n.76 del 27.03.2013 periodico (Parte Seconda)

Decisione relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità (screening) concernente il progetto denominato “Attivazione di un impianto di vagliatura e separazione per il recupero e la valorizzazione delle sabbie attraverso il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalla pulizia degli arenili”, presentato dalla ditta HERA SpA

L'Autorità competente Provincia di Rimini comunica la decisione relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità (screening) concernente il seguente progetto: Attivazione di un impianto di vagliatura e separazione per il recupero e la valorizzazione delle sabbie attraverso il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalla pulizia degli arenili.

Il progetto è stato presentato dalla ditta HERA SpA.

Il progetto e' localizzato nel comune di Coriano (RN).

Ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 9/99, l'Autorità competente Provincia di Rimini, con delibera di G.P. n. 26 del 27 febbraio 2013, ha assunto la seguente decisione:

1. Di escludere con le prescrizioni riportate al punto successivo, ai sensi dell’art. 10 comma 1 della Legge regionale n. 9 del 18 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, dalla ulteriore procedura di V.I.A. il progetto denominato “Attivazione di un impianto di vagliatura e separazione per il recupero e la valorizzazione delle sabbie attraverso il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalla pulizia degli arenili”, di seguito denominato progetto, presentato dalla ditta HERA SpA, con sede legale in Bologna alla Via Carlo Berti Pichat n. 2/4;

2. Di prescrivere i seguenti obblighi alla ditta HERA SpA:

a) Deve essere prestata la massima attenzione in merito alla gestione delle acque di prima pioggia, attraverso controlli periodici settimanali di tutte le infrastrutture idrauliche a servizio dell’impianto in esame. Dei suddetti controlli dovrà essere individuato un responsabile e dovrà essere tenuto apposito registro, a disposizione di tutti gli enti ed autorità;

b) Al fine di evitare lo sviluppo e la diffusione di polvere dai cumuli di sabbia, il materiale in stoccaggio dovrà essere umidificato con regolarità tramite idoneo impianto idrico di nebulizzazione;

c) I cumuli di sabbia in stoccaggio non devono superare i 4,5 metri di altezza;

d) Sull’intero perimetro dell’impianto, ove possibile, oltre alla rete frangivista e frangivento, dovrà essere prevista la piantumazione di idonee alberature atte alla schermatura del suddetto impianto.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina