n.234 del 27.07.2016 periodico (Parte Seconda)

Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per la realizzazione di un Polo logistico di Protezione civile per il Centro Nord Italia

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

Per le ragioni espresse in parte narrativa e che qui si intendono espressamente richiamate:

1. di approvare lo schema-tipo di convenzione ALLEGATO “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che regola la collaborazione tra Regione Emilia-Romagna e il Dipartimento Nazionale della protezione civile per la realizzazione del “Polo logistico di protezione civile per l’area centro nord Italia”, temporaneamente dislocato presso i Poli logistici della Regione “Ce.R.PI.C - Centro di Pronto Intervento Idraulico e di Prima Assistenza” ubicato nel Comune di Tresigallo (Ferrara), e “CREMM – Centro Regionale Materiali e Mezzi”, sito nel Comune di Bologna;

2. di individuare l’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile quale referente per tutte le attività regionali connesse a detta Convenzione, dando atto che il Direttore dell’Agenzia stessa, nel rispetto delle normative vigenti, provvederà in rappresentanza della Regione alla relativa sottoscrizione apportando le eventuali successive modifiche e integrazioni di carattere meramente formale che si riterrà necessario concordare, al testo dello schema, che si dovessero rendere necessarie.

3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino della Regione Emilia-Romagna. ALLEGATO A. Schema di convenzione per la realizzazione di un polo logistico di protezione civile.

Convenzione per la realizzazione di un polo logistico di protezione civile

TRA

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale della Protezione Civile - domiciliata in Via Ulpiano 11, 00193 Roma, rappresentata dal Capo del Dipartimento della protezione civile, Fabrizio Curcio;

E

Regione Emilia-Romagna domiciliata presso L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con sede in Bologna, Viale Silvani 6, in persona del suo Direttore legale rappresentante pro-tempore, Dott. Maurizio Mainetti;

congiuntamente nel proseguo denominate “le Parti”;

Visti:

- l’articolo 117 della Costituzione che ripartisce la potestà legislativa per le materie di esclusiva competenza dello Stato e quelle relative alla legislazione concorrente di competenza delle Regioni;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, che, agli articoli 107 e 108, individua le funzioni mantenute allo Stato e le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali in ambito di protezione civile;

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225, “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” ed in particolare:

d) l’articolo 1bis:

- comma 1, con cui è stato istituito il Servizio nazionale della protezione civile (di seguito anche SNPC) al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;

- comma 2, il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio Nazionale della Protezione Civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale;

- comma 3, nel quale è stabilito che per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2 il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988 n.400;

e) l’articolo 3 che individua le attività di protezione civile consistenti nella previsione e alla prevenzione dei rischi, soccorso alle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta al contrasto e al superamento dell’emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi calamitosi individuati all’articolo 2;

f) l’articolo 6, comma 1, il quale prevede che “all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati”;

- il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”, che, in particolare, autorizza il Capo del Dipartimento della protezione civile a rivolgere le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli Enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra Istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio;

- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che le Amministrazioni pubbliche possono stipulare accordi per disciplinare, in collaborazione, attività di interesse comune;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n.1 che ha istituito l’ Agenzia di protezione civile della Regione Emilia-Romagna ed, in particolare, l’art. 1, comma 4, che pone a fondamento della stessa legge, il principio di integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, garantendo ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti Autorità statali e con il sistema delle Autonomie locali;

- la Delibera n. 622 del 28 aprile 2016, recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” con la quale, per quanto qui rileva, la Giunta regionale ha dato attuazione a quanto stabilito, in particolare, negli articoli 19 e 68 dalla LR n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni “ ridefinendo, a decorrere dalla data del 1 maggio 2016, l’assetto organizzativo e funzionale dell’Agenzia regionale di protezione civile, ridenominata “Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile” (di seguito Agenzia regionale);

Premesso

- che occorre localizzare su tutto il territorio nazionale aree da destinare alle attività di coordinamento tecnico, logistico ed operativo, volto a garantire l’efficacia e l’efficienza degli interventi finalizzati al superamento delle situazioni emergenziali di cui agli articoli 2, comma 1, lett. c) e 5 della legge 225/92;

- che la Regione Emilia-Romagna (di seguito Regione), quale componente del Servizio Nazionale della Protezione Civile, coopera al superamento delle situazioni emergenziali di cui all’articolo 2, comma 1, lett. c) e 5 della legge 225/92, garantendo ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti Autorità statali e con il sistema delle Autonomie locali;

- che, in considerazione delle infrastrutture ubicate sul territorio e della sua posizione geografica, la Regione, presenta, con riferimento all’Italia centro settentrionale, caratteristiche ottimali e coerenti con le finalità della presente convenzione;

- che il Dipartimento nazionale della protezione civile (di seguito Dipartimento) congiuntamente alla Regione, ha individuato all’interno del territorio regionale, alcuni siti/aree da destinare a Polo logistico di protezione civile per l’area centro-nord Italia dove trasferire beni di proprietà del Dipartimento, precedentemente stoccati nel Polo logistico dismesso, situato nel territorio della provincia di Piacenza;

- che a seguito delle proposte avanzate dalla Giunta regionale si è ritenuto di localizzare temporaneamente il suddetto Polo logistico in due siti e, più precisamente, presso il “Ce.R.PI.C - Centro di Pronto Intervento Idraulico e di Prima Assistenza” ubicato nel Comune di Tresigallo (Ferrara), in via del Mare 59, ed il “CREMM - Centro Regionale Materiali e Mezzi”, sito nel Comune di Bologna, in via Agucchi 90, entrambi ritenuti idonei per le finalità in parola;

- che la Regione, in data 26/11/2013, (n. 475), ha inoltrato all’Agenzia del Demanio, ai sensi dell’art. 56 bis DL n. 69/2013, formale domanda di attribuzione del complesso immobiliare denominato Ce.R.Pi.C., di proprietà demaniale, (già in uso al disciolto Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per l’Emilia-Romagna E.R.S.A.), attualmente nella gratuita disponibilità della Regione ed utilizzato come Centro Regionale di Protezione Civile;

- che il complesso immobiliare nel quale è attualmente situato il “CREMM - Centro Regionale Materiali e Mezzi”, consistente in una porzione di capannone per un superficie complessiva di circa 3000 mq, oltre un area di pertinenza di mq 5000, è posseduto dalla Regione in forza di contratto di locazione n. rep. 237, del 13/5/2013;

- che nel luglio 2013, i beni di proprietà del Dipartimento, precedentemente allocati presso il Polo logistico di Piacenza, sono stati presi in carico, previa sottoscrizione di apposito verbale, dal Responsabile del settore logistica dell’Agenzia regionale di protezione civile e dal responsabile del Centro logistico Ce.R.Pi.C della Regione Emilia-Romagna e depositati presso le due aree descritte in precedenza;

- che in data 3 dicembre 2015 è stato firmato dai referenti di cui sopra, la documentazione per la valutazione dei rischi da interferenza, DUVRI, relativa ai Servizi Trasporto per le aree individuate;

- che con deliberazione n. ------- del ------- la Giunta regionale ha approvato il presente schema di convenzione, autorizzando nel contempo, il Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile alla firma della stessa per conto della Regione Emilia-Romagna.

Tutto ciò premesso le parti convengono e sottoscrivono quanto segue:

Art. 1- Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - Polo logistico nazionale di protezione civile

Le parti si impegnano alla realizzazione del “Polo logistico di protezione civile per l’area centro nord Italia”, (di seguito Polo logistico nazionale), temporaneamente dislocato presso i Poli logistici della Regione denominati “Ce.R.Pi.C - Centro di Pronto Intervento Idraulico e di Prima Assistenza” sito in Tresigallo (FE), e “CREMM - Centro Regionale Materiali e Mezzi”, sito nel Comune di Bologna, meglio individuati in premessa, da destinare a deposito di beni di proprietà del Dipartimento destinati ad attività di coordinamento tecnico, logistico ed operativo finalizzati all’intervento nel caso di situazioni emergenziali di cui all’articolo 2, lettera c) della legge 225/92, con particolare riferimento a quelle che si dovessero verificare nel territorio dell’Italia centro settentrionale, nonché per lo svolgimento di altre attività, anche di tipo formativo, di Protezione Civile.

Art. 3 Individuazione dei siti

Per le finalità di cui al precedente articolo 2 la Regione concede al Dipartimento, che le accetta nello stato in cui si trovano, l’utilizzo non esclusivo, di due aree e/o porzioni di immobili individuate il presso “Ce.R.Pi.C - Centro di Pronto Intervento Idraulico e di Prima Assistenza” sito in Ferrara, nel Comune di Tresigallo, in Via del Mare 59, ed il “CREMM - Centro Regionale Materiali e Mezzi”, sito nel Comune di Bologna, in Via Agucchi 90.

L’eventuale riallocazione dei suddetti beni in altre aree, immobili o infrastrutture presenti sul territorio regionale, di proprietà o nella disponibilità della Regione potrà avvenire esclusivamente previo accordo scritto integrativo della presente convenzione,preventivamente approvato con apposita delibera di Giunta regionale

Art. 4 Rispondenza alle finalità dei siti

Il Dipartimento riconosce che le aree e/o porzioni di immobili messi a disposizione dalla Regione sono pienamente in grado di fungere da deposito per lo stoccaggio dei beni di proprietà dello stesso Dipartimento, rispondenti alle proprie esigenze operative in caso di situazioni emergenziali interessanti il centro Nord-Italia e che, nelle stesse aree, sono allocati, congiuntamente, anche i mezzi e le attrezzature della Colonna Mobile della Regione Emilia-Romagna.

Art. 5 Vigilanza e oneri adeguamento siti

La Regione si impegna affinché le aree e/o porzioni di immobili di cui all’articolo 3 siano adeguatamente attrezzate per lo stoccaggio delle risorse logistiche del Dipartimento assicurandone la necessaria vigilanza.

La Regione assicura, altresì, che le aree e le strutture individuate non versano in condizioni di rischio tale da cagionare danno ai beni mobili ivi ubicati ovvero al personale autorizzato ad operare al loro interno.

Il Dipartimento si impegna a rimborsare alla Regione gli eventuali oneri da quest’ultima sostenuti per la realizzazione di interventi di adeguamento delle aree e/o dei locali o parti di essi, resisi necessari per il soddisfacimento delle esigenze del Dipartimento.

Gli oneri conseguenti a interventi e lavori sulle suddette aree e/o porzioni immobiliari obbligatori per legge o disposizioni regolamentari saranno a carico e sostenuti direttamente dalla Regione.

Art. 6 Custodia dei beni e accesso ai siti

I beni di proprietà del Dipartimento, depositati presso le aree/porzioni di immobili di cui all’articolo 3 sono affidati in custodia alla Regione che demanda al Direttore dell’Agenzia regionale, l’individuazione dei soggetti responsabili della loro custodia.

La Regione garantisce in ogni momento e nell’arco di tutte le 24 ore giornaliere, l’accesso ai siti di stoccaggio dei beni del Dipartimento da parte di suoi dipendenti o di personale da quest’ultimo preventivamente e formalmente autorizzato.

Art. 7 - Individuazione dei beni, manutenzioni e assicurazioni

I beni del Polo logistico nazionale di proprietà del Dipartimento e depositati presso i Poli logistici della Regione di cui all’articolo 3 dovranno essere riportati in uno specifico elenco che dovrà indicare, per ogni bene mobile, il tipo, la qualità, il numero, lo stato di manutenzione, l’eventuale deperibilità. Nel caso di beni mobili registrati, dovranno essere allegati al prescritto elenco, i libretti di circolazione, l’assicurazione obbligatoria per legge dei veicoli nonché ogni altro necessario documento di accompagnamento.

Eventuali variazioni della consistenza dei beni presi in carico dalla Regione rispetto all’elenco iniziale, dovranno essere comunicate dai soggetti responsabili della custodia al Dipartimento per le attività di competenza.

Eventuali ulteriori beni da depositare presso il Polo logistico nazionale dovranno essere descritti dettagliatamente in un elenco sottoscritto dai funzionari incaricati dalle parti.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni in parola è in capo al Dipartimento che se ne assume i relativi oneri assicurandola direttamente o attraverso l’incarico conferito a personale della Regione o a soggetti terzi.

La Regione Emilia-Romagna si impegna a garantire, con oneri a proprio carico, apposita copertura assicurativa per gli eventuali danni occorrenti alle aree e/o porzioni di immobili e ai beni mobili di proprietà del Dipartimento ivi ubicati, per cause diverse dall’incuria o dalla mancata manutenzione.

Art. 8 Movimentazione dei beni

Le operazioni di movimentazione sia in entrata che in uscita dei beni di proprietà del Dipartimento e depositati presso il Polo logistico nazionale, dovranno essere annotate in un apposito registro di carico/scarico da parte del personale del Dipartimento o, in loro assenza, dai soggetti individuati quali responsabili della custodia di cui all’articolo 6, comma 1.

La movimentazione dei beni o il loro impiego per interventi di protezione civile o per attività formative o esercitazioni è effettuata dal personale formalmente incaricato dal Dipartimento che ne assume la responsabilità.

Il Dipartimento può richiedere alla Regione, il compimento di attività di supporto funzionale per l’esecuzione delle operazioni di carico e scarico dei mezzi e dei materiali depositati presso il Polo logistico nazionale o di trasporto, anche al di fuori dei siti di stoccaggio, nei limiti delle risorse umane e materiali disponibili, autorizzandola fin da ora ad effettuare dette attività in proprio, o avvalendosi dell’Agenzia regionale o affidandole a soggetti esterni convenzionati o individuati secondo le procedure disposizioni previste dal Dlgs n. 50/2016.

I relativi oneri saranno rimborsati dal Dipartimento alla Regione, previa rendicontazione e dimostrazione delle spese sostenute, nonché dichiarazione di regolare esecuzione rilasciata dai soggetti responsabili della custodia.

Art. 9 - Formazione e addestramento

Il Dipartimento definisce, di concerto con la Regione Emilia-Romagna, le modalità per lo svolgimento di eventuali attività di formazione ed addestramento di personale per le attività logistiche, anche in loco nelle aree messe a disposizione, autorizzando all’uopo altri enti e/o organizzazioni di volontariato di protezione civile allo svolgimento di tali attività.

Art. 10 - Referenti convenzione

Il Dipartimento e la Regione individuano, nell’ambito delle rispettive Amministrazioni, i referenti per la gestione ed esecuzione della presente Convenzione.

Art. 11 Durata e modifiche alla convenzione

La presente convenzione avrà durata di anni 3 con inizio dal __________ e potrà essere rinnovata, al permanere delle esigenze, alle stesse condizioni tramite scambio di corrispondenza.

Ogni modifica e o integrazione della presente convenzione dovrà essere approvata per iscritto da entrambe le parti, tramite atto aggiuntivo.

La validità e l’efficacia del presente atto nonché le eventuali relative modifiche ed integrazioni sono subordinate al positivo esito dei rispettivi iter amministrativi di ciascuno dei soggetti firmatari, ivi comprese le fasi di autorizzazione, approvazione e controllo da parte degli organi competenti.

Art. 12 Sottoscrizione

La presente convenzione è stipulata in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall’art. 15, comma 2 bis della L. 241/90 s.m.i.

Art. 13 Imposta di bollo e di registro

Ai sensi dell’articolo 16 della Tabella B, allegata al DPR n. 642/72, la presente convenzione è esente dall'imposta di bollo.

La registrazione della presente Convenzione è prevista, in caso di uso, a cura e a spese della Parte che ne ha interesse.

Regione Emilia-RomagnaDirettore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile

Dott. Maurizio Mainetti

 

Dipartimento Nazionale della Protezione civile

Il Capo Dipartimento

Ing. Fabrizio Curcio

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