legno, a lato del percorso sentieristico.

2) Il progetto di riqualificazione del tratto di strada Gragnana, compreso tra il bivio di Quartazzola e il nuovo innesto alla tangenziale (Tav. 37) presentato ad integrazione della documentazione del SIA con nota PG 7072 del 3/2/2012 dovrà essere realizzato prima dell’avvio dell’attività di escavazione del primo lotto autorizzato.

3) La manutenzione ordinaria e straordinaria di detto tratto, riqualificato come da progetto, resta a carico del proponente. Al termine delle attività di cava l’infrastruttura dovrà essere lasciata in perfette condizioni di efficienza e sicurezza.

4) La tempistica di rinaturalizzazione delle aree non interessate dall’attività di cava dovrà seguire rigorosamente il seguente cronoprogramma a partire dalla data di approvazione del I piano di coltivazione per quanto riguarda il Polo 7.

Anno 1 - Ha/ intervento 1.38

Anno 2 - Ha/ intervento 1.38

Anno 3 - Ha/ intervento 1.38

Anno 4 - Ha/ intervento 1.38

Anno 5 - Ha/ intervento 1.38

Per quanto invece concerne l’Ambito 3

- la tempistica relativa alle aree non interessate dall’attività di cava (area 5) dovrà essere la seguente a partire dalla data di approvazione del I piano di coltivazione:

Anno 1 - Ha/ intervento 0,59

Anno 2 - Ha/ intervento 0,59

Anno 3 - Ha/ intervento 0,59

Anno 4 - Ha/ intervento 0,59

Anno 5 - Ha/ intervento 0,59

- la tempistica relativa alle aree interessate dall’attività di cava (area 7) dovrà essere la seguente a partire dalla data di approvazione del piano di coltivazione:

1° anno - Coltivazione

2° anno - Inizio recupero

3° anno - Sistemazione finale

4° anno - Manutenzione programmata

5° anno - Manutenzione programmata

Dal 6° anno - Manutenzione programmata

5) Gli interventi del Polo 7 dovranno iniziare dal completamento del settore che consente la schermatura dell'habitat 6210* (porzione di SIC/ZPS che ricade nel Polo) e proseguire in direzione nord/est senza interruzioni di continuità; gli interventi relativi all’Ambito 3 dovranno iniziare dall’area di cava 7 e proseguire in direzione nord-est senza interruzione di continuità.

6) Dovrà essere data comunicazione al Servizio Ambiente del Comune di Piacenza dell’avvio degli interventi di sistemazione finale ed in tale occasione dovrà essere predisposto un programma di manutenzione atto a garantire un corretto attecchimento ed accrescimento delle essenze da sottoporre al visto del medesimo servizio.

7) la sistemazione finale dovrà essere conforme ai criteri stabiliti dall’Allegato 6.1 alle NTA del PIAE vigente approvato con atto CP n. 83 in data 14 luglio 2003 "Modalità di sistemazione per i Poli estrattivi di ghiaia situati nelle fasce di pertinenza fluviale del Fiume Trebbia e del Torrente Nure" prevedendo un aumento delle densità di impianto che compensi le fallanze previste, che in aree simili si attestano attorno al 30% in conformità al progetto presentato;

8) La sistemazione finale delle aree interessate dalle attività di escavazione dovrà seguire la seguente tempistica per ogni singola cava:

1° anno - Lotto 1 Coltivazione

2° anno - Lotto 1 Inizio recupero - Lotto 2 Coltivazione 

3° anno - Lotto 1 Sistemazione finale - Lotto 2 Inizio recupero - Lotto 3 Coltivazione 

4° anno - Lotto 1 Manutenzione programmata - Lotto 2 Sistemazione finale - Lotto 3 Inizio recupero - Lotto 4 Coltivazione 

5° anno - Lotto 1 Manutenzione programmata - Lotto 2 Manutenzione programmata - Lotto 3 Sistemazione finale - Lotto 4 Inizio recupero/Sistemazione finale - Lotto 5 Coltivazione/Inizio recupero/Sistemazione finale

Dal 6° anno - Lotti 1/2/3/4/5 - Manutenzione programmata 

9) La quantità di m3 già estratti (Cava 1 CCPL - Polo 7) per la realizzazione del laghetto artificiale dovrà essere detratta dal totale del volume estraibile nel medesimo lotto.

10) Dovrà essere predisposta una relazione annuale a cura del proponente, da consegnare entro il 30 novembre al Servizio Ambiente del Comune di Piacenza, che riporti lo stato di avanzamento del progetto di sistemazione finale, redatta e firmata da tecnico abilitato in possesso delle specifiche competenze in materia (dottori agronomi e forestali, geologi, laureati in scienze naturali/ambientali o in possesso di titoli equipollenti).

11) I cronoprogrammi di cui alle tabelle 1, 2, 3, 4 soprariportate dovranno essere indicati espressamente nelle autorizzazioni relative ai Piani di coltivazione e nelle relative convenzioni.

12 )La manutenzione delle aree soggette ad interventi di sistemazione naturalistica come indicate nel SIA dovrà essere garantita a cura e spese del proponente per almeno 10 anni dal termine dei lavori.

13) Dovranno essere realizzate aree di sosta, con arredi (panche, tavoli e cestini portarifiuti in legno, rastrelliere per biciclette), panchine e cartelli segnavia in legno, a lato del percorso sentieristico.

14) Come espresso in sede di Conferenza il 22 agosto 2012 da ENI SpA R. & M, dovrà essere comunicato qualunque attraversamento delle tubazioni ENI e l’inizio lavori dovrà essere effettuato in presenza di ENI al fine di valutare in modo concordato tutte le possibili interferenze e implicazioni presenti.

b) Prescrizioni relative al quadro di riferimento ambientale

1. La sistemazione finale deve essere realizzata con fascia continua di Zona mesofila di transizione di ampiezza trasversale inderogabile minima di m. 15,00 e fascia continua di Zona riparia di ampiezza trasversale inderogabile minima di m. 30,00 all’interno sia dell’Ambito 3 che del Polo 7, in coerenza con le NTA del PIAE 2001.

2. Il proponente dovrà provvedere, in accordo con il Servizio Ambiente del Comune, alla piantumazione in aree pubbliche e/o di ambientazione stradale, entro 10 anni dal rilascio dell’autorizzazione alla prima attività di cava, di ulteriori 4787 piante di specie autoctone, numero sufficiente a compensare un ulteriore 20% della quantità di CO2 emessa dall’attività in progetto. In alternativa, totale o parziale, alla piantumazione potrà essere versato al Comune di Piacenza un corrispettivo economico, che il Comune quantificherà con successivo atto, al fine di raggiungere con altri interventi di risparmio energetico il medesimo quantitativo di CO2 assorbita.

3.Tutte le aree piantumate dovranno essere vincolate a tale destinazione in coerenza ai disposti del PIAE e del PAE adottati con D.C.P. n. 23 del 26/3/2012.

4. In relazione a tali interventi di rimboschimento dovrà essere predisposto ed attuato un programma di manutenzione atto a garantire un corretto attecchimento ed accrescimento delle essenze, da inoltrare al Servizio Ambiente del Comune di Piacenza all’avvio degli interventi di sistemazione.

5. In condizioni siccitose dovrà essere effettuata una sistematica bagnatura delle strade sterrate, se necessario anche giornaliera.

6. L’eventuale rinvenimento di Rifiuti Solidi Urbani (RSU) dovrà essere segnalato tempestivamente al Servizio Territoriale ARPA – Sezione di Piacenza, con il quale dovranno essere concordate le modalità di smaltimento.

7. Fatto salvo il limite di velocità di 15 Km/h lungo la pista lungo Trebbia sulla restante viabilità di servizio dovrà essere rispettato il limite di velocità di 30 Km/h.

8. I veicoli di proprietà dei proponenti utilizzati all’interno dell’area di cava dovranno essere almeno di categoria Euro IV o Euro 3 con FAP.

9. Nel caso in cui l’impianto fotovoltaico non fosse realizzato, in alternativa alla prevista fascia boscata di mitigazione del medesimo, ne dovrà comunque essere realizzata una di ampiezza trasversale di almeno 15 metri che assicuri la continuità della fascia mesofila di transizione.

10. In accordo con quanto espresso in sede di Conferenza il 22 agosto 2012 da ARPA, AUSL ed Ente Parco, considerata la Tav. 7 del PAE e la prescrizione n. 6 della proposta di Autorizzazione Paesaggistica, lungo la tangenziale dovrà essere realizzato il filare previsto dalla Tav. 42 del SIA con l’aggiunta di alcune formazioni arboree-arbustive come indicato dalla sopra citata prescrizione n. 6 della proposta di Autorizzazione Paesaggistica.

c) Prescrizioni AUSL

1) Dovrà essere effettuata la valutazione del rischio, conformemente al decreto legislativo n. 81 del 2008, con la previsione di visite effettuate dal medico competente.

2) Dovrà essere assicurata la presenza di numerosi addetti al primo soccorso, in grado di intervenire tempestivamente in caso di infortunio o malore.

d) Prescrizioni Regione Emilia-Romagna Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po

1. La vegetazione da impiantare passerà immediatamente, per accessione, alla proprietà demaniale del suolo, pertanto le ditte esecutrici non potranno vantare né sulla vegetazione né sull’area interessata dalla stessa alcun diritto.

2. E’ fatto divieto di asportare materiale in posto dall’area in oggetto durante i lavori previsti.

3. Dovranno essere attuate idonee modalità di realizzazione dell’intervento; in particolare le piante collocate a dimora dovranno essere innaffiate subito ed abbondantemente e si dovrà garantire, almeno per un anno dal trapianto, che non venga mai a mancare il giusto grado di umidità.

4. Ogni eventuale variazione che si ritenesse necessario adottare, rispetto alle previsioni progettuali sopra descritte, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po.

5. Il richiedente è esclusivo responsabile di qualunque lesione che, nell’esercizio dell’autorizzazione del Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po possa essere arrecata ai diritti dei terzi, pertanto renderà Servizio Tecnico sollevato da qualunque pretesa, responsabilità o molestia anche giudiziale e/o richiesta di indennizzo che le potesse derivare da eventuali parti lese.

6. L’autorizzazione del Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po s’intende accordata per quanto di competenza, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di acque pubbliche e di polizia idraulica.

7. Dovrà essere comunicato al Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po l’inizio dei lavori di piantumazione.

e) Prescrizioni valutazione d’incidenza

1. Il guado deve essere consolidato e realizzato al di fuori del periodo di nidificazione di Burhinus oedicnemus e di riproduzione delle specie ittiche di interesse comunitario presenti. E’ quindi la sua realizzazione interdetta fra 15 marzo-15 agosto. Le operazioni in alveo devono comunque essere effettuate nel rispetto del “Protocollo per l'effettuazione dei lavori in alveo” (del. G.P. 352/99), in particolare relativamente alle misure di mitigazione da adottare ed alle eventuali necessità di recupero dell'Ittiofauna, ivi contenute.

2. Sono vietati allargamenti di carreggiata, eventuali piazzole di manovra o tracciati alternativi, con l'obbligo di rimanere sui tracciati di progetto previsti dall'attuale studio.

3. Per il tratto di viabilità previsto lungo il confine del sito, l'eventuale allargamento di sezione del tracciato esistente può essere portata fino ad un max. di 4 metri, senza altre tipologie di sbancamento, allargamento e/o divagazione.

4. Per evitare che la riattivazione di viabilità perifluviale, al momento non utilizzata, attiri una maggiore presenza antropica lungo l'alveo e il greto consolidato (il che arrecherebbe maggiore disturbo all'avifauna che non il semplice transito dei mezzi pesanti), occorre che il consorzio GST, responsabile della viabilità, concordi con il Parco del Trebbia modalità di chiusura degli accessi, ad esempio regolamentando l'apertura e chiusura della sbarra attualmente presente nei pressi di Case di Trebbia.

5. La realizzazione della fascia mesofila, che verrà effettuata alle condizioni previste alla conclusione del procedimento di VIA, dovrà prevedere, come primo lotto d'intervento, il completamento del settore che consente la schermatura dell'habitat 6210* (porzione di SIC/ZPS che ricade nel Polo), esternamente all'habitat così come proposto a seguito di integrazioni (tav. n° 24 "1° Stralcio funzionale di intervento 'polo 7' - Recupero Ambientale" come modificata a seguito di osservazioni, nota Amm. comunale del 21/12/2011, prot. 8103). Inoltre, dovrà altresì prevedere la realizzazione della fascia boscata mesofila lungo il confine dell'area caratterizzata da nuclei di habitat 6210* esterna al SIC/ZPS(fig. 3). In questo caso l'intervento sarà subordinato all'esecuzione preliminare di un rilievo fito-sociologico, da trasmettere al Parco, che attesti l'assenza, lungo la fascia in progetto, delle associazioni vegetazionali protette appartenenti all'alleanza Mesobromion (6210*). in caso il rilievo accerti la presenza di tali associazioni vegetazionali, la collocazione della fascia boschiva verrà definita esternamente al nucleo e quindi in area agricola.

f) Prescrizioni Autorizzazione Paesaggistica

La proposta di Autorizzazione Paesaggistica relativa alla procedura in corso riporta alcune prescrizioni, sulle quali si è espressa la CQAP nella seduta del 20/2/2012, che sono state riconsiderate alla luce di un approfondimento delle NTA degli atti di Pianificazione che regolano la materia.

Nello specifico la prescrizione n. 1 relativa all’Ambito 3, visti la Tav. 6 e le NTA del PAE vigente, in particolare l’art. 3 e l’All. 6 della PIAE vigente, viene riassorbita dalla prescrizione n. 1 del cap. 5, paragrafo b) del presenta Rapporto: “Prescrizioni relative al quadro di riferimento ambientale” “La sistemazione finale deve essere realizzata con fascia continua di Zona mesofila di transizione di ampiezza trasversale inderogabile minima di m 15,00 e fascia continua di Zona riparia di ampiezza trasversale inderogabile minima di m 30,00 all’interno sia dell’Ambito 3 che del Polo 7, in coerenza con le NTA del PIAE 2001”.

Le altre prescrizioni contenute nella tabella sottoriportata sono invece da considerarsi integralmente applicabili.

Prescrizioni - Precisazioni

Ambito 3

7. l’Ambito 3 dovrà prevedere il Recupero naturalistico già configurato nel PAE e pertanto essere interessato da Zona riparia e Zona mesofita senza Area ad uso agricolo (cfr. Precisazioni);

8. all’internno dell’Ambito 3 e consentitala realizzazione del laghetto aziendale indicato in progetto.

La prescrizione 1) come vista dalla CQAP prevede la dicitura “senza Area ad uso agricolo”. A tal proposito si chiarisce che la verifica rispetto alla normativa sovraordinata e di settore di competenza dell’ufficio, fa riferimento sia all’apparato cartografico sia all’apparato normativo (nello specifico del PAE) e fa riferimento alla realizzazione di una fascia continua di Zona mesofila di transizione di ampiezza trasversale inderogabile minima di m. 15,00 e di una fascia di Zona riparia di ampiezza trasversale inderogabile minima di m. 30,00 all’interno dell’Ambito 3. Una volta assolto tale obbligo il debordare rispetto al perimetro dell’Ambito dell’ulteriore ampiezza di fascia che si ritenesse utile realizzare piuttosto che la presenza di Zona agricola all’interno dell’Ambito 3 è da ritenersi secondaria rispetto alla coerenza dell’impianto delle complessive sistemazioni finali conformemente all’art. 3 delle NTA del PAE vigente.

Polo 7

9. nell’area indicata con il numero 1 è necessario prevedere le formazioni lineari a Nord e ad Ovest;

10. è necessario prevedere il raccordo fra la zona mesofila del Polo 7 e quella dell’Ambito 3;

11. è necessario prevedere la formazione lineare che dal lato Ovest del laghetto aziendale si muove ancora verso Ovest;

12. è necessario prevedere delle formazioni boscate nella zona Sud (area 6) che dal limite del Polo 7 e per almeno la profondità di m. 30,00 ricreino la formazione già prevista nel PAE e comunque tale formazione dovrà inglobare le infrastrutture stradali;

13. è necessario ricomporre la zona boscata a Nord dell’area 4 e le formazioni lineari che da lì si dipartono verso Sud-Ovest;

14. è necessario aggiungere piccole raccolte d’acqua nella zona incolta posta a Sud-Ovest;

15. è necessario che il ripristino ambientale delle Zone di scavo 2 e 3 (cfr. Tav. 24) preveda, come già si legge nel PAE, un considerevole ampliamento delle Zone riparia e mesofila, a scapito della Zona agricola, al fine di garantire la continuità di tali Zone, consolidare il sistema lineare a carattere di naturalità e fornirgli maggiore consistenza in funzione anche di appoggio al Parco regionale fluviale del Fiume Trebbia e alle sue funzioni specifiche nonché di più solido filtro fra quello e le aree soggette ad attività antropiche. In ogni punto di tale fascia dovrà essere prevista una profondità minima di m. 15 + 30 come previsto dalle norme del PAE.

Ambito 3 e Polo 7

16. il 100% delle essenze messe a dimora dovrà appartenere alle specie autoctone della zona, secondo quanto previsto con DGR n. 874/2008 e preferibilmente appartenenti all’associazione del querco-carpineto. Tra le finalità della progettazione occorre inserire sia il mantenimento o la ricreazione di una quinta verde naturale sui lati Nord e Ovest sia la durata del ciclo vitale degli esemplari prescelti, che dovrà essere di lungo termine;

17. è vietato utilizzare le aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo;

18. è vietato rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinarle con scarichi o abbandono di rifiuti di qualsiasi genere;

19. qualora venissero realizzate recinzioni delle aree di cava, queste dovranno avere caratteristiche tali da non costituire pericolo per le specie ornitiche e impedire il passaggio dei piccoli animali all’interno dell’area di cava.

g) Prescrizioni di carattere generale

1. Il progetto dovrà essere realizzato così come previsto dal SIA e dovranno essere realizzati tutti gli interventi di mitigazione e compensazione richiamati al par. 4.A.2 del presente Rapporto.

2. Il piano di monitoraggio dovrà essere realizzato secondo i tempi e le modalità indicate nel SIA, al fine di verificare l’efficacia dei presidi adottati e di orientare ulteriori interventi di mitigazione qualora i controlli evidenziassero valori difformi da quelli stimati; gli esiti dovranno essere trasmessi al Servizio Ambiente del Comune di Piacenza.

3. Le prescrizioni contenute nel presente provvedimento dovranno essere espressamente richiamate nelle Autorizzazioni ai singoli Piani di coltivazione e nelle relative Convenzioni, le quali dovranno essere sottoposte al parere preventivo del Servizio Ambiente.

4. Le fideiussioni previste dalle Convenzioni per l’attuazione dei Piani di coltivazione dovranno coprire anche gli importi previsti per gli interventi di sistemazione finale e per la riqualificazione del tratto di strada Gragnana compreso tra il bivio di Quartazzola e il nuovo innesto alla tangenziale.

Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di:

5. tutela delle acque, del suolo, dell’aria e degli ecosistemi naturali, tutela dall’inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso;

6. tutela della salute dei lavoratori non espressamente citati.

B. di dare atto che l’Ente Parco ha decretato la Valutazione di Incidenza negativa non significativa del progetto di attività estrattiva di ghiaie all’interno del Polo estrattivo PAE 2009 n. 7 in loc. “Cà di Trebbia” e Ambito 3 nei confronti del SIC/ZPS IT4010016 (Basso Trebbia), nel rispetto delle prescrizioni, tutte riportate al precedente punto A. e);

C. il rilascio dell’Autorizzazione in materia paesaggistica ai sensi del DLgs n. 42/2004 e s.m.i. nel rispetto delle prescrizioni, tutte riportate al precedente punto A. f) (All.B);

D. il rilascio dell’autorizzazione ad effettuare emissioni in atmosfera con il rispetto della seguente prescrizione: devono essere adottati accorgimenti da mettere in atto al fine di prevenire o limitare l’insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse (quali ad esempio getti d’acqua, sistemazione ed accurata manutenzione della pavimentazione stradale interna all’insediamento), come previsto al punto 4 della parte I dell’All. 5, alla parte V del DLgs 152/2006;

E. di stabilire che la presente valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 17, comma 7 della L.R. 9/99, avrà efficacia temporale fino a due anni oltre l’ultimazione dell’attività di escavazione di Polo 7 e Ambito 3;

F. di quantificare le spese istruttorie a carico delle ditte proponenti, ai sensi dell’art. 28 della L.R.9/99 e s.m.i. e dell’art. 3.4 della “Direttiva generale sull’attuazione della L.R. 9/99” approvata con D.G.R. 15/7/2002 n. 238, in Euro 191,25 pari allo 0,04% del costo di realizzazione del progetto;

G. di quantificare le spese di pubblicazione a carico delle ditte proponenti, ai sensi dell’art. 8, comma 2 del DPR 12 aprile 1996, in Euro 2.509,00;

H. con successiva disposizione del Responsabile del Servizio Ambiente verrà disposto l’accertamento e l’introito della somma complessiva di Euro 2.700,25 sul Cap. 1287 “Contributi per servizi ambientali” del bilancio in corso.

delibera inoltre:

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del DLgs n. 267/2000, per consentire il rispetto dei termini fissati dalla normativa di settore per la conclusione del procedimento.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina