n.286 del 06.11.2015 (Parte Seconda)

Recepimento Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento "Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina sanitaria, a norma dell’art. 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

- l'articolo 5, comma 1, della legge 30 novembre 1998, n. 419;

Richiamati: 

- la Legge 26 luglio 1975, n. 354 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà"; 

- il D.Lgs. 22/6/99, n. 230 “Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell’art. 5 della L. 30 novembre 1998, n. 419”, ai sensi del quale i detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, all’erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali di assistenza individuati dal Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali e richiamato in particolare l’art.3 che attribuisce le competenze in materia sanitaria al Ministero della Salute, in materia di programmazione, indirizzo e coordinamento del SSN negli Istituti penitenziari, alle Regioni le competenze in ordine alle funzioni di organizzazione e programmazione dei Servizi Sanitari Regionali negli Istituti penitenziari e il controllo sul funzionamento dei servizi medesimi e alle Aziende Sanitarie la gestione e il controllo dei servizi sanitari negli istituti penitenziari; 

- il D.M. 21 aprile 2000 “Progetto obiettivo per la tutela della salute in carcere”; 

- Il D.P.R. 30 giugno 2000 “Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”; 

- il D.P.C.M. del 1° aprile 2008 concernente le “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.126 del 30/5/2008 ed entrato in vigore il 14/6/2008; 

Rilevato in particolare che l’art. 2 del citato DPCM prevede che le Regioni assicurano l’espletamento delle funzioni trasferite attraverso le Aziende sanitarie ricadenti nel proprio territorio e nel cui ambito di competenza sono ubicati gli Istituti e i servizi minorili di riferimento; a tal fine le Regioni disciplinano gli interventi da attuare attraverso le Aziende Sanitarie in conformità ai principi definiti dalle linee guida di cui all’allegato A parte integrante del DPCM 1/4/2008; 

Richiamate

- la Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 314 del 23/3/2009 avente ad oggetto "Provvedimenti in ordine alla definizione del modello organizzativo in materia di sanità penitenziaria, alla istituzione dell’osservatorio permanente e alla istituzione del comitato di programma, ai densi del DPCM 1/4/2008”; 

- la Circolare della Direzione Generale Sanità e Politiche sociali n.15/2012 “Il percorso clinico-assistenziale per le persone detenute negli Istituti Penitenziari” che definisce le attività e prestazioni rivolte alla persone detenute negli Istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna e definito procedure standard omogenee a livello regionale in linea con le ultime linee-guida disponibili nell’ ambito dell’assistenza primaria, a livello nazionale e regionale;

- la DGR 588 del 5 maggio 2014 “Programma regionale per la salute negli istituti penitenziari: indicazioni alle Aziende USL per la redazione dei programmi aziendali”, quale documento di programmazione che definisce le linee di sviluppo organizzativo del settore con cui sono fornite indicazioni alle Aziende USL per la definizione dei programmi locali da svolgere a promozione e tutela della salute delle persone detenute negli Istituti penitenziari regionali, cura il monitoraggio delle realizzazioni e la valutazione delle politiche regionali; 

- la DGR n. 1187 del 21 luglio 2014 “Protocollo d'intesa fra la Regione Emilia-Romagna e il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria in merito alle forme di collaborazione tra l'Ordinamento sanitario e l'Ordinamento penitenziario per l'erogazione dell'assistenza sanitaria a favore dei detenuti e degli internati negli II.PP della Regione e indicazioni per la definizione dei Protocolli locali;

Atteso che:

- in data 22 gennaio 2015 la Conferenza Unificata, con atto rep. n. 3/CU, ha sancito l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie Locali “Linee guida in materia di modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali”, in attuazione dell’allegato A del DPCM 1/4/2008 (Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2015); 

Ritenuto:

- di dover recepire il suddetto Accordo in ragione della necessità di dare applicazione sul territorio regionale alle disposizioni di legge attraverso le modalità ivi stabilite, così come disposto all’art 9 “Norme finali” entro 6 mesi dalla data di approvazione dello stesso Accordo; 

Preso atto che il suddetto Accordo prevede: 

- che le Regioni e le province autonome provvedono alla definizione della propria “Rete dei servizi sanitari penitenziari” entro 180 giorni dall’approvazione dell’Accordo così da garantire che tutti i bisogni di salute dei detenuti trovino adeguata ed appropriata risposta all’interno delle strutture regionali intra-penitenziarie e territoriali; 

- che ogni Regione elabora il proprio modello organizzativo dei servizi penitenziari sulla base della seguente tipologia di servizi: Servizio medico di base, Servizio medico multi-professionale, Servizio medico-professionale integrato, Servizio medico multi-professionale integrato con sezione specializzata; 

- che il Servizio medico di base rappresenta la tipologia di servizio più semplice attivata nelle strutture penitenziarie e prevede l’offerta in via continuativa, per fasce orarie, di prestazioni di medicina di base e assistenza infermieristica nonché ordinariamente prestazioni di medicina specialistica (odontoiatria, cardiologia, psichiatria, malattie infettive), oltre alla presa in carico di pazienti con problematiche inerenti alle patologie da dipendenza; 

- che ogni Regione assicura all’interno del proprio territorio la presenza di Servizi sanitari penitenziari in relazione alle esigenze della popolazione detenuta negli IIPP secondo una pianificazione che deve tener conto della realtà esistente in termini di strutture e servizi, della presenza media di detenuti, del numero annuo di ingressi; 

- che, attraverso tali Servizi, ogni Regione assicura la promozione della salute, la diagnosi e la cura degli eventi patologici acuti e cronici, assicurando, anche, forme di medicina d’iniziativa attraverso la correzione degli stili di vita; 

- che ogni Regione individua un soggetto con funzioni di coordinamento della rete regionale penitenziaria, e di quella extra-regionale, per assicurare il corretto funzionamento dei trasferimenti per motivi di salute; 

Considerato: 

- che l’attuale assetto organizzativo dei Servizi in argomento è già in larga parte in linea con i suddetti criteri;

- necessario definire la programmazione e pianificazione regionale secondo i criteri previsti dal punto 6 dell’art. 2 dell’Accordo della Conferenza Unificata del 22 gennaio 2015, con il contributo dell’Amministrazione penitenziaria e delle Aziende USL;

- necessario che, pur nelle more della definizione della suddetta programmazione, le Aziende USL adeguino la tipologia dei propri servizi sanitari erogati all’interno degli Istituti penitenziari, qualora non rispondenti alle indicazioni dell’Accordo; 

Dato atto del parere allegato; 

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di recepire, per quanto in premessa esposto, l’Accordo, approvato in data 22 gennaio 2015 dalla Conferenza Unificata con atto rep. n. 3/CU, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie Locali “Strumenti di collaborazione interistituzionale. Collegamento tra le funzioni riguardante la salute e le funzioni di sicurezza e trattamento”, in attuazione del DPCM 1.4.2008, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di demandare, ad un atto del Dirigente competente la definizione di specifiche indicazioni di maggiore dettaglio sulla pianificazione della rete penitenziaria regionale così da garantire piena operatività alla disciplina oggetto di Accordo; 

3. di stabilire che il presente atto non comporterà nessun onere a carico del bilancio regionale; 

4. di dare mandato alle aziende USL affinché i Servizi sanitari penitenziari siano adeguati ai criteri indicati nell’Accordo; 

5. di pubblicare la presente deliberazione ed il relativo allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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