n.63 del 13.03.2013 (Parte Seconda)

Attuazione del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122. Applicazione deroga da parte del Commissario delegato prevista dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013. Conferimento delega funzioni ai Sindaci dei comuni e Presidenti delle province e connesse deroghe per realizzazione opere pubbliche, acquisto ed affitto immobili, nonché per l’acquisto degli arredi finalizzati alla gestione dell’emergenza e della ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Visto l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

Visto l’art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;

Visto il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, recante “interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” con il quale lo stato emergenziale in rassegna è stato prorogato fino al 31 maggio 2013;

Visto l’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in legge n. 134 del 7 agosto 2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11 agosto 2012, “Misure urgenti per la crescita del paese”;

Visto il comma 1 dell’articolo 4 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, il quale dispone che i Presidenti di Regione stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e privati, danneggiati dagli eventi sismici;

Visto il comma 4 dell’articolo 1 e l’articolo 4 comma 2 del predetto decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, ai sensi del quale i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto coordinano le attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma, nelle regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all’articolo 5, comma 1, della citata legge;

Preso atto che il comma 1-quater dell’art. 12 del decreto-legge n. 98 del 2011 (introdotto dall’art. 1, comma 138 della legge di stabilità 2013, n. 228 del 24/12/2012), stabilisce che "Per l’anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT... non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti....".

Rilevato che tra gli immobili, di cui al comma 1-quater dell’art. 12 del decreto-legge n. 98 del 2011, sono da ricomprendersi anche i terreni e che non si può procedere neppure all’acquisizione di immobili per la realizzazione di opere assistite da dichiarazione di pubblica utilità avviate dopo il 1 gennaio 2013 (occupazioni d’urgenza ed espropri), e pertanto questo procura impedimento alle attività poste in essere sia dal Commissario delegato, che non potrebbe completare le acquisizioni delle aree occorrenti per la realizzazione delle strutture di emergenza, che dagli Enti Locali (Comuni e Province) per la gestione della ricostruzione post-sisma maggio 2012;

Atteso che l’articolo 1 comma 141 della legge del 24/12/2013 n. 228 (legge di stabilità per l’anno 2013), pubblicata sulla G.U. il 29/12/2012 dispone che: “……le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione……..non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi……………..”;

Rilevato che diverse province e Comuni, interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, hanno avuto edifici scolastici e sedi istituzionali e degli uffici in parte crollati, con arredi irrecuperabili, e nel frattempo sono state realizzate nuove strutture scolastiche temporanee e municipi provvisori in corso di realizzazione, per assicurare la piena ripresa dell’attività scolastica ed amministrativa dei comuni con la conseguente necessità di acquistare nuovi arredi;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 sono stati autorizzati i Commissari delegati, per l’attuazione del D.L. 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare alla vigente normativa specificamente elencata nella citata deliberazione, al suo art. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2013, con la quale all’articolo 1 si è stabilito “Per l'attuazione del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, i Commissari delegati sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, all’articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall’articolo 1 comma 138, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, e successive modificazioni, nonché all’articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 ”;

Ravvisata l’opportunità di proseguire nella gestione dell’emergenza post sisma 2012 attraverso gli interventi programmati ed in corso di esecuzione, sia da parte del Commissario delegato che dei Sindaci dei comuni e Presidenti delle province, avvalendosi delle deroghe concesse dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013 all’applicazione dell’art. 1, commi 138 e 141 della legge di stabilità 2013, n. 228;

Visto l’articolo 11 comma 1, lettera a) del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni con la legge 7 dicembre 2012 n. 213, che introduce all’articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122 il comma 5 bis che recita “I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari Delegati, possono delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell’atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, i sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga”;

Ritenuto opportuno, all’attuale stato di avanzamento del piano di interventi, provvedere ad un pieno coinvolgimento del territorio tramite la disposizione di delega ai Sindaci dei comuni ed ai Presidenti delle province delle funzioni per la realizzazione opere pubbliche, acquisto ed affitto immobili, nonché per l’acquisto degli arredi,relativi agli interventi da effettuarsi nel territorio di rispettiva competenza finalizzate alla gestione dell’emergenza e della ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Valutato che per esigenze di celerità e speditezza della gestione dell’emergenza e della ricostruzione post-sisma, risulta necessario avvalersi della deroga alle disposizioni dal comma 1-quater dell’art. 12 del dl. n. 98 del 2011 (introdotto dall’art. 1, comma 138 della legge di stabilità 2013, n. 228 del 24/12/2012) e dall’articolo 1 comma 141 della legge di stabilità 2013 del 24/12/2013 n. 228, pubblicata sulla G.U. il 29/12/2012, secondo quanto consentito dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013;

Preso atto che per l'attuazione del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/08/2012, il Commissario Delegato intende avvalersi, in quanto ritenuto indispensabile per l’attuazione delle attività in essere e programmate per il superamento dell’emergenza e per l’avvio della ricostruzione post-sisma 2012, della deroga alle disposizioni del comma 1-quater dell’art. 12 del dl. n. 98 del 2011 (introdotto dall’art. 1, comma 138 della legge di stabilità 2013, n. 228 del 24/12/2012) e dell’articolo 1 comma 141 della legge di stabilità 2013 del 24/12/2013 n. 228, sulla base delle specifiche motivazioni in precedenza riportate, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;

Ravvisata la necessità di delegare, ai sensi dell’articolo 11 comma 1, lettera a) del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni con la legge 7 dicembre 2012 n. 213, che introduce all’articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122 il comma 5 bis, ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province alcune delle funzioni connesse alla gestione dell’emergenza e della ricostruzione post-sisma maggio 2012;

Ravvisata altresì la necessità, onde evitare la paralisi sia delle opere già iniziate che per quelle previste per i prossimi due anni, di individuare le disposizioni introdotte dal comma 1-quater dell’art. 12 del dl. n. 98 del 2011 (introdotto dall’art. 1, comma 138 della legge del 24/12/2012, n. 228) e dall’articolo 1 comma 141 della legge del 24/12/2013, n. 228 (legge di stabilità per l’anno 2013) fra quelle derogabili ai fini dell’esercizio delle funzioni delegate;

Ritenuto necessario individuare, come suscettibili di deroga ai fini dell’esercizio delle funzioni delegate, alcune disposizioni enumerate dall’articolo 1 della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, puntualmente indicate nell’Allegato “A” alla presente ordinanza;

Visto l’Allegato “A” alla presente ordinanza in cui sono elencate le deroghe di cui si possono avvalere i Sindaci dei comuni ed i Presidenti delle province per l’attuazione degli interventi previsti per la realizzazione delle opere pubbliche, acquisto ed affitto immobili, nonché per l’acquisto degli arredi, da effettuarsi nel territorio di rispettiva competenza, finalizzate alla gestione dell’emergenza e della ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Preso atto che nell’Allegato “A” sono dettagliatamente illustrate le disposizioni normative che i Sindaci dei comuni ed i Presidenti delle province possono derogare con le relative limitazioni, ove ritenuto necessario e sulla base di specifica motivazione e comunque nel rispetto dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario;

Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che l’estrema urgenza di avvalersi come Commissario Delegato delle deroghe alle disposizioni sopra richiamate e di trasferire alcune funzioni e deroghe anche ai Sindaci e Presidente delle Province per non interrompere le attività in essere e programmate per la gestione dell’emergenza e per la ricostruzione post-sisma 2012, sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24 novembre 2000, n. 340;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

1) di stabilire che per l’attuazione delle attività in essere e programmate per il superamento dell’emergenza e per l’avvio della ricostruzione post-sisma 2012, per le esigenze di celerità e speditezza descritte nella premessa, il Commissario Delegato intende avvalersi anche della ulteriore deroga, alle vigenti disposizioni legislative, prevista dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013, pubblicata sulla G.U. il 18 febbraio 2013;

2) di applicare pertanto come Commissario Delegato la deroga, concessa con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15/2/2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 18/2/2013, alle disposizioni del comma 1-quater dell’art. 12 del decreto-legge n. 98 del 2011,convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, (introdotto dall’art. 1, comma 138 della legge di stabilità 2013, n. 228 del 24/12/2012) e dell’articolo 1 comma 141 della legge di stabilità 2013 del 24/12/2013 n. 228, per l’attuazione degli interventi necessari al superamento dell’emergenza e connessi alla ricostruzione post-sisma 2012;

3) di stabilire che, per il superamento dell’emergenza e l’avvio della ricostruzione post-sisma 2012, il Commissario Delegato intende avvalersi dei Sindaci dei comuni e dei Presidenti delle Province, dei territori interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, delegando loro le funzioni per l’attuazione di tutti quegli interventi inerenti la riparazione, il ripristino e la nuova costruzione delle opere pubbliche, acquisto ed affitto immobili, nonché per l’acquisto degli arredi, da effettuarsi nel territorio di rispettiva competenza, finalizzate alla gestione dell’emergenza e della ricostruzione post sisma, secondo quanto indicato nelle ordinanze del Commissario delegato;

4) di stabilire altresì che per l’attuazione degli interventi previsti per la realizzazione delle opere pubbliche, acquisto ed affitto immobili, nonché acquisto degli arredi, finalizzati alla gestione dell’emergenza e della ricostruzione post-sisma del maggio 2012, i Sindaci dei Comuni ed i Presidenti delle Province, per l’esercizio della delega delle funzioni di cui al punto 3), possono derogare, ove ritenuto necessario e sulla base di specifica motivazione e comunque nel rispetto dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, alle disposizioni legislative descritte nell’Allegato “A” alla presente ordinanza, con i limiti ivi prescritti;

5) di dare atto che per l’esercizio della delega di funzioni, di cui al punto 3) della presente ordinanza, con connessa applicazione delle deroghe di cui all’Allegato “A”, i Sindaci dei comuni ed i Presidenti delle province assumono direttamente i provvedimenti amministrativi conseguenti;

6) di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000, n. 340 e di disporre l’invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994;

La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 13 marzo 2013

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina