n. 61 del 11.04.2012 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica (screening) relativa all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili all'impianto di compostaggio di rifiuto organico per la produzione di ammendanti, sito in Via Ceresa - località Massa Finalese - nel comune di Finale Emilia (MO), presentata da AIMAG SpA (Titolo II L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto per “l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili all’impianto di compostaggio di rifiuto organico per la produzione di ammendanti, sito in Via Ceresa - località Massa Finalese” - da svolgersi nel comune di Finale Emilia (MO) - presentata da AIMAG SpA da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

  1. l’attività in esame dovrà essere svolta come descritto negli elaborati di screening; si ricorda che l’intervento in progetto è soggetto, al momento del rilascio del titolo edilizio - Permesso di Costruire, al pagamento del Contributo di Costruzione previsto per legge ovvero Onere D e onere di Urbanizzazione primaria e secondaria;
  2. l’attività in esame dovrà essere svolta come descritto negli elaborati di screening; si ricorda che l’intervento in progetto è soggetto, al momento del rilascio del titolo edilizio - Permesso di Costruire, al pagamento del Contributo di Costruzione previsto per legge ovvero Onere D e onere di Urbanizzazione primaria e secondaria;
  3. in particolare considerata anche la vicinanza della ZPS “Le Meleghine”, le emissioni sonore prodotte da tutti gli impianti tecnologici, esistenti e di nuova installazione, dovranno assicurare il rispetto dei valori limite d’immissioni, assoluti e differenziali, definiti dalla ipotizzata classificazione acustica comunale (classe IV);
  4. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, dovranno essere messi in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;
  5. il proponente, nell’ambito della elaborazione del progetto definitivo per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, dovrà:
    • formulare una proposta progettuale di confinamento totale dell’area adibita alla vagliatura del compost grezzo con aspirazione e trattamento delle arie;
    • presentare agli organi di controllo competenti (AUSL e ARPA), una specifica analisi sulle emissioni odorigene con l’evidenziazione della cause (strutturali, gestionali o accidentali) che hanno determinato i diversi episodi registrati in zona e segnalati alla AUSL, le misure adottate per impedirne la diffusione e la specifica indicazione se le variazioni strutturali e gestionali di cui al progetto in esame sono risolutive (la Ditta può dimostrare l’effettiva validità delle soluzioni proposte anche con l’ausilio di uno specifico Studio Odorigeno);
    • presentare al competente ufficio comunale, per il rilascio del conseguente nulla osta acustico previsto dall’art. 8 comma 4 della L. 447/95, una compiuta valutazione d’impatto acustico che caratterizzi tutte le sorgenti sonore presenti nel sito (esistenti e di nuova installazione), attestante il rispetto dei limiti d’immissione assoluti e differenziali, da valutare rispettivamente al confine della sezione d’impianto e in prossimità dei ricettori;
  6. in considerazione dell’incremento della potenzialità di trattamento annuale di rifiuti e al fine di contenere la diffusione di emissioni odorigene, si ritiene necessario che il proponente, in fase di progettazione definitiva, preveda di effettuare tutte le operazioni di movimentazione dei materiali in ambiente confinato tramite la realizzazione di aperture interne tra i vari capannoni e il tamponamento laterale delle tettoie di collegamento presenti tra i vari edifici o con altro sistema individuato dall’azienda;
  7. nel progetto definitivo dovranno essere espressamente confermati i quantitativi massimi stoccabili istantaneamente di rifiuti in ingresso all’impianto autorizzati;
  8. in fase esecutiva la ditta dovrà garantire la qualità dell’aria ambientale (in quanto luogo di lavoro) dei locali dove maggiore può risultare l’incidenza del recupero intervenendo sull’entità di aria di reintegro “pulita” per ogni singola sezione di lavoro di modo che questa sia sufficiente a mantenere le caratteristiche di idoneità per la presenza di maestranze addette;
  9. la ditta dovrà predisporre e mantenere a disposizione degli organi di controllo (ARPA e AUSL) un Piano di gestione delle emergenze odorigene (sversamenti accidentali, fermo impianti, problematiche gestionali dovuto all’attività in sede o alla fase di trasporto) che possano dare origine ad emissioni significative; tale piano dovrà contenere l’obbligo di segnalazione rapida dell’evento al Comune di Finale Emilia, alla Provincia di Modena, a ARPA e AUSL di Modena (Sip - Distretto di Mirandola);
  10. la ditta dovrà produrre documenti sintetici relativi ai monitoraggi semestrali, inoltre dovrà effettuare specifici monitoraggi durante o in successione alle situazioni di emergenza con significative emissioni odorose di modo da analizzare le cause e proporre eventuali misure gestionali o strutturali;
  11. la ditta dovrà comunicare agli Enti interessati (ARPA, Comune, Provincia, AUSL) eventuali variazioni relative alle attività previste nel progetto;

2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla parte terza, quarta e quinta del DLgs 3 aprile 2006, n. 152;

3) di trasmettere la presente delibera alla AIMAG SpA, alla Provincia di Modena, al Comune di Finale Emilia, all’ARPA sezione provinciale di Modena, all’AUSL di Modena (Sip - Distretto di Mirandola);

4) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs. 3 aprile 2006, n. 152, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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