n.36 del 21.02.2018 periodico (Parte Seconda)

RISOLUZIONE - Oggetto n. 5497 - Risoluzione in merito alla filiera della carne e del latte biologico, in particolare sulla necessità di un chiarimento interpretativo riguardante l’art. 18 del Regolamento CE n. 889/2008, al fine di scongiurare danni economici alle aziende agricole biologiche. A firma dei Consiglieri: Lori, Serri, Rontini, Zoffoli, Molinari, Caliandro, Rainieri

 L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

la filiera biologica legata alla carne, al latte bovino ed alla produzione di pregiate DOP è un settore importante della nostra agricoltura in costante crescita negli ultimi anni e in grado di costituire fonte di reddito anche in territori marginali come quelli montani in cui le opportunità di lavoro sono più limitate.

Fondamentale nell'allevamento è garantire la salute ed il benessere animale, adottando tutti gli accorgimenti idonei ad evitare situazioni insalubri, di pericolo o di stress. Fra questi accorgimenti vi è la tecnica della cauterizzazione degli abbozzi corneali, per evitare che gli animali si feriscano reciprocamente e che si verifichino situazioni di pericolo per gli operatori interni od esterni all'azienda che si trovino ad operare dentro ai box.

L'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione Europea stabilisce che "operazioni quali la decornazione non sono praticate sistematicamente sugli animali nell'agricoltura biologica. Alcune di queste operazioni possono tuttavia essere autorizzate caso per caso dall'autorità competente per motivi di sicurezza o al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali".

Il decreto MIPAAF n. 18354 del 27 novembre 2009, all'articolo 4, punto 6, ha chiarito che "Le pratiche di cui al paragrafo art. 18 del Reg. (CE) n. 889/2008 sono consentite a seguito del parere di un medico veterinario dell'autorità sanitaria competente per territorio. Tali pratiche devono comunque essere effettuate secondo le modalità previste dal D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 146, allegato previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b), paragrafo "Mutuazione altre pratiche", dalla normativa vigente in materia di protezione degli animali. L'organismo di controllo cui l'operatore assoggettato, preventivamente informato, verifica il rispetto di tali procedure".

Considerato che

le operazioni di decornazione, quindi, possono essere autorizzate dall'autorità competente esclusivamente per le ragioni espresse dalla normativa (sicurezza, salute, benessere o igiene degli animali) ed in ragione di una valutazione obiettiva "caso per caso" del medico veterinario dell'autorità sanitaria competente per il territorio.

La condizione "caso per caso" è causa di difforme applicazione della normativa a livello nazionale tanto da determinare una condizione di obiettiva incertezza per gli allevatori i quali, a seguito della mancata autorizzazione alla cauterizzazione degli abbozzi corneali rischiano di vedersi sospesa la certificazione di produzione con metodo biologico. Tali interventi di cauterizzazione sono necessari per contingenti ragioni di sicurezza per gli animali (che rischiano di ferirsi tra loro e sviluppare comportamenti aggressivi, contrari alle condizioni di miglior benessere) ma anche per gli operatori interni ed esterni agli allevamenti.

Evidenziato che

le attuali strutture di ricovero per gli animali, segnatamente quelle delle filiere biologiche della carne, del latte alimentare e per quello utilizzato nelle filiere dei formaggi DOP come quella del Parmigiano Reggiano, non risultano idonee alla presenza di animali con le corna, tanto più nei territori montani svantaggiati dove, invece, si è andato instaurando un circolo virtuoso per la filiera biologica agricola e zootecnica.

Tutto ciò premesso e considerato

impegna la Giunta

ad attivarsi in tutte le sedi più opportune per chiedere al Governo, in particolare al Ministro della salute, di addivenire a un chiarimento interpretativo che specifichi che il caso per caso" di cui al Regolamento (CE) n. 889/2008 sia inteso non "animale per animale" ma per gruppo omogeneo di animali, per tipologia di allevamento aziendale ovvero con riferimento alla specifica filiera della carne e del latte biologico, al fine di scongiurare danni economici ed appesantimenti alle aziende agricole biologiche.

Approvata a maggioranza dei presenti nella seduta antimeridiana del 31 gennaio 2018

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