n.308 del 03.10.2018 periodico (Parte Seconda)

Approvazione dei valori dei materiali legnosi da utilizzare per l'applicazione delle sanzioni per le violazioni di cui alla lettera b), comma 2 dell'articolo 15, della legge regionale n. 30/1981

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

  • la Comunicazione della Commissione Europea con oggetto “La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020” del 3/5/2011 – COM(2011)244;
  • la Comunicazione della Commissione Europea con oggetto “Una nuova strategia forestale dell’Unione Europea: per le foreste e il settore forestale” del 20/9/2013 - COM(2013) 659;
  • il regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;
  • il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
  • la legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”
  • il decreto legislativo 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
  • il decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;
  • la legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 “Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6”;
  • la legge regionale 21 aprile 1999, n.3 “Riforma del sistema regionale e locale”;
  • la legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il titolo I, relativo a norme in materia di conservazione di habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche;
  • la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

Visti inoltre:

  • il “Piano Territoriale Paesistico Regionale” approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 28/01/1993;
  • il “Piano Territoriale Regionale” approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 276 del 3 febbraio 2010;
  • il “Piano Forestale Regionale 2014-2020 ai sensi del D.Lgs. 227/2001 e della L.R. 20/2000, approvato dall’ Assemblea Legislativa con deliberazione n. 80 del 12/7/2016;
  • il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex l.353/00. Periodo 2017-2021, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n.1172 del 2/8/2017;

Dato atto che:

  • con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1226 del 30 luglio 2018 è stato approvato Regolamento forestale regionale previsto dall’art. 13 della L.R. n. 30/1981, costituito da 65 articoli;
  • con il Decreto n. 122 del 30 luglio 2018 il Presidente della Giunta regionale ha emanato il Regolamento forestale di cui sopra, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico Regionale n. 244/2018 (parte prima) come Regolamento n. 3 del 1° agosto 2018;
  • il nuovo Regolamento forestale n. 3/2018 entrerà in vigore il 15/9/2018 e da tale data non troveranno più applicazione le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) approvate con deliberazione del Consiglio regionale n. 2354/1995;

Evidenziato che:

  • l’art. 15, comma 2, lett. b) della L.R. n. 30/1981, dedicato alla vigilanza e alle sanzioni, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci volte il valore delle piante tagliate, con un minimo di 100,00 euro, per l'esecuzione di interventi selvicolturali senza la prescritta autorizzazione o comunicazione o in difformità dalle prescrizioni del regolamento forestale, dagli strumenti di pianificazione, dal progetto approvato o dalle prescrizioni imposte dall'ente competente ovvero delle piante sradicate, o danneggiate nei boschi e negli altri ambiti di interesse forestale di cui all'art. 13 della medesima legge;
  • l’art. 9, comma 5, del Regolamento forestale n. 3/2018, coerentemente con quanto previsto dal citato art.15, comma 2, lett. b) della L.R. n. 30/1981, stabilisce che con atto della Giunta regionale sono approvati i valori delle piante ai fini dell’applicazione delle sanzioni per le violazioni al Regolamento stesso;

Ritenuto pertanto necessario definire il valore delle piante forestali e dei boschi da utilizzare per l’applicazione delle sanzioni previste per le violazioni di cui all’articolo 15, comma 2, lett. b), della legge regionale n. 30/1981, come riportato nelle seguenti Tabelle, allegate al presente atto:

  • Tabella A: relativa al valore delle piante ad alto fusto, delle matricine, delle piante sradicate o danneggiate, delle specie sporadiche di cui all’articolo 32 comma 11 del Regolamento, delle specie prioritarie da preservare nelle siepi di cui all’art. 51 comma 1 lettera a) del medesimo Regolamento nonchè dei polloni destinati a fustaia transitoria;
  • Tabella B: relativa al valore dei boschi cedui;

Dato atto che nell’individuazione dei suddetti valori si è tenuto conto dell’entità di quelli ad oggi vigenti, riferiti alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale approvate con Deliberazione del Consiglio regionale n. 2354/1995 ed efficaci fino all’entrata in vigore del nuovo Regolamento, ponendosi in continuità rispetto ad essi, e di un’analisi basata sia sui valori di mercato che sui valori già stabiliti da alcune Regioni limitrofe, al fine di evitare grandi differenze nella sanzione degli illeciti in territori contigui con caratteristiche territoriali e vegetazionali simili;

Ritenuto, conseguentemente di approvare gli allegati A) e B), parti integranti e sostanziali del presente atto, contenenti rispettivamente le tabelle A) e B) riportanti i valori dei materiali legnosi da utilizzare per l’applicazione delle sanzioni come sopra riportato;

Richiamate le proprie deliberazioni:

  • n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007”, per quanto applicabile;
  • n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;
  • n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
  • n. 702 del 16 febbraio 2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante”;
  • n. 56 del 25 gennaio 2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art.43 della L.R. 43/2001”;
  • n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
  • n. 121 del 6 febbraio 2017 “Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”;

Richiamati altresì:

  • il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
  • la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”, ed in particolare l’allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;
  • la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;
  • le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Richiamati, per quanto riguarda il potere di iniziativa di leggi e regolamenti, i seguenti articoli dello Statuto regionale, approvato con legge regionale 31 marzo 2005, n. 13:

  • art. 49, comma 2, il quale prevede che la Giunta regionale, salva la competenza dell’Assemblea prevista dall’art. 28, comma 4, lett. n), approva i regolamenti nei casi previsti dalla legge regionale;
  • art. 28, comma 4, lett. n), il quale prevede che l’Assemblea Legislativa delibera i regolamenti delegati alla Regione da leggi statali ed esprime parere sulla conformità allo Statuto e alla legge degli altri regolamenti derivanti dalla legge regionale;

Vista la propria deliberazione n. 199 del 17/2/2014 avente ad oggetto “Linee organizzative in materia di copertura finanziaria delle leggi regionali e dei regolamenti proposti dalla Giunta regionale”;

Vista la determinazione n.19063 del 24/11/2017 “Provvedimento di nomina del Responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993”;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile, Politiche Ambientali e della Montagna;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa gli allegati A) e B), parti integranti e sostanziali del presente atto, contenenti rispettivamente le tabelle A) e B), riportanti i valori dei materiali legnosi da utilizzare per l’applicazione delle sanzioni per le violazioni di cui all’articolo 15, comma 2, lett. b), della legge regionale n. 30/1981, così articolate:

  • Tabella A: relativa al valore delle piante ad alto fusto, delle matricine, delle piante sradicate o danneggiate, delle specie sporadiche di cui all’articolo 32 comma 11 del Regolamento, delle specie prioritarie da preservare nelle siepi di cui all’art. 51 comma 1 lettera a) del medesimo Regolamento nonchè dei polloni destinati a fustaia transitoria;
  • Tabella B: relativa al valore dei boschi cedui;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

3. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

application/pdf Allegato A - 183.4 KB
application/pdf Allegato B - 162.5 KB

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