n. 86 del 07.07.2010 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento istituzionale Laboratorio di analisi e Poliambulatorio privato DNA di Sassuolo (MO) e DNA Punto prelievo di Maranello (MO)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1) la struttura denominata Laboratorio di analisi e Poliambulatorio privato DNA, Via Tien An Men 9, Sassuolo (MO), per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, a seguito della visita di verifica dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, effettuata ai sensi dell’art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, è accreditata quale Poliambulatorio per le seguenti attività:

a) Ambulatorio per le visite di:

  • Dermatologia, con prestazioni terapeutiche;
  • Medicina generale;
  • Ginecologia (Ostetricia e ginecologia);

e per altre attività di Dermatologia;

b) Laboratorio di analisi>chimico-cliniche e microbiologiche con settori specializzati di microbiologia, sieroimmunologia, tossicologia (esami chimica clinica ematologia / immunoematologia / microbiologia);

Relativamente alle attività di cui sopra, l’accreditamento è riferito alle sole prestazioni indicate nella domanda, precisando che le prestazioni ecografiche possono essere effettuate soltanto a supporto delle visite e funzionalmente a tale attività;

2) la struttura denominata DNA Punto prelievo, Via D. Ferrari 36/1, Maranello (MO), per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, a seguito della visita di verifica dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, effettuata ai sensi dell’art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, è accreditata quale Punto prelievi;

3) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;

4) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5) l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

6) di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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