n.133 del 17.06.2015 periodico (Parte Seconda)

Linee guida per il contenimento della nutria

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Considerato che:

- la nutria (Myocastor coypus) è un roditore di media taglia tipico di ambienti acquatici originario del Sud America ed importato in Italia nel 1929 a scopo di allevamento commerciale per la produzione di pellicce condotto in strutture di stabulazione spesso inadeguate che hanno facilitato ripetute immissioni nell'ambiente, più o meno accidentali, avvenute nel corso degli ultimi decenni che nel tempo hanno determinato la naturalizzazione della specie sull'intero territorio italiano;

- l'incremento annuo della specie è molto consistente a causa dell'elevato tasso riproduttivo (13,96 piccoli per femmina), delle nascite distribuite nell'intero corso dell'anno con picchi stagionali compresi tra maggio e novembre, degli aspetti favorevoli del nostro clima caldo umido e della buona disponibilità alimentare;

- la mortalità naturale è provocata quasi unicamente da inverni freddi caratterizzati da temperature al di sotto degli 0 gradi per periodi di tempo prolungati;

- la nutria possiede un'elevata capacità dispersiva e la presenza di un fitto reticolo idrografico che caratterizza la regione Emilia-Romagna facilita l'incontrollata diffusione e aumento della consistenza della specie; 

Dato atto che:

- lo scavo di gallerie utilizzabili come siti di riproduzione dalla nutria, così come per altre specie quali volpi, tassi ed istrici, ha provocato la progressiva erosione di molte arginature pensili con rilevanti conseguenti rischi idraulici potenzialmente in grado, fra l'altro, di mettere in serio pericolo l'incolumità di cose e persone;

- l’elevata presenza di questa specie alloctona ha una carattere invasivo e rappresenta una minaccia per la conservazione della biodiversità delle biocenosi locali e può pregiudicare lo stato di conservazione di specie faunistiche autoctone o di intere comunità biotiche, tant’è che l’IUCN (International Union for Conservation of Nature) l’ha inserita tra le 100 specie esotiche a maggiore minaccia per la biodiversità a scala globale;

- essendo un roditore essenzialmente erbivoro la nutria si rende responsabile di elevati danni alle coltivazioni agricole; 

Premesso che la capillare diffusione raggiunta dalla popolazione di nutria sul territorio regionale rende assai improbabile l’eradicazione della specie, l’obiettivo che la Pubblica Amministrazione deve porsi, per far fronte ai danni ambientali, idraulici, agricoli, prodotti da questa specie, viene individuato necessariamente nel controllo numerico quanto più consistente possibile; 

Tenuto conto che:

- l'entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 116, “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” ed in particolare con l'art.11, comma 11 bis, ha escluso le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto della legge 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” modificando in tal senso l'art.2, comma 2;

- è parimenti decaduto anche il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.760/1995 “Disposizioni per l'attuazione di interventi di controllo volti al contenimento numerico della nutria sul territorio regionale” con il quale sono state indicate, su parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), oggi ISPRA, le modalità di cattura e soppressione dei soggetti oggetto di controllo numerico;

Considerato inoltre che:

- con l'esclusione della nutria dalle norme previste per la fauna selvatica dalla predetta legge 157/92 non sono più applicabili gli arrtt. 17 e 18 della LR 8/94 e di conseguenza non sono più risarcibili gli ingenti danni causati dalla specie alle produzioni agricole facenti capo al fondo regionale per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole da parte della fauna selvatica;

- non sono inoltre più attuabili gli specifici piani di controllo previsti all'art.19 della legge 157/92, così come recepito dalla legge regionale n.8, all'art. 16 comma 6 ter, a norma dei quali le Province hanno, sino alla data di entrata in vigore della modifiche alla legge 157/92, gestito il problema nutrie con una regolare azione di contenimento della nutria con l'abbattimento di circa 60.000 animali all’anno;

- detti piani di controllo, a norma delle sopracitate leggi nazionale e regionale, sono stati attuati dalle guardie venatorie dipendenti delle amministrazioni provinciali, che hanno potuto avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi interessati dai piani medesimi purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio, delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio nonché di operatori abilitati dalle Province stesse;

 Visto pertanto che la nutria non appartiene più alle specie selvatiche, ma a quelle infestanti, le competenze per i piani di controllo sono definiti dalla legge regionale n. 5/2005 “Norme a tutela del benessere animale”, che all'art. 12 comma 2, demanda ai Comuni l’attivazione e il controllo di piani di controllo di muridi e altri animali infestanti, categoria quest'ultima a cui la nutria si può ascrivere per le motivazioni sopra espresse;

Preso atto della Nota Circolare del Ministero della Salute DGSAF 0022732-P-31/10/2014 che ribadisce che alle nutrie non si applicano le previsioni della già citata legge n. 157/92 e che la modifica legislativa trasferisce la competenza sulla gestione attualmente in capo alle Regioni e alle Province, ai Comuni permettendo piani di controllo e eliminazione con l’utilizzo di strumenti sinora impiegati per altre specie nocive; 

Dato atto che sulla base di quanto sopra, la competenza sulla gestione delle nutrie prima spettante alle Province, risulta trasferita ai Comuni i quali, in forma singola o consortile devono:

- adottare adeguati piani di controllo per il contenimento delle nutrie avvalendosi dell’esperienza maturata dalla Provincia attraverso la condivisione della dotazione strumentale, del personale qualificato e dei volontari abilitati;

- che tali piani vengano attuati in collaborazione con l'Ente deputato alla gestione faunistica, con gli Enti gestori delle acque nonché con tutti i soggetti interessati a vario titolo al controllo della nutria anche tramite la sottoscrizione di apposite convenzioni; 

Ritenuto opportuno definire corrette e uniformi linee guida per garantire modalità di cattura e abbattimento adeguate e rispettose degli animali, al fine di dare continuità all'attività fino ad ora attuata dalle Province; 

Tenuto conto inoltre del parere inviato alla Regione Emilia-Romagna da ISPRA con nota n. 39395 del 1/10/2014 nel quale si forniscono ulteriori indicazioni relativamente alle tecniche di cattura e successiva soppressione degli individui; 

Vista la propria deliberazione n. 1419/2013, riportante “Misure di conservazione per la gestione delle zone di protezione speciale (Z.P.S.), ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e SS.MM.”, che prevede tra le azioni da promuovere e/o da incentivare prioritariamente, per favorire il mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione delle Z.P.S. dell’Emilia-Romagna, il controllo regolare della nutria. 

Richiamato altresì il Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive che raccomanda agli Stati membri di provvedere all’eradicazione rapida di tali specie; 

Visto il Regolamento CE n. 1069/2009 secondo cui le carcasse delle nutrie abbattute rientrano nelle categoria 2, dell’art 9, lettera f, punto i;

Richiamate:

- la legge regionale 15 novembre 2001 n. 40, ed in particolare l’art. 51;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e succ. mod.;

Richiamate:

- le LL.RR. 21 dicembre 2012 n. 19 e 20;

- le deliberazioni di Giunta n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 1377/2010 e n. 1222 del 4 agosto 2011 e n. 725/2012;

Viste:

- la legge 16 gennaio 2003, n. 3;

- il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e il D.Lgs. del 15/11/2012 n. 218;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

Dato atto dei pareri allegati; 

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca, dell’Assessore alla Difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna e dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi;

delibera: 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, l’Allegato A “Linee guida per il contenimento della nutria”;

2. di pubblicare il presente provvedimento ed il relativo Allegato nel Bollettino Ufficiale.

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