n.411 del 11.12.2019 periodico (Parte Seconda)

Direttiva di definizione degli standard dei corpi di polizia locale di cui all'art. 14 della l.r. 24/2003, così come modificata dalla l.r. n. 13/2018

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" e, in particolare, il Capo III che disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa locale nella Regione Emilia-Romagna, in conformità a quanto previsto dall'art. 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione; 

Vista la L.R. 30 luglio 2018, n. 13 recente “Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003, n.24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)”;

Vista la L.R. 21 dicembre 2012, n. 21 concernente “Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà differenziazione ed adeguatezza”; 

Riscontrata l’esigenza di promuovere e consolidare la presenza sul territorio dei Corpi di polizia locale a carattere intercomunale, facendone coincidere l’assetto territoriale con quello definito dagli ambiti ottimali per la gestione dei servizi, di cui all’art. 6 della L.R. 21/2012; 

Richiamato l'art. 14, comma 1, della citata L.R. n. 24/2003 secondo cui la Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia locale, operanti secondo comuni standard minimi di servizio, al fine di dotare tutto il territorio regionale di qualificati servizi di polizia locale; 

Considerato che la L.R. 13/2018 ha modificato l’art. 14 della L.R. 24/2003 nella parte relativa alle caratteristiche che le strutture di polizia locale debbono possedere per essere riconosciuti come “corpi” ed in particolare ha introdotto il concetto di “standard qualitativi” al comma 5, che si affianca a quello di “standard quantitativi” previsto al comma 4, che già trovava evidenza nella precedente formulazione normativa;

Premesso che tali standard sono solo in parte individuati direttamente nella citata legge regionale, la quale definisce le caratteristiche strutturali minime dei Corpi di polizia locale che devono essere istituiti e strutturati per garantire le attività di cui all'art. 13 bis della stessa legge, al fine di rispondere alle esigenze di adeguatezza nell'esercizio delle rispettive funzioni;

Considerato che l'art. 14, comma 6, della L.R. n. 24/2003 ha previsto di demandare alla Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la definizione degli standard che i Corpi di polizia locale devono possedere ed il rapporto tra le due tipologie di standard, fissando altresì i criteri generali di deroga; 

Dato atto che l’art. 14 comma 7, della L.R. n. 24/2003 prevede che le strutture che non hanno i requisiti per essere riconosciute come corpi sono costituite in servizi e che, ogni quattro anni, la Regione procede ad un monitoraggio delle strutture e con proprio atto stabilisce le modalità e la tempistica per l'adeguamento ai requisiti prescritti; 

Rilevato che l'obiettivo fondamentale che la Regione Emilia-Romagna si è posta con le modifiche apportate alla L.R. 24/2003 è quello di consolidare il processo di qualificazione delle strutture di polizia locale su tutto il territorio regionale, come elemento portante di un rinnovato e qualificato sistema regionale di polizie locali incardinato nei Comuni, nelle Unioni di Comuni, nelle Province e nella Città Metropolitana di Bologna; 

Atteso che la costituzione dei Corpi di polizia locale, ai sensi della L.R. n. 24/2003 come modificata dalla L.R. 13/2018, e l'individuazione degli standard di servizio, in maniera omogenea su tutto il territorio regionale, rappresentano lo strumento fondamentale per costruire tale sistema regionale delle polizie locali e che, pertanto, è indispensabile che tale processo sia insieme articolato, credibile nei suoi obiettivi e flessibile nella sua realizzazione; 

Ritenuto, a tal fine, di articolare i predetti standard secondo criteri che tengano conto anche della scarsa densità della popolazione, della morfologia del territorio, dell’affluenza turistica e periodica per i quali vengono previsti i necessari adeguamenti di organico; 

Considerato che tali standard, rappresentano un elemento fondamentale per l’organizzazione e la qualificazione delle strutture di polizia locale che continuerà ad essere periodicamente monitorato al fine di assumere ulteriori decisioni volte a rafforzare tale processo, come previsto dall’art. 14 comma 7 della L.R. 24/2003; 

Valutato che dall’esame del territorio regionale che tiene conto sia della popolazione di ciascun Comune, sia dell'individuazione degli ambiti territoriali ottimali per le gestioni associate, è possibile individuare alcuni criteri di deroga tali da rendere effettivamente perseguibile la creazione su tutto il territorio regionale di Corpi di polizia locale sufficientemente strutturati; 

Ritenuto pertanto necessario ridefinire con il presente atto gli standard di servizio per i Corpi di polizia locale, fissando altresì i criteri generali di deroga di cui all'art. 14, comma 6, della L.R. n. 24/2003; 

Valutati i risultati conseguiti emerge la necessità di continuare a valorizzare gli Accordi di programma di cui all'art. 15 comma 2 lettera a) della L.R. 24/2003, quale strumento flessibile per la promozione e l'istituzione dei Corpi di polizia locale; 

Preso atto:

- dell’apporto garantito da parte del Comitato tecnico di polizia locale che ha espresso le proprie considerazioni nel corso della seduta del 05/09/2019;

- dei contributi forniti dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della Polizia Locale (CGIL FP, CISL FP, UIL FPL, DICCAP), sentite in merito;

- del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 13/11/2019;

Visti:

  • L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche;
  • il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e succ. mod.;
  • la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 -2021”, ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021;

Richiamate:

  • la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e succ. mod., per quanto applicabile;
  • la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
  • le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
  • le proprie deliberazioni n. 53/2015, n. 2184/2015, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 1107/2016 e il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 242/2015;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta del Presidente della Giunta regionale;

A voti unanimi e palesi

delibera: 

1) di approvare, nell’Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la Direttiva che definisce gli standard di servizio dei Corpi di polizia locale, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 6, della L.R. n. 24/2003;

2) di dare atto che nella precitata Direttiva vengono altresì dettati i criteri generali di deroga, agli standard individuati, per la costituzione dei Corpi;

3) di approvare, nell'Allegato B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le modalità di riconoscimento dei Corpi di polizia locale come definiti dall’art. 14 della L.R. n. 24/2003;

4) di stabilire che gli standard di servizio individuati si applicano ai Corpi di polizia locale dei Comuni e delle Unioni dei Comuni;

5) di stabilire che gli standard di servizio individuati nell’Allegato A non si applicano alle strutture di polizia locale delle Province e della Città Metropolitana in quanto le condizioni di tali strutture risultano oggi fortemente influenzate dai processi istituzionali avviati a seguito dell’approvazione della Legge n.56 del 7 aprile 2014, che hanno determinato, tra gli altri, un forte calo delle risorse umane. In tale contesto e in attesa di una più complessiva definizione normativa e istituzionale, si stabilisce che le strutture di polizia locale delle Province e della Città Metropolitana, a far data dall’approvazione della presente direttiva, vengono assimilate allo status di Corpo, ai soli fini di garantire la possibilità di accedere a finanziamenti regionali dedicati, in un’ottica di recupero della capacità di erogazione del servizio in linea con le performance ante-riforma della normativa nazionale e solo se le relative Province o Città Metropolitana procederanno annualmente ad un incremento dell’organico effettivo. La verifica dell’incremento effettivo dell’organico avverrà confrontando il numero di operatori in servizio al 31/12 rispetto alla stessa data dell’anno precedente, a partire dal 31/12/2020. Si stabilisce altresì, all’occasione della prima ricognizione di cui al successivo punto 7), di valutare la necessità di definizione di appositi standard di servizio dedicati alle polizie locali delle Province e della Città Metropolitana, in coerenza e nel rispetto delle funzioni individuate dalla L.R. 24/03, art. 13 bis comma 3;

6) di dare atto che la Giunta regionale provvederà alla periodica revisione degli standard di cui all'art. 14, comma 6, della L.R. n. 24/03, sulla base delle risultanze del monitoraggio attuato costantemente da parte della Regione sulla costituzione dei Corpi di polizia locale e sul loro funzionamento;

7) di dare atto che a seguito della prima ricognizione delle strutture di polizia locale, di cui all’art. 37 comma 1, della L.R. n. 13/18, la Giunta procederà ad una valutazione dell’applicazione della tipologia 2 dello status di Corpo, di cui all’Allegato B;

8) di dare atto che la presente deliberazione sostituisce interamente la delibera di Giunta regionale n. 2071/2013;

9) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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