n.79 del 20.03.2019 periodico (Parte Seconda)

Modalità applicative del disposto di cui al comma 4 dell'art.23 del R.R. n. 41/2001, come modificato dal disposto di cui all'art.36 della L.R. n. 16/2017 per il rilascio delle concessioni per l'uso di un corso d'acqua, naturale o artificiale, appartenente al demanio idrico quale vettore di risorse idriche già concesse o richieste in concessione

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

la Legge regionale 2 agosto 1984, n.42 e ss.mm.ii.;

la Legge regionale 21 aprile 1999, n.3 e ss.mm.ii.;

il Regolamento regionale 20 dicembre 2001, n. 41

Legge regionale 14 aprile 2004, n.7 e ss.mm.ii.;

­la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 e ss.mm.ii.;

Legge regionale 18 luglio 2017, n. 16;

Considerato che:

- il Capo IV "Risorse idriche, difesa del suolo e miniere" della L.R. n. 3/99 e ss.mm.ii. ha fornito una prima disciplina relativa alla gestione delle materie delegate ai sensi del citato D.Lgs. n. 112/98 ed, in particolare, gli artt. 141 e 142 dettano le disposizioni circa le modalità di gestione dei beni del demanio idrico prevedendo altresì l’emanazione di successivi provvedimenti regionali di dettaglio;

- il procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica è disciplinato dal Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n.41, che è stato convalidato dall’art. 55 della L.R. n.6/2004;

- l’art. 23 “Concessione d’acqua e di beni demaniali” al comma 4 del soprarichiamato Regolamento Regionale n.41/2001, dispone che l’allora Servizio Tecnico Regionale competente per territorio possa rilasciare “ai Consorzi di Bonifica e di irrigazione concessione per l’uso di un corso d’acqua naturale quale vettore di acque già concesse o richieste da convogliare nelle reti consortili, a seguito di presentazione della relativa domanda e di versamento del canone di occupazione del demanio idrico o, in alternativa, previa assunzione da parte dei Consorzi medesimi dell’impegno a realizzare i necessari interventi di manutenzione dell’asta fluviale interessata. La concessione contiene l’autorizzazione idraulica nonchè le prescrizioni relative ai dispositivi e alle modalità di immissione della risorsa nel corso d’acqua pubblico e nelle reti o infrastrutture consortili. Il vettoriamento, qualora sia condizione per l’esercizio della concessione d’acqua, è assentito unitamente alla concessione dell’acqua.";

Richiamato inoltre l’art.36 della L.R. n. 16/17 il quale dispone:

- 1. Al fine di ottimizzare l'approvvigionamento, il trasporto e la distribuzione della risorsa idrica è consentito utilizzare per il vettoriamento della stessa i corsi d'acqua naturali e artificiali appartenenti al demanio idrico e di bonifica, da considerarsi nel complesso quale rete di interconnessione, atta a raggiungere gli utenti riducendo la necessità di nuove opere.

- 2. L'autorità procedente al rilascio del titolo concessorio è competente anche per il vettoriamento di cui al comma 1, previo parere dell'ente che ha in gestione il corso d'acqua se soggetto diverso. Per il vettoriamento è di norma corrisposto un canone, determinato tenendo conto degli effetti dello stesso sul corso d'acqua. 

- 3. La risorsa vettoriata è riservata all'utente al quale è concessa. I concessionari della risorsa idrica che utilizzano opere di derivazione insistenti sul tratto di corso d'acqua interessato dal vettoriamento non possono prelevare qualora la portata dello stesso, al netto della risorsa vettoriata, sia inferiore al deflusso minimo vitale.”

Considerato altresì che, con propria deliberazione n. 1694 del 27 ottobre 2017 con la quale:

• sono stati definiti i canoni di concessione per il vettoriamento;

• è stato specificato che il “vettoriamento” in canali di bonifica non appartenenti al demanio idrico è regolamentato esclusivamente sulla base di accordi tra il richiedente e il consorzio di bonifica titolare;

• è stata rilevata la necessità di individuare con un successivo atto le modalità applicative del disposto di cui al comma 4 dell’art.23 del R.R. n. 41/01, così come integrato dalla propria deliberazione n. 1042/10 e come modificato dal disposto di cui all’art. 36 della L.R. n. 16/17;

Considerato:

- la particolarità dell’utilizzo di corsi d’acqua appartenenti al demanio idrico quali vettori di risorsa idrica già concessa o da concedere (concessione al vettoriamento);

- l’assenza di indicazioni e di indirizzi in merito nella normativa comunitaria e statale;

- l’obbligatorietà, comunque, che l’utilizzo di corsi d’acqua appartenenti al demanio idrico quali vettori di risorsa idrica già concessa non ne infici il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore;

Ritenuto pertanto opportuno procedere, in ottemperanza a quanto disposto al punto 8. della DGR 1694/2017, ad individuare le modalità applicative, per il rilascio della concessione al vettoriamento nei corsi d'acqua naturali e nei corpi idrici artificiali appartenenti al demanio idrico, mediante la predisposizione di un apposito Allegato;

Viste:

• la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

• il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

• la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 -2021”, ed in particolare l’ allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021;

Richiamate, altresì, le seguenti proprie deliberazioni:

• n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii., per quanto applicabile;

• n. 56 del 25 gennaio 2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001;

• n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

• n. 622 del 28 aprile 2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

• n. 702 del 10 maggio 2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei Responsabili della prevenzione, della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell’anagrafe per la stazione appaltante”;

• n. 1107 dell'8 luglio 2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;

• n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

• n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

delibera

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di stabilire che il rilascio delle concessioni per l’uso di un corso d’acqua, naturale o artificiale, appartenente al demanio idrico quale vettore di risorse idriche già concesse o richieste contestualmente, avvenga secondo le modalità previste all’Allegato parte integrante del presente atto che si approva contestualmente;

2. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

ALLEGATO  

MODALITÀ APPLICATIVE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L’USO DI UN CORSO D’ACQUA, NATURALE O ARTIFICIALE, APPARTENENTE AL DEMANIO IDRICO QUALE VETTORE DI RISORSE IDRICHE GIÀ CONCESSE O RICHIESTE CONTESTUALMENTE

La valutazione delle istanze per il rilascio della concessione per l’uso di un corso d’acqua, naturale o artificiale, appartenente al demanio idrico quale vettore (di seguito concessione al vettoriamento) dovrà essere effettuata sulla base dei seguenti principi generali desumibili dalle normative comunitarie, statali e regionali in materia di risorsa idrica.

Pertanto si ritiene che:

1) con specifico riferimento alle disposizioni contenute nella Direttiva Quadro Acque per la tutela qualitativa della risorsa idrica e per il raggiungimento degli obiettivi:

a. la concessione al vettoriamento potrà essere assentita solo a condizione che non si crei pregiudizio alla sicurezza idraulica, agli habitat e all’idromorfologia del corpo idrico artificiale o naturale utilizzato quale vettore e, in generale, non infici il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua utilizzato quale vettore;

b. non potrà essere effettuato il vettoriamento di acque prelevate da un corpo idrico in stato chimico non buono o che presenti superamenti degli standard di qualità ambientale, anche per un solo elemento chimico, di cui alla Tab.1/B dell’All.1 alla Parte Terza del DLgs.n.152/06.

2) per ragioni di congruità di bilancio idrico e affinchè non si venga meno a quanto disposto al comma 1 dell’art.36 della LR 16/17, in relazione alla limitazione di nuove infrastrutture, non potrà essere richiesta concessione al vettoriamento in un corpo idrico del quantitativo complessivo di risorsa concessa o richiesta in concessione da altro diverso corpo idrico;

3) in ottemperanza a quanto disposto dalla lett. a) dell’art. 12bis del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, per motivi di sicurezza idraulica ed idrogeologica, nonché stante quanto disposto dall’Autorità di Bacino del distretto idrografico del Fiume Po nella “Direttiva Derivazioni” (di cui alla Delibera CIP n.3/2017) che individua le soglie di seguito riportate come “pressione potenzialmente significative”, la concessione al vettoriamento potrà essere rilasciata a condizione che:

a. le variazioni di portata del corso d’acqua naturale recettore siano inferiori al 25 % rispetto alla portata media naturalizzata annua;

b. le condizioni di portata del corso d’acqua naturale recettore siano inferiori alla portata media naturale annua;

4) la risorsa idrica affluente da canali consortili censiti esclusivamente quali canali di scolo, recapitanti nel corpo idrico in cui è richiesto il vettoriamento, essendo, per effetto dell’art.96, comma 11 del DLgs 152/06 da considerarsi acqua pubblica necessitante per il suo utilizzo di specifica concessione di derivazione, non può ritenersi parte della risorsa già concessa da vettoriare;

5) la risorsa idrica vettoriata è risorsa idrica concessa pertanto per i Consorzi di Bonifica di secondo grado trova applicazione quanto disposto dall’art.21 della LR 42/1984 come modificato dal comma 1 dell’art. 27 L.R. 25/2017, in relazione al vettoriamento;

6) per la salvaguardia/tutela della risorsa destinata all’uso idropotabile:

a. è ammissibile il vettoriamento in un tratto di corso d’acqua in cui insiste un prelievo destinato al consumo umano nel caso di adozione delle necessarie misure per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano;

b. qualora la risorsa vettoriata sia destinata all'uso potabile andranno previste le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 94 del Dlgs. 152/06.

Relativamente ai riflessi procedimentali delle modalità applicative per il rilascio delle concessioni per l’uso di un corso d’acqua, naturale o artificiale, appartenente al demanio idrico quale vettore di risorse idriche, si precisa quanto segue:

1. L’istanza di concessione al vettoriamento deve essere indirizzata all’autorità procedente al rilascio del titolo concessorio (di seguito autorità competente), individuabile attualmente nelle strutture competenti di ARPAE, ai sensi della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13, e deve contenere:

a) dati identificativi del richiedente;

b) estremi dell’atto concessorio che permette il prelievo della risorsa di cui è richiesto il vettoriamento, qualora sia già stato rilasciato;

c) motivo della richiesta;

d) individuazione del/dei corpo/i idrico/i in cui è richiesto il vettoriamento con individuazione del punto di immissione della risorsa e del punto di consegna finale (coordinate geografiche UTM*). Dovrà essere individuato un unico punto di immissione nel corso d’acqua pubblico recettore. Potranno essere individuati più punti di immissione solo qualora siano alternativi tra loro, ovvero la risorsa idrica non potrà essere immessa nel corso d’acqua recettore contemporaneamente da più punti;

e) indicazione circa gli eventuali ulteriori punti di recapito della risorsa vettoriata, all’interno del tratto interessato dal vettoriamento;

f) corografia su carta tecnica regionale (CTR) in scala adeguata che illustri quanto richiesto;

g) portata massima da immettere quale risorsa da vettoriare;

h) periodo dell’anno per il quale è richiesto il vettoriamento;

i) piante, prospetti, sezioni in scala adeguata, delle opere e dei meccanismi necessari all’esercizio di quanto richiesto;

l) indicazioni relative alla rete di distribuzione della risorsa vettoriata e relativa cartografia in scala adeguata, con specifico riferimento alle proprietà delle stesse;

m) relazione tecnica in cui dovrà essere verificato il non pregiudizio/la non interferenza di quanto richiesto con il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti per il corpo idrico recettore, con particolare riferimento allo stato ambientale del corpo idrico “donatore” e di quello “recettore”. In caso di assenza di classificazione ufficiale con monitoraggio diretto sui corpi idrici interessati, sarà cura del proponente definirne lo stato attraverso un monitoraggio ai sensi dell’Allegato 1 alla Parte terza del D.Lgs n.152/2006;

n) attestazione delle spese d’istruttoria dovute ai sensi dell’art.20, comma 9 della LR 7/2004 e s.m.e i.

2. Qualora il vettoriamento sia richiesto contestualmente alla derivazione di risorsa pubblica, l’occupazione è istruita secondo la specifica disciplina, tenendo conto delle peculiarità derivanti dal fatto che si tratta comunque di un’occupazione con acqua nell’ambito di corpo idrico; conseguentemente saranno unificate, ove possibile, tutte le fasi procedimentali relative ai due oggetti dell’istanza (acqua e aree).

3. Nell’ambito dell’istruttoria, dovranno essere recepiti i pareri dei seguenti Enti:

• Servizio regionale competente in materia di tutela della risorsa idrica in merito alla congruità di quanto richiesto con la pianificazione di settore;

• Ente responsabile ai fini della sicurezza idraulica: Agenzia di Protezione Civile per il tramite dei Servizi Territoriali o Autorità Interregionale Fiume Po (AIPO);

• Enti parco o soggetto gestore, qualora il tratto di corpo idrico in cui è richiesto il vettoriamento interessi o abbia effetti diretti su Parchi o aree protette;

• Autorità di Bacino Distrettuale in ordine alla congruità di quanto richiesto con il bilancio idrico, nonché con la pianificazione distrettuale, e qualora, ai sensi dell’art.89 commi 3 e 4, a il vettoriamento comporti il trasferimento di risorsa tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici;

La richiesta di pareri è formulata secondo gli art. 14, 14 bis o 14 ter della legge 241 del 1990 qualora ne ricorrano le condizioni di applicazione.

4. La concessione al vettoriamento è rilasciata con determinazione e dovrà contenere:

a. i dati identificativi del concessionario;

b. la portata massima da vettoriare espressa in moduli o in l/s;

c. l’individuazione del corpo idrico in cui è richiesto il vettoriamento con individuazione del punto di immissione della risorsa e del punto di consegna finale (coordinate geografiche UTM*);

d. le condizioni a cui è ammesso il vettoriamento;

e. la durata della concessione;

f. le modalità ed i termini per la richiesta di rinnovo della concessione;

g. quali siano le modalità per il pagamento del canone concessorio;

h. l’importo della cauzione definitiva da versare a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti, se dovuto;

i. l’eventuale obbligo al richiedente di provvedere alla misura in continuo delle portate transitanti nel corpo idrico recettore, delle portate vettoriate e delle portate ridistribuite, e la predisposizione di un sistema di monitoraggio ad evidenza pubblica o di un idoneo ed efficace piano di comunicazione atto ad informare tutti gli utenti interferenti nel tratto sotteso dal vettoriamento relativamente alle portate transitanti;

j. l’obbligo di eventuali monitoraggi tesi alla verifica della non interferenza di tale concessione con la sicurezza idraulica e con le condizioni ambientali del corpo idrico recettore in particolare potranno essere prescritti monitoraggi qualitativi sia per le componenti chimico-fisiche dello stato ecologico che per le componenti biologiche, finalizzati alla verifica della non compromissione degli obiettivi ai sensi della 2000/60/CE;

k. ogni altra diversa prescrizione per la tutela della incolumità pubblica e dei diritti pregressi.

5. La concessione al vettoriamento, essendo connessa alla derivazione della risorsa pubblica per una quota e costituendone per essa modalità di esercizio, viene assentita per ragioni di semplificazione ed economia dell’azione amministrativa, per la medesima durata della concessione di derivazione di acqua pubblica connessa fermo restando che può essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o qualora il vettoriamento pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua in cui è richiesto il vettoriamento,

6. Tra più domande concorrenti, declinando quanto previsto dalla LR 7/2004 in relazione alla specificità dell’occupazione di suolo pubblico per vettoriamento, si ritiene che:

- completata l'istruttoria è preferita quella che presenta la maggiore tutela della biodiversità e delle caratteristiche qualitative del corpo idrico recettore, nonché il più razionale utilizzo del corso d’acqua pubblico quale vettore in relazione alle utenze da servire e alle infrastrutture di distribuzione già esistenti;

- a parità di condizioni, si dovrà prendere a riferimento la priorità dell’uso della risorsa vettoriata, nonché la natura del soggetto proponente (con preferenza per i soggetti pubblici e a seguire i soggetti che concorrono allo svolgimento di funzioni pubbliche) e in subordine, si ritiene di preferire un consorzio volontario di utenti rispetto a singoli utenti;

- infine, a parità di condizioni, si procederà ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 7/2004.

7. Variazioni di quanto concesso che rendano necessaria una nuova valutazione del contesto ambientale e del rischio idraulico (quali ad esempio quantitativo di risorsa da vettoriare, punto di immissione, punto di consegna finale), costituiscono variante sostanziale.

8. Si specifica che qualora le utenze servite tramite vettoriamento abbiano necessità di risorsa idrica anche al di fuori del periodo consentito per il vettoriamento, dovranno presentare apposita istanza di concessione di derivazione d’acqua
pubblica.

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