n.263 del 13.08.2014 periodico (Parte Seconda)

L.R. 6/2010 e Reg. (UE) 702/2014. Programma di intervento contributivo relativo a estirpazioni di piante di actinidia e contestuale avviso pubblico per la presentazione delle domande - Anno 2014

 LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

  • la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3 recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31" che detta norme in materia di profilassi, produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali ai fini della tutela fitosanitaria nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale;
  • il DLgs 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", e successive modificazioni e integrazioni;
  • il Reg. (CE) n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Reg. (CE) n. 70/2001;
  • il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
  • gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C 204 dell’1 luglio 2014;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettera l), della citata L.R. 3/04 che prevede, fra le funzioni della struttura fitosanitaria regionale, la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia;

Vista la L.R. 23 luglio 2010, n. 6 recante “Misure di intervento a favore delle piccole e medie imprese del settore agricolo per la prevenzione e l’eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie. Abrogazione della Legge regionale 27 luglio 1999, n. 15”;

Dato atto che la predetta L.R. 6/10 prevede in particolare:

  • che la Regione - al fine di compensare i costi e le perdite per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie o infestazioni parassitarie causate alle produzioni vegetali da organismi nocivi per i quali non esistono efficaci metodi di lotta – è autorizzata a concedere contributi alle piccole e medie imprese singole o associate del settore agricolo primario che abbiano provveduto ad ottemperare alle prescrizioni di abbattimento ed eventuale distruzione di colture agrarie in produzione;
  • che tale intervento è attivato - anche a titolo di anticipazione di risorse previste da norme statali a favore della Regione stessa per il finanziamento di analoghe misure - esclusivamente a fronte di uno specifico programma pubblico di prevenzione, controllo o eradicazione;
  • che la Giunta regionale con proprio atto definisca i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, l'importo del sostegno e la disponibilità finanziaria da destinare all’intervento;
  • che - in attuazione di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Reg. (CE) n. 70/2001 - gli aiuti attivati sono soggetti all'obbligo di comunicazione alla Commissione europea;
  • il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Rilevato:

  • che il predetto Reg. (CE) n. 1857/2006 è ora stato abrogato con il citato Reg. (UE) 702/2014 che detta le nuove norme in materia di aiuti esentati per il periodo 2014-2020;
  • che all’art. 26 “Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell’eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali” del Reg. (UE) n. 702/2014 sono definite le nuove disposizioni in ordine agli indennizzi connessi alle fitopatie con prescrizioni analoghe a quanto previsto all’art. 10 del Reg. (CE) n. 1857/2006 per il periodo 2007-2013;
  • che, in particolare, il predetto art. 26 prevede:
  • che gli aiuti sono erogati unicamente in relazione agli organismi nocivi ai vegetali per i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o unionali e nell'ambito:
  • di un programma pubblico, a livello unionale, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione dell'epizoozia o dell'organismo nocivo in questione;
  • di misure di emergenza imposte dall'autorità competente;
  • di misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformità della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;
  • che, nel caso di aiuti destinati a ovviare ai danni causati da organismi nocivi ai vegetali, l'indennizzo è calcolato esclusivamente in relazione:
  • al valore di mercato dei vegetali distrutti a seguito dell'organismo nocivo ai vegetali – stabilito in base al valore dei prodotti e delle piante immediatamente prima dell'insorgere, sospetto o confermato, di organismi nocivi ai vegetali - e nell'ambito di un programma pubblico o di una misura sopra indicati;
  • le perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di reimpianto e la rotazione obbligatoria delle colture imposta nell'ambito di un programma o di una misura sopra citati;
  • che dall'importo vengono detratti tutti i costi non direttamente collegati agli organismi nocivi ai vegetali che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario;
  • che gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da organismi nocivi ai vegetali sono limitati ai costi e ai danni causati dagli organismi nocivi ai vegetali di cui l'autorità competente ha formalmente riconosciuto la presenza nel caso di organismi nocivi ai vegetali;
  • che gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili, sono limitati al 100% dei costi ammissibili;

Atteso che con propria deliberazione n. 597 del 13 maggio 2013 si era provveduto ad attivare un programma di intervento riferito alle estirpazioni di appezzamenti di piante di actinidia prescritte dagli Ispettori fitosanitari nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2012 e il 31 luglio 2013;

Richiamati, per quanto concerne i programmi obbligatori di prevenzione o eradicazione:

  • il D.M. 7 febbraio 2011, recante “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo l’eradicazione del cancro batterico dell’actinidia causato da Pseudomonas syringae pv. actinidiae”;
  • la Decisione di esecuzione della Commissione del 5 dicembre 2012 “relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto”;
  • il D.M. 20 dicembre 2013, recante “Misure per impedire l’introduzione e la diffusione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto nel territorio della Repubblica italiana;

Considerato:

  • che la coltivazione delle piante di actinidia nella Regione Emilia-Romagna riveste una grande importanza dal punto di vista economico;
  • che l’organismo nocivo Pseudomonas syringae pv. actinidiae (agente della batteriosi dell’actinidia) si diffonde con particolare rapidità;
  • che, per eradicare o controllare la suddetta malattia al fine di limitarne l’ulteriore diffusione e di ridurre i danni per gli agricoltori, è necessario un tempestivo intervento di estirpazione delle piante infette;
  • che nel corso dei controlli effettuati negli anni scorsi e nel 2014 dal Servizio Fitosanitario sono stati riscontrati numerosi casi di batteriosi dell’actinidia che hanno provocato seri danni alle aziende agricole coinvolte;
  • che il predetto Servizio dispone le necessarie prescrizioni fitosanitarie finalizzate a contrastare la diffusione del suddetto organismo nocivo;
  • che le imprese che si trovano nel raggio di 500 metri da una struttura protetta ove viene effettuata attività di produzione di materiale di moltiplicazione dell’actinidia sono sottoposte a maggiori controlli per ridurre i rischi di contaminazione;

Ritenuta la necessità di attivare con il presente atto un ulteriore intervento contributivo con riferimento alle misure fitosanitarie imposte a decorrere dall’1 agosto 2013, limitatamente alla batteriosi dell’actinidia e con riferimento solo alle aziende agricole, escludendo le imprese vivaistiche che, per la tipologia di attività realizzata, non presentano alti rischi di diffusione, e riconoscendo la priorità alle imprese che si trovano nel raggio di 500 metri da una struttura protetta ove viene effettuata attività di produzione di materiale di moltiplicazione dell’actinidia;

Ritenuto, pertanto, di approvare – nella formulazione allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale – uno specifico Programma, che costituisce al contempo avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi previsti, riferito alle estirpazioni di piante di actinidia prescritte nel periodo compreso tra il 1° agosto 2013 ed il 31 luglio 2014 e constatate entro la medesima data del 31 luglio 2014, e nel quale sono disciplinati i criteri e le modalità per la sua attuazione nonché definito l’importo del sostegno nel rispetto di quanto definito dal richiamato Reg. (UE) n. 702/2014;

Vista la L.R. 20 dicembre 2013, n. 29 di approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016;

Ritenuto di destinare all’intervento attivato con la presente deliberazione l’importo di Euro 600.000,00 stanziato, in virtù della predetta norma finanziaria, sul capitolo 12023 "Contributi a piccole e medie imprese del settore agricolo a compensazione dei costi e delle perdite sostenuti per la prevenzione e l’eradicazione di fitopatie o infestazioni parassitarie causate alle produzioni vegetali da organismi nocivi (L.R. 23 luglio 2010, n. 6)", afferente l’U.P.B. 1.3.1.2.5301 "Interventi per la prevenzione e l’eradicazione di fitopatie e infestazioni parassitarie”, del bilancio per l’esercizio finanziario 2014;

Visti inoltre:

  • il DLgs 14 marzo 2013, 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;
  • le proprie deliberazioni:
  • n. 1621 dell’11 novembre 2013 recante “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”;
  • n. 68 del 27 gennaio 2014, recante “Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”;

Viste:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna“ e successive modifiche;
  • la propria deliberazione 29 dicembre 2008, n. 2416 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e successive modifiche;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

delibera:

  1. di richiamare integralmente le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  2. di approvare, nella formulazione allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, uno specifico Programma di intervento contributivo, da attuare ai sensi della L.R. 23 luglio 2010 n. 6 e del Reg. (UE) n. 702/2014, riferito alle estirpazioni di appezzamenti di piante di actinidia, prescritte dagli Ispettori fitosanitari nel periodo compreso tra il 1° agosto 2013 ed il 31 luglio 2014 e nel quale sono definiti i criteri e le modalità per la sua attuazione nonché l’importo del sostegno;
  3. di dare atto che il predetto Programma costituisce al contempo avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi ivi previsti;
  4. di destinare al finanziamento del Programma qui approvato la somma di Euro 600.000,00 stanziata sul capitolo 12023 “Contributi a piccole e medie imprese del settore agricolo a compensazione dei costi e delle perdite sostenuti per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie o infestazioni parassitarie causate alle produzioni vegetali da organismi nocivi (L.R. 23 luglio 2010, n. 6)”, afferente l’U.P.B. 1.3.1.2.5301 "Interventi per la prevenzione e l’eradicazione di fitopatie e infestazioni parassitarie”, del Bilancio per l'esercizio finanziario 2014;
  5. di provvedere alla comunicazione alla Commissione europea prevista dall’art. 9 del Reg. (UE) n. 702/2014;
  6. di pubblicare integralmente il presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna dando atto che il Servizio Fitosanitario provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale ER Agricoltura;
  7. di dare atto che – secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 1621/2013 e n. 68/2014 – la presente deliberazione è soggetta alla pubblicazione prevista dall’art. 26, comma 1, del predetto D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.

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