n.51 del 20.02.2019 periodico (Parte Seconda)

L.R. n. 4/2009 "Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole" - Attuazione della deliberazione n. 956/2016 - Procedimento di iscrizione nell'Elenco degli operatori agrituristici in modalità semplificata

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 20 febbraio 2006, n. 96 “Disciplina dell’agriturismo”;

- la Legge Regionale n. 4 del 31 marzo 2009 “Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole”;

- la deliberazione di Giunta regionale 11 luglio 2011, n. 987 “LR n. 4 del 31 marzo 2009 "Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole" - Modifiche e approvazione criteri di attuazione del settore agriturismo”;

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali n. 1720 del 13 febbraio 2013 recante “Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1185 del 6 agosto 2015 “Art. 18 L.R. 31 marzo 2009, n. 4 "Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole" - Norme applicative per la classificazione delle aziende agrituristiche”;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

- il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n. 38”;

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 27 marzo 2008 “Riforma dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 410 del 28 marzo 2011 recante “Recepimento del D.M. MIPAAF 27 marzo 2008 “Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola” definizione criteri attuativi”;

Richiamata la Legge Regionale n. 19 del 12 dicembre 2011 recante “Istituzione del Registro Unico dei Controlli (RUC) sulle imprese agricole ed agroalimentari regionali e semplificazione degli interventi amministrativi in agricoltura” ed in particolare l’art. 11, che dispone, tra l’altro, che per il perseguimento di obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l’attività agricola, la Giunta regionale, con propria deliberazione:

- individua i procedimenti, di competenza della Regione, per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) e gli adempimenti istruttori che i CAA sono tenuti a svolgere nonché le condizioni cui devono attenersi;

- definisce le modalità di certificazione, da parte dei CAA, della data di inoltro dell'istanza all'amministrazione competente nonché dell’eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento;

- definisce per ciascun procedimento il termine entro cui l’amministrazione competente deve adottare il provvedimento finale, decorso il quale l'istanza si intende accolta;

Richiamate:

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni”, in particolare l’art. 40, e successive modifiche;

- le deliberazioni della Giunta regionale:

  • n. 2185 del 21 dicembre 2015 recante “Riorganizzazione in seguito della riforma del sistema di governo regionale e locale” con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico - venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale;
  • n. 2230 del 28 dicembre 2015 recante “Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della legge regionale n. 13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle unità tecniche di missione (UTM). Decorrenza delle funzioni oggetto di riordino. Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città metropolitana”;

Dato atto che, ai sensi delle disposizioni contenute nelle normative e negli atti sopra richiamati, dal 1 gennaio 2016 spetta ai Servizi Territoriali Agricoltura caccia e pesca la gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura, a valenza territoriale, tra i quali l’abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica, la certificazione relativa al rapporto di connessione con l’attività agricola e l’iscrizione nell’elenco regionale dell’operatore agrituristico;

Atteso che con deliberazione n. 956 del 21 giugno 2016 recante “Art. 11 L.R. n. 19/2011. Individuazione ulteriori procedimenti per i quali trova applicazione l’istituto del silenzio-assenso” la Giunta regionale ha individuato nell’ambito dei procedimenti per i quali consentire la presentazione delle istanze per il tramite del CAA, in cui trova applicazione l’istituto del silenzio assenso, l’iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici;

Rilevato che la Giunta regionale con la predetta deliberazione n. 956/2016 aveva rinviato a successivi atti deliberativi, la definizione per ciascun procedimento:

- degli adempimenti istruttori che i CAA avrebbero dovuto svolgere per la presentazione dell’istanza;

- delle modalità tecniche a cui i CAA avrebbero dovuto attenersi per l’esecuzione delle attività istruttorie attribuite;

- della documentazione che avrebbe dovuto accompagnare l’istanza da presentare all’amministrazione competente, dei supporti istruttori e procedimentali relativi all’attività compiuta dai CAA e di ogni altra modalità operativa necessaria alla gestione dei procedimenti, nonché l’individuazione degli operatori da abilitare per la presentazione delle istanze stesse;

- delle modalità di certificazione, da parte dei CAA, della data di inoltro dell’istanza e dell’avvenuto decorso dei termini procedimentali;

- delle modalità di esecuzione dei controlli, da parte dell’amministrazione regionale, sul corretto svolgimento delle attività attribuite ai CAA e le conseguenze correlate ad eventuali inadempimenti o irregolarità riscontrate, fino alla revoca delle attività ad essi attribuite, ferma restando la piena responsabilità amministrativa, civile e penale per l’attività compiuta;

Rilevato inoltre che la medesima deliberazione dava atto:

- che per l’esercizio delle funzioni istruttorie individuate non erano previsti requisiti aggiuntivi rispetto a quelli già richiesti ai fini del riconoscimento dell’abilitazione ad operare in qualità di CAA;

- che i CAA, ai fini del riconoscimento ed in relazione alla costituzione ed aggiornamento delle banche dati pubbliche su cui operano, avevano già attivato apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per danni diretti ed indiretti provocati nello svolgimento dell’attività alla Regione, alle altre Amministrazioni pubbliche, agli organismi pagatori nonché agli utenti del servizio;

- che conseguentemente, la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio delle attività attribuite risultava assicurata attraverso la suddetta polizza assicurativa;

Considerato che attualmente, nel rispetto della citata normativa:

- la richiesta di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica, certificazione relativa al rapporto di connessione con l’attività agricola e iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici e di successivi aggiornamenti viene presentata ai Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca competenti in base all’ubicazione del centro aziendale principale in cui verrà svolta l’attività agrituristica;

- i Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca procedono all’istruttoria, alla successiva abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica, al rilascio del certificato relativo al rapporto di connessione con l’attività agricola e all’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici, nonché all’istruttoria delle successive richieste di aggiornamento;

Ritenuto di prevedere che i Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca proseguano nell’acquisizione delle richieste e nella successiva istruttoria definendo tale modalità operativa come “standard”;

Rilevata tuttavia l’esigenza di attuare un iter semplificato, tramite il supporto dei CAA, per velocizzare il rilascio dell’abilitazione, del certificato e l’iscrizione nell’elenco che consente alle imprese agricole di presentare al Comune competente la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), atto indispensabile per poter svolgere l’attività agrituristica;

Ritenuto pertanto possibile prevedere una procedura semplificata in cui i CAA provvedano ad effettuare le verifiche finalizzate ad accertare che l’impresa richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 4/2009 e successive disposizioni attuative e che l’attività dichiarata dall’imprenditore sia sufficiente allo svolgimento dell’attività agrituristica richiesta, mentre l’abilitazione, il rilascio della certificazione e l’iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici rimarrà di competenza dei Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca;

Ritenuto altresì di:

- prevedere che i CAA abilitati ai sensi della normativa vigente che intendono aderire alla suddetta modalità di gestione semplificata debbano presentare specifica richiesta;

- definire per il procedimento sopra indicato specifiche prescrizioni alle quali i CAA dovranno attenersi per la presentazione della domanda semplificata, nella formulazione di cui all’allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- definire le modalità operative per l'esecuzione dei controlli da parte dell’amministrazione regionale sulle abilitazioni, certificazioni e iscrizioni rilasciate ed effettuate in seguito a iter semplificato tramite CAA, secondo la formulazione anch’essa contenuta nell’allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di prevedere che con successivo atto del Responsabile del Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato sia approvata l’apposita modulistica per la presentazione delle istanze, la costituzione e conservazione dei fascicoli, la verbalizzazione delle attività e il rilascio delle certificazioni;

Ritenuto, inoltre, opportuno stabilire che eventuali specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nelle disposizioni attuative oggetto di approvazione del presente atto possano essere disposte con determinazione del Responsabile del Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato;

Visti:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 recante “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1107 del 11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 468 del 10 aprile 2017, recante “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

- n. 1938 del 19 novembre 2018, con la quale è stato approvato il conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato presso la Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca;

Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della suddetta deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;

2) di disciplinare, secondo i contenuti dell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, le modalità procedimentali per la richiesta di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica, certificazione relativa al rapporto di connessione con l’attività agricola e iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici e di successivi aggiornamenti in modalità “semplificata” attraverso i CAA;

3) di prevedere, in attuazione della deliberazione n. 956/2016, gli adempimenti a cui i CAA dovranno attenersi nel procedimento di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica, certificazione relativa al rapporto di connessione con l’attività agricola e iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici e di successivi aggiornamenti in modalità “semplificata”, nonché le attività di controllo a cui saranno assoggettati, anch’essi definiti nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale;

4) di prevedere che i CAA abilitati ai sensi della normativa vigente che intendono aderire alla modalità di gestione semplificata per l’abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica, certificazione relativa al rapporto di connessione con l’attività agricola e iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici e di successivi aggiornamenti debbano presentare specifica richiesta;

5) di demandare a successivo atto del Responsabile del Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato l’approvazione dell’apposita modulistica per la presentazione delle istanze, la costituzione e conservazione dei fascicoli, la verbalizzazione delle attività e il rilascio delle certificazioni;

6) di stabilire che eventuali specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nelle disposizioni attuative oggetto di approvazione del presente atto possano essere disposte con determinazione del Responsabile del Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato;

7) di dare atto che, secondo quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

8) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

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